Rispondi a: Due ascensori, ma uno è dismesso: dobbiamo pagare le spese per entrambi?
Quando un ascensore non viene rimosso né formalmente eliminato dalle parti comuni, resta giuridicamente un bene condominiale, anche se non è più utilizzato.
In base all’art. 1117 del Codice Civile, l’ascensore rientra tra le parti comuni dell’edificio se serve o è destinato al servizio di più unità immobiliari.
Il fatto che sia dismesso o inutilizzato non lo priva automaticamente di questa natura: per eliminarlo occorre una delibera assembleare e un atto formale di rinuncia alla comproprietà, con il consenso di tutti i condomini (unanimità). Senza questo passaggio, l’impianto rimane un bene comune, e quindi anche le spese minime di custodia, assicurazione o verifica di sicurezza continuano a essere legittime.
Per quanto riguarda la ripartizione delle spese, l’amministratore non può decidere autonomamente di escludere alcuni condomini: finché le tabelle millesimali e la destinazione comune non vengono modificate, i costi — anche minimi — devono essere ripartiti come da regolamento.
È però possibile, con una delibera approvata a maggioranza qualificata, incaricare un tecnico per proporre una revisione della tabella ascensore, distinguendo la scala A (impianto attivo) dalla scala B (impianto dismesso).
Sul piano della sicurezza, invece, la situazione è più delicata. Finché l’impianto rimane in sito, anche se non in funzione, il condominio ne è responsabile per eventuali danni o incidenti (cedimenti, distacchi di componenti, infiltrazioni dal vano, ecc.).
