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Amministratore del forumIl leggero scricchiolio che avverti durante la salita del montascale è un fenomeno abbastanza comune dopo qualche anno di utilizzo continuo, e nella maggior parte dei casi è causato da una lieve usura delle componenti meccaniche o da una ridotta lubrificazione della guida.
Tuttavia, non va ignorato. Le cause più frequenti sono:1.Usura dei rulli di scorrimento o dei cuscinetti
2.Guida secca o parzialmente disallineata
3.Fissaggi allentati o vibrazioni strutturali
4.Batterie o motore sotto sforzoIn genere, un intervento di manutenzione ordinaria o una semplice lubrificazione professionale risolve completamente il problema.
Ottobre 17, 2025 alle 5:59 am in risposta a: È utile far revisionare il montascale anche se non presenta problemiF? #6128Forum Ascensore Admin
Amministratore del forumIn realtà, anche se non è obbligatoria per legge come avviene per gli ascensori condominiali, una revisione straordinaria può essere molto utile dal punto di vista della sicurezza e della durata dell’impianto, soprattutto dopo 5–6 anni di utilizzo continuativo.
I montascale, infatti, pur essendo dispositivi semplici rispetto a un ascensore, lavorano con componenti meccaniche, batterie e centraline elettroniche che con il tempo possono usurarsi o perdere efficienza senza dare segnali evidenti.
La manutenzione ordinaria annuale serve a verificare il corretto funzionamento dell’impianto, lubrificare le parti mobili e testare i sistemi di sicurezza, ma non prevede controlli approfonditi su motore, scheda di controllo, sensori, ingranaggi o stato della batteria.
La manutenzione straordinaria è un check-up completo. In pratica, è un intervento di prevenzione che permette di anticipare guasti costosi o rischi di fermo improvviso, evitando interventi d’urgenza più onerosi.
Dal punto di vista economico, il costo di una revisione straordinaria è solitamente contenuto rispetto a quello di un intervento di riparazione urgente, ma può allungare la vita utile dell’impianto anche di diversi anni.
Ottobre 16, 2025 alle 6:38 pm in risposta a: Cosa succede se manca la corrente mentre il montascale è in uso? #6125Forum Ascensore Admin
Amministratore del forumÈ una domanda molto utile, e in realtà è uno dei dubbi più comuni per chi utilizza un montascale, soprattutto in zone dove i blackout o gli sbalzi di corrente sono frequenti.
I modelli più recenti sono dotati di batterie tampone integrate, di solito collocate nella base del binario o all’interno della scocca motore. Queste batterie entrano automaticamente in funzione non appena si interrompe l’alimentazione principale, consentendo di completare il tragitto in corso o di raggiungere il piano più vicino in totale sicurezza.
Nella maggior parte dei casi, la batteria non serve a garantire l’uso prolungato dell’impianto, ma a terminare la corsa o compiere uno o due viaggi di emergenza.
È importante sottolineare che, anche con la batteria scarica, il montascale non si blocca di colpo né rischia di scendere bruscamente: i sistemi di sicurezza obbligatori (previsti dalle norme EN 81-40 per i montascale e piattaforme elevatrici) assicurano che la corsa venga interrotta in modo graduale e controllato.
Nel caso di montascale installati all’esterno, la batteria è protetta in un vano stagno e viene mantenuta in carica costante tramite un caricatore intelligente: se manca la corrente per poche ore, il sistema resta autonomo, ma in caso di interruzioni prolungate (oltre 24 ore) è bene evitare l’uso continuativo per non scaricarla completamente.
Ottobre 16, 2025 alle 8:15 am in risposta a: Ogni quanto va fatta la manutenzione di un montascale? #6111Forum Ascensore Admin
Amministratore del forumLa risposta dipende in parte dalla tipologia di impianto (montascale a poltroncina o piattaforma per carrozzina) e dal luogo d’installazione (in casa privata o in condominio), ma ci sono principi generali validi per tutti.
In Italia, la manutenzione periodica dei montascale domestici non è un obbligo di legge in senso stretto, a differenza di quanto accade per gli ascensori condominiali soggetti al D.P.R. 162/1999. Tuttavia, il D.M. 236/1989 e le Direttive Europee sulla Sicurezza Macchine (2006/42/CE) stabiliscono che ogni impianto deve essere mantenuto in condizioni di sicurezza, e che la responsabilità in caso di incidente ricade sul proprietario se non sono stati effettuati controlli regolari.
In altre parole, non sei obbligato per legge a sottoscrivere un contratto di manutenzione programmata, ma sei obbligato a garantire che l’impianto rimanga sicuro ed efficiente.
La frequenza ottimale dei controlli dipende dall’uso. Per un montascale in abitazione privata, usato da una o due persone, una verifica tecnica all’anno è generalmente sufficiente. In ogni caso, un contratto di manutenzione con due visite annuali è standard.
Ottobre 15, 2025 alle 1:32 pm in risposta a: Montascale per esterni: resiste davvero a pioggia e gelo? #6108Forum Ascensore Admin
Amministratore del forumSalve,
i modelli progettati per uso esterno sono assolutamente resistenti alle intemperie. La differenza con il montascale da interno sta nei materiali, componenti e sistemi di protezione, che devono garantire la massima durabilità anche in condizioni climatiche difficili.Dal punto di vista della manutenzione, gli impianti da esterno richiedono un controllo più attento rispetto a quelli interni.
Ottobre 14, 2025 alle 2:11 pm in risposta a: Quanto tempo serve per installare un montascale curvilineo #6105Forum Ascensore Admin
Amministratore del forumDomanda molto interessante, soprattutto perché la differenza tra un montascale lineare e uno curvilineo personalizzato non è solo una questione estetica o di comfort, ma influisce in modo significativo su tempi di progettazione, costi e permessi.
Nel caso di un montascale lineare, installato su una scala dritta senza curve o cambi di pendenza, i tempi sono generalmente molto rapidi: dal sopralluogo alla messa in funzione passano tra i 7 e i 15 giorni, a seconda della disponibilità del modello scelto.
Diverso è il discorso per un montascale curvilineo o personalizzato. In questo caso, ogni binario viene prodotto su misura e la produzione in officina richiede normalmente tra le 4 e le 8 settimane, a seconda della complessità e del produttore. Il montaggio, poi, richiede da 2 a 4 giorni.
Per quanto riguarda i permessi, la buona notizia è che nella maggior parte dei casi non serve alcuna concessione edilizia o SCIA, perché l’installazione del montascale rientra tra gli interventi di edilizia libera ai sensi del D.M. 2 marzo 2018.
In ambito condominiale, invece, serve sempre la delibera assembleare a maggioranza semplificata, ma il condominio non può opporsi per motivi estetici o di opportunità se l’intervento è destinato a migliorare l’accessibilità (art. 2 Legge 13/1989).
Ottobre 13, 2025 alle 1:42 pm in risposta a: Si può installare un montascale anche su scale strette o curve? #6102Forum Ascensore Admin
Amministratore del forumCiao,
Ti confermo subito che anche in spazi ridotti e con scale curve è spesso possibile installare un montascale.Non esiste una misura minima “assoluta” imposta dalla legge che vieti l’installazione, ma è necessario che, dopo l’intervento, resti uno spazio utile al passaggio pedonale di almeno 20-25 cm lungo tutta la scala.
Per questo motivo, quando il vano è particolarmente stretto (come nel tuo caso, con 80 cm totali), la soluzione più praticabile è il montascale a poltroncina con guida personalizzata.
I montascale a piattaforma per carrozzina, invece, richiedono una larghezza minima di almeno 90-100 cm e quindi non sono quasi mai compatibili con scale strette, a meno di interventi murari di adeguamento.
Le poltroncine, invece, possono funzionare anche con scale curve e rampe irregolari.Per quanto riguarda l’installazione in condominio, l’intervento può essere sempre realizzato con una semplice delibera assembleare a maggioranza o, nei casi più urgenti, anche su richiesta del singolo interessato (art. 2 Legge 13/1989).
Ti segnalo anche che sia i montascale a poltroncina che quelli a piattaforma beneficiano del Bonus Barriere Architettoniche, che prevede una detrazione del 75% o lo sconto diretto in fattura, riducendo molto il costo finale.
Il mio consiglio è di richiedere un sopralluogo gratuito da una ditta specializzata per verificare la larghezza effettiva della scala e il raggio della curva, perché ogni caso è diverso. Sul sito Ascensoristi.com puoi trovare un elenco completo di installatori certificati della tua provincia e contattarli direttamente per avere preventivi e soluzioni personalizzate.
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Amministratore del forumLa scelta tra montascale a poltroncina e montascale a piattaforma dipende principalmente da due fattori: il tipo di esigenza motoria e lo spazio effettivamente disponibile lungo la scala.
Entrambe le soluzioni permettono di superare barriere architettoniche, ma presentano differenze sostanziali in termini di ingombro, comfort, funzionalità e costi.
Il montascale a poltroncina è la soluzione più diffusa nelle abitazioni private e nei condomìni con spazi ridotti. Si tratta di un impianto con una sedia motorizzata che scorre su una guida fissata alla parete o ai gradini. È ideale per chi riesce ancora a compiere brevi spostamenti in autonomia, perché richiede la capacità di sedersi e alzarsi.
I principali vantaggi sono la compattezza e la facilità d’installazione: occupa poco spazio, non necessita di opere murarie invasive e può essere montato anche su scale strette o curve. È inoltre più economico rispetto a una piattaforma per carrozzina, con un costo medio compreso tra 2.500 e 6.000 euro a seconda della lunghezza e della complessità della scala. Anche la manutenzione è minima e i consumi energetici sono molto bassi.
Il montascale a piattaforma, invece, è progettato per accogliere una carrozzina o un deambulatore. È la soluzione più indicata per persone con disabilità motoria totale o parziale che non possono abbandonare la sedia a rotelle.
La piattaforma si apre e chiude automaticamente, e scorre lungo una guida simile a quella della poltroncina, ma più robusta. In termini di accessibilità è superiore, perché permette il movimento in totale autonomia e nel rispetto delle normative sulle barriere architettoniche (Legge 13/1989 e D.M. 236/1989).
Il rovescio della medaglia è rappresentato dall’ingombro: la pedana, anche se pieghevole, richiede una scala larga almeno 90–100 cm per rispettare le distanze di sicurezza e consentire il passaggio pedonale. L’impianto è anche più costoso, mediamente tra 8.000 e 15.000 euro per un modello standard, e la manutenzione è più impegnativa.
Per quanto riguarda gli incentivi fiscali, entrambi gli impianti rientrano nel Bonus Barriere Architettoniche, con detrazione fino al 75% della spesa e possibilità di sconto in fattura o cessione del credito.
Ottobre 12, 2025 alle 11:33 am in risposta a: Ascensore presente ma inutilizzabile da persona disabile #6010Forum Ascensore Admin
Amministratore del forumSì, la tua situazione rientra pienamente tra i casi in cui il condominio può essere obbligato ad adottare misure per eliminare o ridurre le barriere architettoniche, anche se l’edificio è già dotato di ascensore.
Il fatto che la fermata dell’impianto sia sfalsata di 60 cm rispetto all’ingresso dell’appartamento e renda impossibile l’accesso con la carrozzina costituisce infatti una barriera architettonica a tutti gli effetti, come definito dal D.M. 236/1989 e dalla Legge 13/1989, tuttora in vigore.
Secondo la giurisprudenza, il diritto all’accessibilità prevale sull’interesse economico degli altri condomini, purché l’intervento non comporti modifiche strutturali eccessive o pregiudizi alla sicurezza dell’edificio.
Nel tuo caso, il condominio non è automaticamente obbligato a finanziare per intero l’intervento, ma è tenuto a consentirlo e, se l’opera migliora la fruibilità generale dell’impianto, può essere chiamato a contribuire proporzionalmente. In genere, la spesa si ripartisce secondo i millesimi dell’ascensore (art. 1124 c.c.), salvo diversa delibera assembleare. sicurezza dell’edificio.
Dal punto di vista economico, l’intervento potrebbe beneficiare del bonus barriere architettoniche, che consente una detrazione del 75% delle spese sostenute per l’adeguamento dell’impianto. Il bonus è utilizzabile anche per modifiche agli ascensori esistenti, come l’adeguamento del livello di fermata, l’ampliamento della cabina o la sostituzione della pulsantiera per renderla accessibile.
Se l’assemblea si rifiutasse di approvare o impedisse i lavori, avresti comunque la possibilità di procedere a tue spese, previa comunicazione scritta, come previsto dall’articolo 2 della Legge 13/1989. In tal caso, il condominio non può opporsi, a meno che non dimostri un danno strutturale o una lesione grave al decoro dell’edificio.
Ottobre 10, 2025 alle 10:23 am in risposta a: Vibrazioni dall’ascensore trasmesse nella mia camera da letto #6006Forum Ascensore Admin
Amministratore del forumBuongiorno,
sì, le vibrazioni e i rumori prodotti da un ascensore, anche se tecnicamente “funzionante”, possono configurare un disturbo anomalo della quiete domestica e rientrare tra i casi di immissioni intollerabili ai sensi dell’articolo 844 del Codice Civile. La legge, infatti, non si limita a verificare la regolarità tecnica dell’impianto, ma tutela anche il diritto al benessere abitativo e alla salubrità degli ambienti domestici.Le sentenze (ad esempio Cassazione civile n. 20895/2019 e n. 4219/2020) hanno stabilito che le immissioni acustiche e le vibrazioni provenienti da impianti condominiali, tra cui ascensori e centrali termiche, devono rispettare non solo le norme tecniche ma anche la quiete dei residenti.
Da un punto di vista condominiale, l’amministratore non può liquidare la questione come “effetto collaterale accettabile”. L’ascensore è una parte comune (art. 1117 c.c.) e il condominio ha l’obbligo di mantenerlo in modo da non arrecare danno o disturbo ai singoli condomini.
L’intervento tecnico più frequente consiste nel rinforzare o sostituire i supporti antivibranti del motore e del quadro di trazione, installare giunti elastici tra il telaio e la struttura portante oppure introdurre pannelli fonoisolanti nel vano corsa. Questi lavori non alterano la funzionalità dell’impianto e rientrano nel potere decisionale dell’assemblea condominiale, che deve deliberarli con le maggioranze previste per la manutenzione straordinaria (art. 1136 c.c.).
I costi, sono a carico del condominio in proporzione ai millesimi di proprietà, poiché riguardano un impianto comune che serve tutti i condomini, indipendentemente da chi subisce il maggior disagio.
Nel tuo caso, il primo passo concreto è far mettere agli atti del condominio la relazione tecnica fonometrica e vibrometrica che hai già ottenuto, chiedendo che venga protocollata ufficialmente e allegata al verbale della prossima assemblea. Questo obbligherà l’amministratore a trattare la questione come una possibile non conformità dell’impianto.
La normativa tutela pienamente il tuo diritto a vivere in un ambiente confortevole.
Ottobre 8, 2025 alle 9:58 am in risposta a: Ascensore installato senza collaudo finale: possiamo continuare a usarlo? #5996Forum Ascensore Admin
Amministratore del forumBuongiorno,
utilizzare un ascensore privo di collaudo definitivo e numero di matricola comunale non è regolare, e comporta responsabilità dirette per il costruttore, l’amministratore e lo stesso condominio.La normativa di riferimento è il D.P.R. 162/1999, aggiornato dal D.P.R. 23/2017, che disciplina l’installazione, la messa in esercizio e la manutenzione degli ascensori. In base all’articolo 12 del regolamento, ogni nuovo impianto deve essere denunciato al Comune prima della messa in esercizio, allegando la dichiarazione CE di conformità del costruttore e la documentazione tecnica dell’impianto.
Solo dopo la denuncia, l’ente comunale assegna un numero di matricola, che certifica la regolare iscrizione dell’impianto e consente di avviare le verifiche periodiche biennali da parte di un organismo notificato. In mancanza di questo passaggio, il suo utilizzo non è autorizzato.
Il fatto che l’ascensore sia conforme alla normativa europea (marchio CE) non sostituisce il collaudo amministrativo: la marcatura CE riguarda la conformità del prodotto ai requisiti di sicurezza, non la sua messa in servizio in un contesto specifico.
È possibile procedere a una regolarizzazione a posteriori presentando oggi la denuncia di esercizio tardiva al Comune, allegando la documentazione tecnica originale, il manuale d’uso e manutenzione, la dichiarazione CE e il verbale di messa in servizio.
Dal punto di vista delle responsabilità, fino al completamento del collaudo il condominio e l’amministratore si trovano in una posizione rischiosa. In caso di incidente o guasto, l’assicurazione condominiale potrebbe rifiutare il risarcimento, sostenendo che l’impianto non era in regola con gli obblighi di legge.
Inoltre, in caso di controlli o segnalazioni, il Comune può disporre la sospensione immediata dell’impianto e comminare sanzioni amministrative sia al costruttore sia al condominio per uso non autorizzato.
In termini pratici, la strada più corretta è incaricare subito un organismo di ispezione notificato (TÜV, IMQ, Bureau Veritas, Italcert, ecc.) per una verifica straordinaria di conformità e un sopralluogo tecnico. Il costo è limitato, ma consente di chiarire lo stato reale dell’impianto e capire se si può procedere direttamente alla denuncia tardiva.
Sotto il profilo dei rischi, il pericolo maggiore non è tanto la sanzione amministrativa quanto la responsabilità civile in caso di infortunio.
Ottobre 7, 2025 alle 9:40 am in risposta a: Sostituzione ascensore con servitù di passaggio per edificio adiacente #5974Forum Ascensore Admin
Amministratore del forumIl tuo caso è molto interessante e tocca un punto delicato in materia di servitù condominiali e di diritto d’uso su beni comuni, in particolare quando si parla di ascensori condivisi tra edifici diversi.
La risposta, in breve, è che la sostituzione dell’ascensore è perfettamente legittima, anche se esiste una servitù di passaggio verticale a favore di un altro stabile, ma il condominio deve assicurare che il diritto del fabbricato servito non venga sostanzialmente compromesso.
Tuttavia, questo non significa che l’impianto debba rimanere identico nella configurazione originaria: la legge e la giurisprudenza ammettono modifiche o aggiornamenti tecnici, purché non si elimini o renda inutilizzabile il diritto riconosciuto.
La giurisprudenza, infatti, si è espressa più volte in questo senso: la Corte di Cassazione (sentenze n. 7938/2017 e n. 30638/2018) ha stabilito che l’ammodernamento o la sostituzione di un ascensore condominiale, anche con modifiche strutturali, non costituisce violazione di servitù o innovazione lesiva se è giustificato da motivi di sicurezza, efficienza o adeguamento normativo.
Nel tuo caso, il punto chiave è l’estensione della servitù di ascensore. Se l’accordo stipulato 30 anni fa — o trascritto nei registri immobiliari — definisce in modo esplicito che il fabbricato adiacente ha diritto di accesso e di fermata a un determinato piano, allora quel diritto va rispettato nella sostanza, ma può essere esercitato anche in modo diverso se l’impianto non consente più la stessa configurazione tecnica.
In altre parole, la servitù non impone la conservazione materiale dell’impianto, ma garantisce la possibilità di fruire di un servizio equivalente. Per questo motivo, se il nuovo ascensore non può più fermarsi a quel piano intermedio per ragioni tecniche, il condominio ha il diritto di procedere con la sostituzione, purché offra una soluzione alternativa ragionevole, come la creazione di un accesso modificato o di una nuova fermata compatibile.
L’unico limite è che non si neghi completamente il godimento del diritto al beneficiario della servitù, a meno che ciò non sia tecnicamente impossibile e si dimostri che l’intervento è necessario per ragioni di pubblica sicurezza o conformità alle leggi.
Ottobre 6, 2025 alle 11:34 am in risposta a: Ascensore in edificio ex artigianale parzialmente convertito in abitazioni #5971Forum Ascensore Admin
Amministratore del forumBuongiorno,
partendo dal punto centrale: l’installazione di un ascensore in un edificio con destinazioni d’uso diverse è pienamente legittima, a condizione che l’intervento sia qualificato come opera volta all’abbattimento delle barriere architettoniche.Sul piano tecnico-amministrativo, la tipologia di titolo edilizio dipende dal tipo di intervento. Nel tuo caso, comporta opere strutturali, serve una SCIA o un permesso di costruire vero e proprio, soprattutto in zona a vincolo paesaggistico o se l’edificio è classificato come produttivo nel piano urbanistico.
Dal punto di vista condominiale, in base all’articolo 1102 e all’articolo 1120 del codice civile, un condomino può installare a proprie spese un impianto per superare barriere architettoniche, anche contro il dissenso degli altri, purché non danneggi le parti comuni né impedisca agli altri il pari uso. Inoltre, la legge 13/1989 e la sentenza della Corte di Cassazione n. 7938/2017 hanno stabilito che le opere destinate a eliminare barriere architettoniche non possono essere vietate, salvo impedimenti tecnici gravi o comprovati motivi di sicurezza.
Sui vincoli strutturali e antincendio, occorre verificare con un tecnico abilitato che il vano o la struttura esterna rispettino le norme del D.M. 3 agosto 2015 (Codice di prevenzione incendi) e le specifiche tecniche del D.P.R. 162/1999 sugli ascensori, in particolare in relazione a vie di esodo e materiali ignifughi.
Per quanto riguarda le agevolazioni fiscali, puoi stare tranquillo: il bonus barriere architettoniche 2025 (75%) è applicabile anche a edifici a destinazione d’uso mista, purché l’intervento riguardi la parte residenziale o sia finalizzato a consentire l’accesso a un’abitazione privata.
Ti consiglio di far redigere una relazione tecnica di fattibilità da un professionista esperto in pratiche edilizie e accessibilità: servirà per capire quale titolo edilizio presentare e per tutelarti in caso di opposizioni. Se il Comune conferma verbalmente che “la pratica non è semplice”, chiedi sempre una risposta scritta o un parere tecnico formale, anche tramite PEC, così da avere un documento da utilizzare in caso di contenzioso o per dimostrare la tua buona fede nel richiedere l’intervento.
Ottobre 4, 2025 alle 10:55 pm in risposta a: Uso dell’ascensore da parte di un appartamento esterno al condominio #5967Forum Ascensore Admin
Amministratore del forumBuongiorno,
In casi come il tuo, la distinzione chiave è tra il semplice “permesso d’uso” e una vera servitù di passaggio o di utilizzo, che deve essere formalmente costituita e trascritta nei registri immobiliari per essere opponibile ai successivi proprietari.Se l’accordo originario tra il costruttore e il vecchio proprietario dell’appartamento esterno non è mai stato trascritto, oggi il nuovo proprietario non può vantare un diritto reale di servitù, ma solo un eventuale diritto personale derivante da quell’accordo, che però si estingue con il cambio di titolarità.
In altre parole, l’uso dell’ascensore da parte di quell’unità oggi non è giuridicamente fondato, a meno che non venga dimostrato che nel tempo si sia formata una servitù per destinazione del padre di famiglia o per usucapione, il che richiederebbe prove concrete di un uso continuo per almeno 20 anni, riconosciuto da tutto il condominio.
Nel tuo caso, visto che l’ascensore è stato installato nel 2004 e il diritto di utilizzo non è stato trascritto, si è probabilmente ancora entro un arco temporale che non consente di configurare l’usucapione.
Di conseguenza, il condominio ha pieno diritto di regolamentare o sospendere l’uso dell’impianto da parte di chi non fa parte della compagine condominiale. Questo vale a maggior ragione perché l’accesso secondario comporta implicazioni di sicurezza e responsabilità: in caso di incidente o di guasto, l’assicurazione del condominio potrebbe non coprire danni a persone estranee che utilizzano l’impianto senza un titolo formale.
Dal punto di vista pratico, il condominio può deliberare in assemblea una presa di posizione chiara: o si procede alla formalizzazione di una convenzione d’uso con il proprietario esterno, che disciplini in modo scritto il diritto di accesso e la ripartizione delle spese, oppure si dispone la chiusura o la limitazione dell’accesso secondario.
Se il proprietario dell’unità adiacente si rifiuta di contribuire alle spese ma continua a utilizzare l’ascensore, il condominio ha due strade: inviare una diffida formale tramite avvocato, oppure avviare un ricorso al giudice civile per far dichiarare l’illegittimità dell’uso e ottenere la rimozione dell’accesso abusivo.
Ottobre 3, 2025 alle 9:12 am in risposta a: Ascensore rimosso anni fa per problemi strutturali: possiamo reinstallarlo oggi? #5959Forum Ascensore Admin
Amministratore del forumBuongiorno,
dal punto di vista legale, un ascensore rimosso non perde la sua natura di bene condominiale se il vano e le parti tecniche sono ancora presenti e non sono stati riconvertiti in spazi privati. La delibera assembleare che ne ha disposto la rimozione 15 anni fa non ha valore di “rinuncia definitiva”, ma semplicemente ha sancito una scelta dettata dalle circostanze.Oggi, se un gruppo di condomini propone il ripristino, è possibile deliberare nuovamente in assemblea: non serve l’unanimità, ma la maggioranza qualificata prevista dall’art. 1120 del Codice Civile, che disciplina le innovazioni condominiali. Nel caso di installazione o reinstallazione di ascensori, la giurisprudenza è ormai consolidata nel riconoscere che si tratta di un’opera finalizzata all’abbattimento delle barriere architettoniche, quindi basta la maggioranza dei partecipanti, senza necessità del consenso unanime.
Sul piano tecnico, la presenza del vecchio vano è un vantaggio, perché consente di riutilizzare uno spazio già esistente senza dover aprire nuove volumetrie. Naturalmente, trattandosi di un edificio anni ’50, sarà indispensabile un progetto strutturale con verifica statica, ma l’iter edilizio sarà più semplice rispetto a una nuova costruzione.
Chi ha acquistato un appartamento quando l’ascensore non esisteva più mantiene comunque il diritto di chiedere la reinstallazione, perché la legge tutela l’accessibilità anche a favore dei nuovi condomini. E’ sbagliato dire che “chi ha comprato sapeva già che non c’era l’impianto” e quindi non può pretendere nulla.
Sul fronte delle agevolazioni fiscali, resta attivo il bonus barriere architettoniche al 75%, che copre non solo le nuove installazioni ma anche gli interventi di adeguamento o ripristino degli impianti.
Il fatto che l’ascensore sia stato dismesso in passato non esclude la possibilità di detrazione, a condizione che il nuovo impianto rispetti i requisiti di accessibilità per persone con disabilità e anziani previsti dal DM 236/1989.
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