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Domande e Risposte sul mondo degli elevatori

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    L’installazione di un ascensore per disabili in un condominio, anche se comporta una riduzione della larghezza delle scale condominiali, può essere considerata legittima, ma deve rispettare alcuni requisiti normativi fondamentali. In Italia, l’eliminazione delle barriere architettoniche è un diritto tutelato sia dalla legge nazionale, in particolare dalla Legge 13/1989, sia dalla normativa europea, con l’obiettivo di garantire l’accessibilità agli edifici per tutte le persone, incluse quelle con disabilità motorie. Tuttavia, questo diritto deve essere sempre bilanciato con il rispetto della sicurezza e della fruibilità delle parti comuni da parte degli altri condomini.

    Secondo l’orientamento consolidato della giurisprudenza, e in particolare delle sentenze della Corte di Cassazione, è legittima l’installazione di un ascensore anche quando l’intervento riduce lo spazio utile delle scale condominiali, a patto che la larghezza residua consenta comunque il passaggio agevole e sicuro delle persone. Se, ad esempio, la larghezza della scala dopo l’intervento è inferiore agli 80 cm minimi previsti in molte normative tecniche per il passaggio, l’intervento potrebbe essere contestato per violazione delle norme sulla sicurezza antincendio o sull’agibilità dell’edificio. Se invece, pur con la riduzione, resta uno spazio sufficiente per il passaggio, l’installazione è generalmente ritenuta legittima.

    È importante precisare che l’ascensore per disabili non è considerato un’innovazione vietata se non compromette la stabilità, la sicurezza o il decoro architettonico del fabbricato. Inoltre, la Legge 13/1989 stabilisce che i condomini con disabilità, o i familiari conviventi, possono procedere all’installazione di un impianto a proprie spese, anche senza l’approvazione dell’assemblea, purché non venga impedito l’uso delle parti comuni agli altri condomini. Pertanto, se la riduzione della scala è contenuta e l’accesso rimane garantito, l’intervento si può considerare conforme.

    Inoltre, in presenza di un progetto redatto da un tecnico abilitato, che attesti la conformità dell’opera alle normative in materia di sicurezza e accessibilità (tra cui il D.M. 236/1989), l’intervento gode di maggiore tutela legale. L’ascensore deve rispettare anche le norme UNI EN 81-20 e UNI EN 81-70, che regolano gli standard di sicurezza e accessibilità degli impianti elevatori.

    in risposta a: Ascensore elevatore #4499
    Forum Ascensore Admin
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    Buongiorno, installare un elevatore in un immobile già predisposto rappresenta un’ottima opportunità per migliorare comfort, accessibilità e valore della proprietà. Tuttavia, scegliere il fornitore giusto è fondamentale, soprattutto quando non si ha esperienza nel settore. Anche se a prima vista i prezzi possono sembrare simili tra le diverse aziende, ci sono numerosi aspetti da considerare per fare una scelta consapevole e orientata alla qualità, alla sicurezza e alla durabilità dell’impianto.

    Il primo elemento da valutare nella scelta del fornitore di un elevatore domestico è la certificazione dell’azienda e dei prodotti. È fondamentale assicurarsi che il produttore o l’installatore sia in regola con le normative europee, in particolare con la Direttiva 2014/33/UE sugli ascensori e con le norme UNI EN 81-20 e UNI EN 81-70 che regolano la sicurezza, l’accessibilità e l’affidabilità degli impianti. Verifica anche che l’elevatore proposto sia conforme ai requisiti tecnici del D.M. 236/1989, specialmente se l’impianto verrà utilizzato anche da persone con mobilità ridotta.

    Un altro aspetto fondamentale riguarda le dimensioni e la configurazione dell’elevatore. Considerando che l’impianto partirà dal piano interrato (garage) e arriverà direttamente al primo piano, senza fermata al piano terra, è importante verificare che la soluzione proposta rispetti i vincoli tecnici della predisposizione esistente, come la profondità della fossa, l’altezza del vano corsa, l’ingombro della cabina e il tipo di porte. Alcuni fornitori potrebbero offrire impianti standard, mentre altri possono proporre soluzioni personalizzabili, che si adattano meglio agli spazi disponibili e alle tue esigenze.

    Molto importante è anche il servizio post-vendita e la manutenzione offerta. Non tutte le aziende garantiscono lo stesso livello di assistenza nel tempo: verifica se il fornitore prevede contratti di manutenzione ordinaria, tempi di intervento in caso di guasto, disponibilità dei ricambi e presenza di un centro assistenza nella tua zona. Un buon fornitore deve essere presente anche dopo l’installazione, per garantire sicurezza, efficienza e continuità d’uso dell’elevatore.

    Dal punto di vista economico, confrontare solo il prezzo finale può essere fuorviante. È importante richiedere preventivi dettagliati e trasparenti, che specifichino ogni voce di spesa, dalle opere murarie al tipo di finiture, dalla cabina agli accessori. Valuta anche la garanzia offerta, sia per l’impianto che per la manodopera. In molti casi, un costo leggermente superiore può essere giustificato da una qualità costruttiva migliore, materiali più resistenti, un design più curato o un’assistenza più efficiente.

    Infine, un altro criterio spesso sottovalutato è la reputazione del fornitore. Ti consiglio di cercare recensioni online, opinioni di altri clienti e, se possibile, di visitare un impianto già installato dalla stessa azienda. Questo ti permetterà di verificare di persona la qualità dell’elevatore e il livello di soddisfazione dei clienti precedenti.

    In sintesi, per scegliere il fornitore più adatto per l’installazione di un elevatore domestico in un immobile con predisposizione esistente, è essenziale valutare non solo il prezzo, ma anche la qualità del prodotto, la personalizzazione offerta, l’assistenza post-vendita, la conformità normativa e l’affidabilità dell’azienda. Una decisione ben ponderata ti garantirà un impianto efficiente, sicuro e duraturo nel tempo, valorizzando il tuo investimento immobiliare.

    Forum Ascensore Admin
    Amministratore del forum

    Francesco come le ho già detto “il progetto è ben strutturato e apparentemente conforme alle principali normative tecniche” non esiste una percentuale di accettazione senza mia responsabilità, le ho dato tutte le informazioni in questo post. Sono già andato ben oltre quello che è lo scopo di questo forum analizzando per lei gratuitamente delle carte per farle un favore, le ho detto cosa fare, come fare, quali sono i rischi e senza farle pagare niente.

    in risposta a: sostituzione delle funi manutenzione ordinaria o straordinaria? #4358
    Forum Ascensore Admin
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    Le spese per la sostituzione delle funi e delle pulegge dell’ascensore rientrano nella categoria della manutenzione straordinaria e, secondo la normativa vigente, sono a carico del proprietario dell’immobile. In base alla Legge n. 392/1978, che disciplina i rapporti di locazione, le spese ordinarie e quelle relative all’uso quotidiano e alla gestione corrente dell’immobile, comprese le piccole manutenzioni dell’ascensore, sono a carico dell’inquilino. Tuttavia, quando si parla di interventi come la sostituzione delle funi o delle pulegge, si fa riferimento a componenti fondamentali dell’impianto ascensoristico, la cui usura è fisiologica ma che richiedono interventi specialistici e costosi, spesso regolamentati anche da normative sulla sicurezza e da prescrizioni delle verifiche periodiche obbligatorie.

    In particolare, la sostituzione delle funi è un intervento previsto dal ciclo di vita dell’ascensore e normalmente indicato nei rapporti di verifica tecnica biennale o straordinaria. Lo stesso vale per le pulegge, che sono elementi meccanici cruciali per il funzionamento dell’impianto e la sicurezza degli utenti. Si tratta, quindi, di operazioni che rientrano a pieno titolo tra quelle straordinarie, il cui onere spetta esclusivamente al proprietario dell’immobile.

    L’inquilino non è tenuto a sostenere questo tipo di costo, a meno che nel contratto di locazione non sia specificata una clausola contraria, cosa che però sarebbe inusuale e potenzialmente contestabile. In caso di dubbi o di contenzioso tra le parti, è sempre consigliabile fare riferimento al contratto di locazione, alle tabelle delle spese condominiali approvate e, se necessario, richiedere una consulenza legale per verificare la corretta applicazione delle norme.

    In sintesi, le spese per la sostituzione delle funi e delle pulegge dell’ascensore sono da considerarsi spese straordinarie, quindi a carico del proprietario, non dell’inquilino. Questo principio è valido sia in ambito condominiale che nei rapporti di locazione tra privati, ed è importante rispettarlo per garantire una corretta gestione degli impianti e la sicurezza di chi li utilizza.

    Forum Ascensore Admin
    Amministratore del forum

    La validità di una delibera condominiale che prevede la rimozione di un montascale, qualora risulti incompatibile con l’installazione di un ascensore a norma di legge, dipende da diversi fattori, in particolare dal bilanciamento tra il diritto del singolo condomino all’accessibilità e il diritto della collettività condominiale a effettuare innovazioni migliorative.

    In linea generale, secondo la normativa italiana e la giurisprudenza consolidata, l’installazione di un ascensore rappresenta un’opera di innovazione legittima ai sensi dell’articolo 1120 del Codice Civile, in quanto diretta al miglioramento delle parti comuni e al superamento delle barriere architettoniche. Se l’ascensore da installare rispetta i requisiti tecnici previsti dal D.M. 236/1989 e dalle norme UNI EN 81-70 in materia di accessibilità, e se la sua realizzazione è stata regolarmente deliberata dall’assemblea condominiale con le maggioranze previste dalla legge, la delibera è da considerarsi valida, anche se comporta la rimozione di un montascale preesistente.

    Il diritto alla conservazione del montascale, infatti, pur tutelato in quanto dispositivo di supporto alla mobilità per persone con difficoltà motorie, non può impedire l’adozione di un’opera condominiale che garantisce un beneficio più ampio, più duraturo e conforme agli standard di accessibilità previsti per gli edifici. Il montascale, essendo un impianto destinato all’uso individuale o comunque meno universale, può essere rimosso qualora costituisca un ostacolo tecnico insormontabile all’installazione dell’ascensore, purché questa avvenga nel rispetto delle norme e sia stata approvata nei modi previsti.

    È importante sottolineare che una delibera che impone la rimozione del montascale è valida solo se l’ascensore che si intende installare rispetta pienamente i requisiti tecnici di legge e garantisce un livello di accessibilità pari o superiore a quello offerto dal montascale stesso. In caso contrario, il provvedimento potrebbe essere impugnato per violazione del diritto alla mobilità e all’inclusione sociale dei soggetti con disabilità, protetti anche dalla Legge 67/2006 contro la discriminazione nei confronti dei disabili. Inoltre, la delibera deve prevedere che l’eventuale rimozione sia giustificata tecnicamente, documentata da una relazione progettuale, e non possa essere evitata con soluzioni alternative meno impattanti.

    Forum Ascensore Admin
    Amministratore del forum

    Non ci sono indicazioni evidenti su materiali ignifughi, vie di fuga, o porte tagliafuoco. In caso di vano esterno vicino a scale, va valutato l’impatto sulle uscite di sicurezza. In ogni caso il progetto è ben strutturato e apparentemente conforme alle principali normative tecniche.

    Forum Ascensore Admin
    Amministratore del forum

    Può inviare i progetti a contatti@forumascensori.it

    in risposta a: installazione ascensore ex novo in condominio #4256
    Forum Ascensore Admin
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    La ripartizione delle spese per l’installazione ex novo di un ascensore in un edificio condominiale è un tema centrale nella gestione delle innovazioni condominiali e viene regolata principalmente dall’articolo 1123 e dall’articolo 1124 del Codice Civile. Quando si decide di installare un ascensore in un condominio che ne è sprovvisto, la spesa rappresenta un’innovazione che può essere approvata in assemblea con la maggioranza prevista dall’articolo 1136 del Codice Civile, e una volta approvata diventa vincolante per tutti i condomini, anche per quelli eventualmente contrari, salvo particolari eccezioni.

    In assenza di una clausola diversa nel regolamento condominiale, la giurisprudenza ha stabilito che le spese devono essere suddivise applicando un criterio misto: una parte dei costi va ripartita in base ai millesimi di proprietà e una parte in base all’altezza del piano in cui si trova ciascuna unità immobiliare. È questo il principio affermato dalla Corte di Cassazione con numerose sentenze, secondo cui l’utilità dell’impianto si calcola anche considerando l’ubicazione dei singoli appartamenti.

    Tuttavia, anche i proprietari di appartamenti situati al piano terra, che potrebbero teoricamente non utilizzare mai l’ascensore per raggiungere la propria abitazione, sono comunque tenuti a partecipare alle spese, se non altro perché l’impianto migliora il valore complessivo dell’edificio e garantisce un beneficio potenziale, ad esempio per accedere al terrazzo condominiale, al garage, al solaio o per motivi legati all’età o a possibili future esigenze di mobilità.

    Va inoltre precisato che se l’ascensore viene installato su iniziativa di un gruppo di condomini e non si raggiunge la maggioranza prevista per l’approvazione in assemblea, i partecipanti all’intervento possono comunque realizzarlo a proprie spese, purché l’opera non pregiudichi l’uso delle parti comuni da parte degli altri condomini. In questo caso, gli altri condomini che non hanno partecipato inizialmente potranno usufruire dell’impianto in un secondo momento, contribuendo alle spese in proporzione al valore della loro proprietà.

    in risposta a: carrello della spesa in ascensore ammesso #4247
    Forum Ascensore Admin
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    Buonasera, la possibilità di accedere con i carrelli della spesa all’interno di un ascensore condominiale, come nel caso di un impianto installato nel 2010, dipende da diversi fattori tecnici e normativi, ma in linea generale la risposta è sì: l’uso del carrello della spesa all’interno dell’ascensore condominiale è consentito, purché avvenga nel rispetto delle regole di sicurezza e dell’uso corretto dell’impianto.

    Gli ascensori condominiali costruiti a partire dal 2000, e in particolare quelli realizzati dopo il recepimento delle normative europee come la Direttiva Ascensori 95/16/CE (oggi sostituita dalla 2014/33/UE), sono progettati per garantire accessibilità e funzionalità anche in presenza di carichi leggeri, come carrelli, passeggini o piccoli bagagli. Un ascensore installato nel 2010, quindi, è molto probabilmente conforme alle norme UNI EN 81-1/2 o alle successive UNI EN 81-20, che regolano la sicurezza, la resistenza del pavimento, l’ingombro interno e l’accessibilità. Se l’impianto è stato dimensionato per trasportare almeno due persone (solitamente con una portata minima di 250 kg), l’ingresso con un carrello della spesa rientra pienamente nell’uso consentito.

    Tuttavia, l’utilizzo dei carrelli non deve creare intralcio al funzionamento dell’ascensore o danneggiare la cabina. È importante che durante il trasporto non si blocchino le porte automatiche, non si superi la portata massima indicata e non vengano arrecati danni a pareti, pulsanti o meccanismi. In caso di ascensore con porte a battente o spazi molto ridotti, è sempre buona norma valutare visivamente se l’ingombro del carrello compromette la sicurezza o l’uso da parte di altri utenti.

    Dal punto di vista regolamentare, nessuna legge vieta l’ingresso dei carrelli della spesa negli ascensori condominiali, a meno che non sia presente un divieto esplicito nel regolamento condominiale. In tal caso, si tratterebbe di una norma interna, che deve essere stata approvata in assemblea con le maggioranze previste dalla legge e inserita nel regolamento ufficiale. Se il regolamento condominiale non prevede restrizioni, ogni condomino ha diritto a utilizzare l’ascensore in modo funzionale alle proprie esigenze quotidiane, comprese le operazioni legate alla spesa.

    Forum Ascensore Admin
    Amministratore del forum

    Ahahah buonasera Francesco credo che ora ti deluderò.
    Hai perfettamente ragione a voler avere certezze prima di affrontare una spesa così importante, soprattutto in un contesto complesso dove ci sono anche tensioni condominiali e questioni legate all’accessibilità e all’uso dell’ascensore. Ti ringrazio per la fiducia, ma ti confermo che, purtroppo, non è possibile dare un parere tecnico affidabile solo sulla base del progetto cartaceo. Solo una valutazione sul posto può offrirti certezze reali su come procedere. Un mio parere non sarebbe basato su informazioni tangibili e quindi privo di ogni valore.

    La valutazione sulla fattibilità dell’installazione di un ascensore con taglio scala richiede un sopralluogo tecnico sul posto, perché servono misurazioni dettagliate, verifica della conformità agli standard di legge e un’analisi strutturale delle scale e delle murature.

    Capisco anche la tua preoccupazione sul rischio di sospensione dei lavori a seguito di eventuali contestazioni da parte dei condomini esclusi dal progetto. In effetti, se lo spazio residuo tra la scala e l’ascensore non consente un passaggio di almeno 80 cm, chi non partecipa all’intervento potrebbe impugnare i lavori per limitazione del diritto di accesso alle parti comuni, come l’ingresso agli appartamenti, ecc.. e questo potrebbe generare contenziosi anche molto seri.

    Il consiglio migliore che posso darti in questo momento è quello di rivolgerti a un tecnico indipendente o più facilmente ad un’azienda diversa da quella che ha redatto il progetto, per un secondo sopralluogo e una perizia scritta, che attesti chiaramente la conformità dell’opera o che appunto ne escluda la fattibilità (il sopralluogo è sempre gratuito).

    Forum Ascensore Admin
    Amministratore del forum

    La suddivisione delle spese per l’acquisto e l’installazione di un ascensore in un condominio dove, su ogni piano, sono presenti due appartamenti tranne che all’ultimo piano, dove ce n’è solo uno, segue regole precise stabilite dalla normativa italiana in materia condominiale, in particolare dall’articolo 1124 del Codice Civile. Questo articolo stabilisce che le spese relative all’ascensore, comprese quelle per la sua installazione, siano ripartite tra i condomini in proporzione per metà ai millesimi di proprietà e per l’altra metà in base all’uso potenziale dell’impianto, ovvero in funzione dell’altezza del piano in cui si trova ciascuna unità immobiliare.

    Nel tuo caso, la presenza di un solo appartamento all’ultimo piano non modifica il principio generale di ripartizione. Significa però che il proprietario dell’unico appartamento posto all’ultimo piano dovrà sostenere una quota maggiore della spesa relativa alla parte che si calcola in base all’altezza, in quanto è l’unità che potenzialmente beneficia di più dell’impianto ascensore. Gli appartamenti ai piani inferiori, pur essendo in numero maggiore, avranno una quota minore rispetto a chi abita più in alto, proprio perché l’uso potenziale dell’ascensore diminuisce man mano che si scende di piano.

    La presenza di un solo appartamento all’ultimo livello comporta, quindi, che quella singola unità si faccia carico di una parte proporzionalmente maggiore del costo rispetto a ciascuno dei due appartamenti presenti ai piani sottostanti. Tuttavia, è importante sottolineare che la ripartizione finale dipenderà anche dalle tabelle millesimali approvate nel condominio. Queste tabelle potrebbero prevedere criteri specifici già concordati tra i condomini, che tengono conto sia della superficie degli appartamenti sia dell’altezza a cui si trovano.

    Se nel condominio non esistono ancora tabelle millesimali aggiornate o se l’installazione dell’ascensore rappresenta una novità, sarà necessario approvare un criterio di ripartizione in sede di assemblea condominiale. In questa sede si potrà discutere, anche con il supporto di un tecnico, come distribuire in maniera equa la spesa tenendo conto della situazione particolare dell’edificio. La delibera dovrà essere approvata con le maggioranze previste dalla legge per le innovazioni condominiali.

    Forum Ascensore Admin
    Amministratore del forum

    Buonasera Francesco,
    Installare un ascensore ex novo in un edificio esistente di 5 piani con taglio della tromba delle scale è un intervento sempre più diffuso in Italia, soprattutto nei fabbricati costruiti prima degli anni ’80, dove gli ascensori non erano previsti in fase di progettazione. Tuttavia, la fattibilità tecnica e i costi variano sensibilmente in base a diversi fattori, tra cui lo spazio disponibile, il tipo di impianto scelto, le opere murarie necessarie e il rispetto delle normative vigenti in materia di accessibilità e sicurezza.

    Per quanto riguarda i costi, l’installazione di un ascensore in uno stabile di 5 piani ha un prezzo che oscilla tra 25.000 e 85.000 euro, a seconda delle caratteristiche dell’impianto, della finitura della cabina, del tipo di alimentazione (elettrica o oleodinamica), del numero di fermate e dell’eventuale necessità di costruire o adeguare il vano corsa. Se si opta per un ascensore con taglio scale, ovvero con la creazione del vano all’interno del corpo scala, i costi possono aumentare per via delle opere murarie più complesse e delle modifiche strutturali da apportare. Le lascio il link ad Ascensoristi.com il portale specifico per richiedere preventivi ascensore nel caso volesse un’informazione più accurata.

    La larghezza della tromba delle scale di 2,10 metri è un dato cruciale per valutare la fattibilità. Secondo il D.M. 236/1989, che disciplina le prescrizioni tecniche per l’abbattimento delle barriere architettoniche, è necessario rispettare alcune misure minime per garantire la sicurezza e l’accessibilità. Per esempio, la larghezza minima della cabina di un ascensore accessibile deve essere di almeno 80 cm, con una profondità interna di 120 cm, per consentire l’ingresso a una sedia a rotelle. Inoltre, deve essere garantita una larghezza residua della scala pari ad almeno 80 cm per garantire il passaggio in sicurezza.

    Nel tuo caso, se l’intera tromba è larga 2,10 metri e si intende installare un ascensore nel mezzo o lateralmente, bisognerà valutare se rimangono almeno 80 cm liberi per la scala. Se, come ipotizzi, lo spazio residuo è inferiore ai 70 cm, la soluzione con taglio scala potrebbe non essere a norma. Tuttavia, esistono modelli di ascensori compatti o miniascensori progettati per spazi molto ridotti, con cabine anche da 58 cm di larghezza, ma in questi casi la cabina non sarà considerata “accessibile” ai sensi della normativa sulle barriere architettoniche. In compenso, possono rappresentare una valida soluzione funzionale per utenti non in sedia a rotelle o per edifici dove non esistono alternative realizzabili.

    Per quanto riguarda la portata, gli ascensori più compatti partono da una portata di 250 kg (circa 2 persone), mentre un ascensore standard ha solitamente una portata tra 320 e 450 kg, che corrisponde a 4-6 persone. La scelta della portata dipende dalla dimensione della cabina e dalla potenza dell’impianto, ma va sempre valutata anche in relazione al numero di piani e all’utilizzo previsto.

    Per procedere correttamente, è essenziale affidarsi a una ditta specializzata o a un ingegnere che possa effettuare un sopralluogo tecnico, verificare la fattibilità secondo le norme UNI EN 81-20 e UNI EN 81-70 (che regolano la sicurezza e l’accessibilità degli ascensori), e proporre un progetto conforme ai requisiti di legge.

    Forum Ascensore Admin
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    Capisco profondamente la tua frustrazione e la situazione in cui ti trovi, ed è giusto affrontarla con chiarezza e nel rispetto della normativa condominiale. Quando l’assemblea delibera l’installazione di un ascensore, approvando un determinato progetto e relativo preventivo, ogni condomino favorevole (o che non si è opposto formalmente nei termini di legge) assume un impegno economico vincolante nei limiti di quella delibera. Tuttavia, se successivamente la ditta incaricata presenta un preventivo più alto rispetto a quello approvato, la situazione cambia sul piano giuridico.

    Infatti, qualsiasi variazione significativa del progetto, soprattutto se comporta un aumento dei costi, deve essere sottoposta a nuova approvazione dell’assemblea condominiale. Questo perché i condomini hanno deliberato su un determinato intervento con uno specifico importo; se l’importo cambia in modo rilevante a causa di rincari, variazioni progettuali o ritardi dell’impresa, l’impegno economico iniziale non può automaticamente estendersi senza una nuova delibera condivisa.

    Quindi sì, se il nuovo preventivo è più alto rispetto a quello approvato originariamente, non puoi essere obbligato a sostenere una spesa maggiore senza che l’assemblea lo deliberi espressamente. In tale circostanza hai il diritto di opporti, e se la nuova delibera venisse approvata senza il tuo consenso, potresti anche valutare un’impugnazione, a patto che ciò avvenga entro i termini di legge e che tu non abbia votato a favore.

    Ciò che puoi fare subito è richiedere per iscritto all’amministratore copia del nuovo preventivo, un verbale aggiornato con le decisioni prese e le eventuali modifiche deliberate. Se non è stata ancora convocata un’assemblea per discutere il nuovo importo, potresti anche chiederne formalmente la convocazione. In questa sede, potrai esprimere la tua difficoltà e magari proporre anche una rateizzazione compatibile con le tue attuali possibilità economiche.

    La disponibilità a versare una penale non è prevista dalla legge in questi casi, poiché non si tratta di un contratto con recesso libero: non puoi “uscire” dal pagamento, ma puoi far valere che il nuovo preventivo, non approvato dall’assemblea, non ti vincola legalmente.

    Ti consiglio anche di raccogliere tutta la documentazione scritta e, se necessario, chiedere il parere di un avvocato esperto in diritto condominiale per supportarti meglio nel confronto con l’amministratore o gli altri condomini.

    in risposta a: Spese ascensore per piano terra #4190
    Forum Ascensore Admin
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    Nel caso di un appartamento con accesso indipendente dall’esterno dell’edificio, che non utilizza abitualmente né la tromba delle scale né l’ascensore per accedere alla propria unità abitativa, ma che potrebbe farne uso esclusivamente per raggiungere una parte comune come il tetto condominiale, la richiesta di contribuire alla manutenzione dell’ascensore può sollevare legittimi dubbi di equità. Tuttavia, dal punto di vista giuridico e in base alla normativa vigente, la risposta deve essere valutata alla luce delle disposizioni contenute nel Codice Civile e nelle tabelle millesimali del condominio.

    Secondo l’articolo 1124 del Codice Civile, le spese relative all’ascensore devono essere ripartite anche tra i condomini che potrebbero fare anche un solo uso potenziale. Questo principio implica che il semplice fatto che un condomino abbia la possibilità di utilizzare l’ascensore, anche se solo per accedere a una parte comune come il tetto, può rendere legittima la sua inclusione nella ripartizione delle spese. Non è infatti necessario che vi sia un uso effettivo e quotidiano dell’impianto: è sufficiente che l’utilizzo rientri tra le facoltà previste per quel condomino.

    In questo senso, la Cassazione ha più volte ribadito che le spese relative alle parti comuni vanno sostenute da tutti i condomini che possano trarne un’utilità, anche solo potenziale. Dunque, se l’appartamento con accesso esterno può accedere al tetto condominiale utilizzando l’ascensore, anche in modo occasionale o solo in alcune circostanze, il contributo richiesto per la manutenzione dell’impianto può considerarsi legittimo.

    Tuttavia, qualora l’uso dell’ascensore fosse assolutamente nullo e non vi fosse nemmeno un utilizzo potenziale per raggiungere il tetto (ad esempio perché l’accesso al tetto avviene attraverso una scala esterna o da un altro percorso), allora si potrebbe valutare, tramite l’assemblea condominiale o un’azione legale, l’esclusione o la riduzione della quota a carico di quell’unità. Questa possibilità dovrebbe essere supportata da un’analisi tecnica e legale delle modalità di accesso e di uso delle parti comuni.

    In ogni caso, è fondamentale verificare attentamente le tabelle millesimali e il regolamento condominiale, che potrebbero già prevedere una ripartizione differenziata delle spese per casi simili. Se tali documenti non tengono conto della specificità dell’unità con accesso indipendente, è possibile proporre una revisione delle tabelle, purché approvata con le maggioranze previste dalla legge.

    In conclusione, anche se può sembrare ingiusto contribuire alle spese dell’ascensore in assenza di un utilizzo diretto e costante, dal punto di vista legale il criterio dell’uso potenziale giustifica l’obbligo di partecipazione, salvo diversa regolamentazione interna o particolari condizioni strutturali che escludano ogni possibilità di utilizzo.

    in risposta a: Agevolazioni ascensore senza disabile #4122
    Forum Ascensore Admin
    Amministratore del forum

    La presenza di una persona disabile nel condominio non è un requisito obbligatorio per procedere con l’installazione di un ascensore finalizzato all’eliminazione delle barriere architettoniche, né per ottenere le agevolazioni fiscali previste dalla normativa vigente. In Italia, la legge consente l’installazione di ascensori o altri dispositivi per la mobilità anche in assenza di residenti disabili, a condizione che l’intervento sia finalizzato a rendere l’edificio più accessibile e conforme ai principi di abbattimento delle barriere architettoniche.

    Il riferimento normativo principale è la Legge 13/1989, che promuove l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati e condominiali. Secondo questa legge, gli interventi per migliorare l’accessibilità sono sempre ammissibili, anche se non vi sono al momento persone con disabilità che ne trarrebbero beneficio. L’obiettivo è garantire un ambiente accessibile a tutti, sia ai residenti attuali sia a eventuali futuri inquilini o visitatori con difficoltà motorie. La Corte di Cassazione ha più volte chiarito che l’assenza di soggetti disabili non può costituire un motivo per negare o ritardare l’approvazione di interventi diretti a rimuovere barriere architettoniche.

    Per quanto riguarda le agevolazioni fiscali, è possibile accedere al Bonus Barriere Architettoniche 75%, introdotto dalla Legge di Bilancio e prorogato fino al 2025, senza che vi sia l’obbligo di residenza di un disabile nell’edificio. Questo incentivo può essere richiesto sia da singoli proprietari sia da condomini e riguarda tutti gli interventi che favoriscono l’accessibilità, inclusa l’installazione di ascensori e piattaforme elevatrici. L’unico requisito fondamentale è che l’opera rispetti i criteri tecnici stabiliti dal D.M. 236/1989, che definisce le caratteristiche minime di accessibilità e adattabilità degli impianti.

    In sintesi, l’installazione di un ascensore per l’eliminazione delle barriere architettoniche può essere deliberata ed eseguita anche in assenza di persone disabili nel condominio. Inoltre, è perfettamente legittimo accedere alle agevolazioni fiscali previste dalla legge, purché l’intervento sia conforme alle normative tecniche sull’accessibilità. Questa interpretazione favorisce la diffusione di ambienti inclusivi, valorizza l’immobile e previene futuri disagi, permettendo a chiunque, indipendentemente dall’età o dalla condizione fisica, di fruire liberamente degli spazi comuni.

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