Forum Ascensore Admin
Risposte nei forum create
-
AutorePost
-
Forum Ascensore Admin
Amministratore del forumSe il tecnico ha dichiarato che l’ascensore è a norma ma l’impianto è privo di luce di emergenza e l’allarme non funziona correttamente, è lecito avere dei dubbi sulla reale conformità dell’ascensore rispetto alla normativa vigente.
In base alla normativa italiana e alle direttive europee applicabili agli ascensori, per essere considerato a norma, un impianto elevatore deve garantire il rispetto dei requisiti minimi di sicurezza, tra cui rientrano espressamente anche la presenza e il funzionamento della luce d’emergenza in cabina e del sistema di allarme bidirezionale per la chiamata di soccorso.
Questi elementi sono fondamentali per assicurare la sicurezza degli utenti in caso di blackout o malfunzionamenti. La mancanza di uno o entrambi questi dispositivi può comportare rischi significativi per le persone che si trovano all’interno dell’ascensore durante un’emergenza, e rappresenta una violazione degli obblighi previsti dal D.P.R. 162/99 e dalle normative tecniche UNI EN 81-20 e UNI EN 81-28.
Forum Ascensore Admin
Amministratore del forumLa ripartizione delle spese straordinarie per gli adeguamenti richiesti da enti come l’ELTI (organismo incaricato delle verifiche periodiche sugli ascensori) deve tenere conto sia del contenuto del regolamento condominiale che della normativa vigente.
Se il regolamento condominiale approvato all’unanimità prevede l’utilizzo della sola tabella “C” del 1960 per la ripartizione delle spese legate all’ascensore, tale criterio continua a valere, salvo diversa deliberazione assembleare adottata secondo le maggioranze previste dalla legge.
Tuttavia, in assenza di una clausola regolamentare vincolante o se il regolamento ha valore solo contrattuale per alcuni, la riforma del condominio del 2012 ha chiarito che le spese per l’uso e la manutenzione dell’ascensore vanno ripartite per il 50% in base ai millesimi di proprietà (tabella A) e per il 50% in proporzione all’altezza del piano servito (criterio simile alla tabella C).
Pertanto, se non vi è una previsione regolamentare specifica che imponga solo la tabella C, e l’intervento richiesto dall’ELTI rientra negli adeguamenti straordinari di sicurezza e funzionamento, il criterio legale di riparto da seguire sarebbe quello misto: 50% secondo la tabella A e 50% in base all’altezza dei piani.
Luglio 16, 2025 alle 9:43 am in risposta a: Ascensore interno in casa su misura come si richiede #5553Forum Ascensore Admin
Amministratore del forumSe desideri installare un piccolo ascensore interno in casa ma disponi di uno spazio limitato, oggi esistono soluzioni su misura perfette per questo tipo di esigenza.
Si tratta dei miniascensori o home lift, impianti progettati specificamente per ambienti residenziali che richiedono ingombri minimi e si adattano perfettamente anche in abitazioni che non sono state progettate con un vano ascensore dedicato.
Questi ascensori per interni possono essere installati senza opere murarie invasive e senza la necessità di una fossa profonda o di un locale macchine, caratteristiche che li rendono ideali per case private con spazi ristretti.
La tecnologia di questi ascensori domestici è pensata per garantire un funzionamento silenzioso, consumi ridotti e un’estetica personalizzabile, con finiture che si integrano con lo stile della casa.
In questo modo potrai avere un impianto che migliora l’accessibilità della tua casa, aumenta il comfort e contribuisce anche a valorizzare l’immobile nel mercato.
Luglio 14, 2025 alle 2:55 pm in risposta a: bonus barriere architettoniche in palazzina 2 piani si puo fare #5549Forum Ascensore Admin
Amministratore del forumL’installazione di un ascensore esterno in una palazzina di due piani può beneficiare del Bonus Barriere Architettoniche al 75%, valido fino al 31 dicembre 2025, purché l’impianto rispetti i requisiti previsti dal D.M. 236/1989. Questo incentivo fiscale copre l’intera spesa, incluse opere murarie, strutture e impianti elettrici, ed è ripartito in cinque rate annuali di pari importo.
Forum Ascensore Admin
Amministratore del forumInstallare un ascensore privato in un edificio costruito negli anni ’60 senza vano predisposto è una scelta sempre più comune, soprattutto per migliorare l’accessibilità e aumentare il valore dell’immobile.
In media, per un impianto standard che serva 3 o 4 piani, la spesa oscilla tra i 30.000 e i 50.000 euro, ma in edifici con spazi limitati o interventi strutturali complessi, il costo può superare anche i 60.000 euro.
Se si opta per un ascensore esterno in struttura metallica, i costi possono lievitare ulteriormente a causa delle opere murarie, delle pratiche edilizie e dei permessi comunali necessari.
Per risparmiare, è utile verificare se si ha diritto a detrazioni fiscali come il Bonus Barriere Architettoniche o l’IVA agevolata al 4%, in presenza di disabilità riconosciuta ai sensi della Legge 104.
Affidarsi a un’azienda specializzata in ascensori per edifici esistenti è la strategia più sicura per avere un preventivo personalizzato e un progetto su misura, rispettando sia le normative vigenti sia le esigenze di comfort e sicurezza.
Forum Ascensore Admin
Amministratore del forumIl blocco del montascale a metà corsa è un problema abbastanza frequente e può dipendere da diverse cause:
1.Se il montascale si ferma improvvisamente lungo la guida, la prima cosa da controllare è lo stato della batteria o dell’alimentazione: nei modelli a batteria, infatti, un accumulo scarico o un guasto al sistema di ricarica può causare l’interruzione del funzionamento.
2.Un’altra causa comune è l’attivazione dei sensori di sicurezza, spesso sensibili anche a piccoli ostacoli sul binario o a un movimento brusco durante l’utilizzo.
3.In alcuni casi il problema è legato a una semplice mancanza di manutenzione periodica, indispensabile per garantire l’efficienza del sistema.
Forum Ascensore Admin
Amministratore del forumSe il tuo ascensore è molto stretto e non permette l’accesso agevole a una carrozzina, esistono soluzioni per migliorare l’accessibilità, anche in edifici esistenti e di vecchia costruzione.
La normativa italiana in materia di abbattimento delle barriere architettoniche, in particolare il D.M. 236/1989 e la legge 13/1989, promuove l’adozione di misure tecniche per rendere gli impianti elevatori accessibili alle persone con disabilità.
In molti casi, è possibile intervenire sull’impianto esistente per ampliarne la cabina, sostituire le porte ad apertura manuale con porte automatiche a scorrimento che richiedono meno spazio di manovra, o modificare la disposizione interna per ottimizzare l’ingresso e la rotazione della sedia a rotelle.
Se gli spazi condominiali non consentono modifiche significative all’interno del vano corsa, è possibile valutare l’installazione di un nuovo ascensore esterno o di un miniascensore a norma per disabili, progettato specificamente per spazi ridotti ma conforme ai requisiti minimi di accessibilità.
Forum Ascensore Admin
Amministratore del forumSe l’ascensore compie uno scatto brusco in fase di partenza o di arresto, potrebbe trattarsi di un’anomalia tecnica che merita attenzione immediata.
Questo tipo di comportamento può indicare la presenza di problemi meccanici o elettronici, come l’usura dei pattini guida, un malfunzionamento dell’inverter, una taratura errata della centralina di comando o difetti nei sistemi di livellamento.
Sebbene non sempre rappresentino un pericolo immediato per gli utenti, questi scatti possono nel tempo compromettere la sicurezza dell’impianto, causando un’usura accelerata dei componenti o rischi in caso di emergenze.
La normativa italiana sugli ascensori, in particolare le norme UNI EN 81-20 e 81-50, prevede requisiti stringenti per garantire un funzionamento fluido e sicuro degli impianti.
Ignorare il problema potrebbe non solo aumentare i costi futuri di manutenzione straordinaria, ma anche esporre i condomini a disagi o situazioni di rischio.
Forum Ascensore Admin
Amministratore del forumQuando un ascensore condominiale è fuori uso da oltre una settimana e l’amministratore ritarda l’intervento sostenendo di dover attendere l’ok dell’assemblea, è importante chiarire cosa prevede la normativa.
Secondo l’articolo 1130 del Codice Civile, l’amministratore ha il dovere di eseguire gli atti conservativi relativi alle parti comuni dell’edificio e deve intervenire tempestivamente per garantire il funzionamento degli impianti essenziali, come l’ascensore.
In presenza di un guasto che compromette l’uso quotidiano e la sicurezza dei condomini, in particolare se presenti persone anziane o con disabilità, l’amministratore è tenuto per legge a ordinare la riparazione urgente anche senza preventiva approvazione assembleare.
Luglio 2, 2025 alle 3:58 pm in risposta a: installare montascale in casa senza lavori di muratori #5518Forum Ascensore Admin
Amministratore del forumSì, in molti casi è possibile installare un montascale in una casa a due piani senza dover eseguire lavori murari invasivi.
I moderni montascale, sia a poltroncina che a pedana, sono progettati per adattarsi alla conformazione delle scale esistenti e vengono fissati direttamente ai gradini o, in alcuni modelli, alla parete tramite appositi supporti.
Questo consente un’installazione rapida, pulita e reversibile, ideale per chi desidera migliorare l’accessibilità domestica senza interventi strutturali.
La fattibilità dipende principalmente dal tipo di scala (dritta o curva), dalla larghezza disponibile e dalla presenza di spazi sufficienti per le manovre.
I montascale per scale dritte richiedono meno personalizzazione e sono generalmente installabili in poche ore, mentre quelli per scale curve necessitano di una guida su misura, ma anche in questo caso raramente si rendono necessari lavori murari.
Forum Ascensore Admin
Amministratore del forumSalve Sara,
In caso di ascensore ad uso privato, installato all’interno di un condominio ma utilizzato esclusivamente da un numero limitato di condomini, le spese di manutenzione non vengono ripartite tra tutti i proprietari, bensì solo tra coloro che effettivamente beneficiano dell’impianto.
Questo principio si basa sull’articolo 1123 del Codice Civile, secondo il quale le spese devono essere sostenute in proporzione all’uso che ciascun condomino può fare della parte comune.
Pertanto, l’uso esclusivo è stato regolarmente deliberato o sancito da un regolamento contrattuale, saranno solo questi soggetti a dover sostenere i costi di manutenzione ordinaria e straordinaria.
Forum Ascensore Admin
Amministratore del forumGli ascensori domestici compatti, noti anche come mini‑ascensori, homelift o elevatori per la casa, sono perfettamente legali e sicuri in Italia, a patto che siano certificati secondo le normative vigenti e installati da professionisti abilitati.
La normativa applicabile è la Direttiva Macchine 2006/42/CE e le norme europee UNI EN 81‑20/50, che impongono requisiti rigorosi riguardo alla progettazione, alla marcatura CE, alla conformità dei componenti di sicurezza, alla documentazione completa (certificati, libretto d’uso e manutenzione) e a controlli periodici da parte di enti notificati
Forum Ascensore Admin
Amministratore del forumSalve catarerina,
La ripartizione delle spese condominiali, comprese quelle relative alla manutenzione straordinaria dell’ascensore, è regolata in primo luogo dal Codice Civile e dal regolamento condominiale, che può prevedere criteri specifici di ripartizione.Dal punto di vista normativo, non è automaticamente possibile ripartire le spese in base all’effettivo utilizzo o alla destinazione d’uso, salvo che ciò sia previsto nel regolamento condominiale contrattuale o venga approvato all’unanimità da tutti i condomini.
In altre parole, per attribuire agli uffici una quota maggiore di spesa per la manutenzione straordinaria in funzione dell’uso più frequente dell’ascensore, è necessaria una modifica formale delle tabelle millesimali.
Saluti
Forum Ascensore Admin
Amministratore del forumUn ascensore condominiale con oltre 40 anni di servizio non è automaticamente soggetto a un obbligo di sostituzione per legge, ma può rientrare in alcuni casi specifici in cui l’ammodernamento diventa necessario per garantire la sicurezza degli utenti e l’adeguamento alle normative tecniche più recenti.
Secondo quanto previsto dal DPR 162/1999, tutti gli impianti ascensore, indipendentemente dalla loro età, devono essere sottoposti a verifica periodica biennale da parte di organismi notificati, con lo scopo di controllarne lo stato di sicurezza e funzionalità.
Nel corso degli anni sono state introdotte norme tecniche più stringenti, come le UNI EN 81-80, che definiscono le regole per la modernizzazione degli ascensori esistenti, in particolare per quanto riguarda la sicurezza, l’accessibilità per persone con disabilità e l’efficienza energetica.
L’ammodernamento può quindi essere richiesto nel caso in cui l’impianto non garantisca più i requisiti minimi di sicurezza per i passeggeri.
Giugno 25, 2025 alle 6:25 pm in risposta a: Attività di B&B con 5 camere : quota ascensore uguale ad abitazione ? #5425Forum Ascensore Admin
Amministratore del forumL’articolo 1124 del Codice Civile, stabilisca che le spese per l’uso e la manutenzione dell’ascensore vadano ripartite per metà in proporzione al valore millesimale e per l’altra metà in funzione dell’altezza del piano servito, questo criterio è pensato per l’uso abitativo ordinario.
Nel caso di affittacamere regolarmente avviati, con un continuo ricambio di ospiti e un utilizzo ben più gravoso dell’ascensore rispetto a un’abitazione privata, si pone una questione di equità tra condomini.
Per questa ragione, alcuni condomini propongono di redigere una tabella ascensore specifica, che tenga conto della destinazione d’uso o che attribuisca una maggiorazione ai locali adibiti ad attività con flusso elevato di persone.
Questo può avvenire mediante delibera assembleare approvata con la maggioranza qualificata, oppure attraverso una revisione delle tabelle millesimali, da effettuare con l’unanimità dei condomini o su base volontaria con accordo tra le parti.
In assenza di modifiche alle tabelle o di un regolamento condominiale che disciplini in modo diverso la ripartizione delle spese, l’amministratore è tenuto ad applicare il criterio previsto dalla legge.
-
AutorePost