Sì, l’ascensore può essere installato anche se una parte dei condomini è contraria, purché si rispettino le maggioranze e le tutele previste dal Codice Civile.
L’installazione di un nuovo impianto elevatore è un’innovazione ex articolo 1120: per essere approvata basta la maggioranza degli intervenuti in assemblea che rappresenti almeno un terzo dei millesimi dell’edificio (articolo 1136, comma 2).
Se l’ascensore serve anche ad abbattere barriere architettoniche, la Cassazione e la legge 13/1989 riconoscono un favor particolare, ritenendo legittima l’opera finché non compromette stabilità, sicurezza o decoro del fabbricato.
Se la maggioranza necessaria non viene raggiunta, i singoli proprietari interessati possono comunque procedere a proprie spese (articoli 1102 e 1120 c.c.), a condizione che l’installazione non limiti l’uso delle parti comuni agli altri condomini.
L’impianto diventa di loro esclusiva proprietà e gestione; chi inizialmente ha votato contro potrà aderire in futuro versando la quota di capitale rivalutata.
Le spese di realizzazione si ripartiscono fra i soli promotori finché l’ascensore resta di uso parziale; se invece l’opera è stata approvata con la maggioranza assembleare, i costi vanno suddivisi secondo l’articolo 1124: metà in base ai millesimi di proprietà e metà in base all’altezza del piano.
Ricorda infine che l’installazione di ascensori in edifici esistenti gode del Bonus Barriere Architettoniche 75%, detraibile in cinque anni, purché l’impianto rispetti i requisiti del D.M. 236/1989 e delle norme UNI EN 81.