Normativa Europea 95/16/CE, sostituita dalla Direttiva 2014/33/UE
La normativa europea 95/16/CE ha rappresentato per anni il punto di riferimento fondamentale per la sicurezza degli ascensori in Italia e in Europa.
Tuttavia, questa normativa ascensori ha subito un’importante evoluzione quando la direttiva originale è stata abrogata e sostituita dalla nuova direttiva 2014/33/UE, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il 29 marzo 2014.
In questo articolo, analizzeremo il passaggio dalla vecchia alla nuova normativa, esaminando cosa è realmente cambiato e quali sono le implicazioni pratiche per costruttori, installatori e proprietari.
Direttiva 2014/33/UE
La direttiva 2014/33/UE stabilisce con precisione quali impianti rientrano nel suo ambito di applicazione e quali invece ne sono esclusi, definendo inoltre tutti i soggetti coinvolti nella filiera ascensoristica.
La direttiva non si limita agli impianti completi, ma riguarda anche i componenti di sicurezza elencati nell’allegato III.
Questi elementi sono essenziali per garantire il funzionamento sicuro degli ascensori. In particolare, la normativa si applica ai componenti di sicurezza per ascensori nuovi prodotti da un fabbricante nell’Unione Europea oppure ai componenti, nuovi o usati, importati da paesi terzi.
Alcuni esempi di questi componenti sono i dispositivi per bloccare le porte di piano, i limitatori di velocità eccessiva e i dispositivi di sicurezza elettrici sotto forma di circuiti contenenti componenti elettronici.
Obblighi normativi per fabbricanti e installatori
La direttiva 2014/33/UE definisce precise responsabilità per gli operatori economici del settore ascensoristico. Infatti, sia i fabbricanti dei componenti di sicurezza che gli installatori degli ascensori devono rispettare rigorosi obblighi normativi.
- Gli installatori devono garantire che ogni ascensore sia progettato, fabbricato, installato e sottoposto a prova conformemente ai requisiti essenziali di salute e sicurezza dell’allegato I
- I fabbricanti dei componenti di sicurezza sono tenuti ad assicurare che i loro prodotti soddisfino gli stessi requisiti
- La marcatura CE è la conseguenza visibile di un intero processo di valutazione della conformità
Sia gli installatori che i fabbricanti devono conservare tutta la documentazione tecnica e la dichiarazione di conformità UE per dieci anni.
Gli organismi notificati sono fondamentali nel processo di certificazione. Essi verificano e attestano la conformità di prodotti e impianti. La direttiva prevede diverse procedure di valutazione della conformità, che vanno dalla meno severa alla più rigorosa in base al livello di rischio.
Differenze tra 95/16/CE e 2014/33/UE
Il passaggio dalla normativa europea 95/16/CE alla 2014/33/UE ha introdotto cambiamenti significativi nel quadro regolatorio degli ascensori.
La novità più rilevante è l’introduzione di figure prima non contemplate dalla 95/16/CE: il rappresentante autorizzato, l’importatore e il distributore. Infatti, la nuova direttiva definisce chiaramente questi soggetti e ne specifica gli obblighi.
Gli importatori devono verificare che i fabbricanti abbiano effettuato le procedure di valutazione della conformità e indicare sul componente il proprio nome e indirizzo.
Inoltre, qualsiasi operatore che immetta sul mercato un componente col proprio marchio viene considerato fabbricante, assumendone tutte le responsabilità.
Direttiva 95/16/CE
La transizione dalla direttiva europea 95/16/CE alla 2014/33/UE ha modernizzato il quadro normativo degli ascensori, introducendo maggiori responsabilità e controlli più rigorosi per garantire la sicurezza degli utenti. Cosa ricordare:
- La direttiva 2014/33/UE introduce nuove figure (importatori, distributori, rappresentanti autorizzati)
- Il rafforzamento della sorveglianza del mercato prevede procedure più rigorose per componenti
- L’allineamento con il Regolamento UE 765/2008 garantisce standard più elevati
- Gli obblighi principali sono: marcatura CE, dichiarazione di conformità UE e documentazione tecnica da conservare per 10 anni
Questa evoluzione normativa rappresenta un equilibrio tra continuità operativa e innovazione regolamentare, mantenendo gli elementi essenziali di sicurezza mentre introduce meccanismi di controllo più efficaci per proteggere utenti e personale di manutenzione in tutto il mercato europeo.
- Quali sono i cambiamenti introdotti dalla direttiva 2014/33/UE rispetto alla precedente 95/16/CE? La nuova direttiva ha introdotto nuove figure come importatori e distributori, rafforzato la sorveglianza del mercato.
- Quando è entrata in vigore la direttiva 2014/33/UE sugli ascensori? La direttiva 2014/33/UE è stata pubblicata il 29 marzo 2014, ma è diventata effettivamente applicabile dal 20 aprile 2016 in tutti gli Stati membri.
- Quali sono gli obiettivi principali della nuova normativa sugli ascensori? Gli obiettivi principali sono consentire la libera circolazione degli ascensori e dei componenti di sicurezza in tutto il mercato UE e garantire un elevato livello di sicurezza.
- Quali sono i nuovi obblighi per fabbricanti e installatori secondo la direttiva 2014/33/UE? Fabbricanti e installatori devono effettuare una valutazione dei rischi, garantire la conformità ai requisiti essenziali di sicurezza, redigere la dichiarazione di conformità UE, apporre la marcatura CE, conservare la documentazione tecnica per 10 anni e fornire manuali d’uso completi.
