La ripartizione delle spese straordinarie per gli adeguamenti richiesti da enti come l’ELTI (organismo incaricato delle verifiche periodiche sugli ascensori) deve tenere conto sia del contenuto del regolamento condominiale che della normativa vigente.
Se il regolamento condominiale approvato all’unanimità prevede l’utilizzo della sola tabella “C” del 1960 per la ripartizione delle spese legate all’ascensore, tale criterio continua a valere, salvo diversa deliberazione assembleare adottata secondo le maggioranze previste dalla legge.
Tuttavia, in assenza di una clausola regolamentare vincolante o se il regolamento ha valore solo contrattuale per alcuni, la riforma del condominio del 2012 ha chiarito che le spese per l’uso e la manutenzione dell’ascensore vanno ripartite per il 50% in base ai millesimi di proprietà (tabella A) e per il 50% in proporzione all’altezza del piano servito (criterio simile alla tabella C).
Pertanto, se non vi è una previsione regolamentare specifica che imponga solo la tabella C, e l’intervento richiesto dall’ELTI rientra negli adeguamenti straordinari di sicurezza e funzionamento, il criterio legale di riparto da seguire sarebbe quello misto: 50% secondo la tabella A e 50% in base all’altezza dei piani.