Due ascensori, ma uno è dismesso: dobbiamo pagare le spese per entrambi?

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      Maria
      Ospite

      Nel nostro condominio, costruito negli anni ’70, esistono due impianti ascensore distinti: uno che serve la scala A, ancora pienamente funzionante e manutenuto regolarmente, e uno che serviva la scala B ma è stato dismesso circa 15 anni fa a seguito di guasti gravi e mai più riattivato.
      Il secondo ascensore è ancora fisicamente presente nel vano corsa, con la cabina bloccata e le porte sigillate, ma non è più a norma né coperto da manutenzione. Il condominio ha sempre sostenuto che “non conviene smontarlo”, anche per non affrontare i costi della demolizione.

      Il problema è che nelle tabelle millesimali originarie le spese relative a entrambi gli impianti sono ancora riportate, e ogni anno vengono ripartiti costi fissi (assicurazione e quote minime di manutenzione “per sicurezza”) anche per l’ascensore dismesso, creando malumori tra i condomini della scala B, che ovviamente non ne traggono alcun beneficio da anni.

      Alcuni chiedono ora la rimozione completa dell’impianto abbandonato, ma l’amministratore ha risposto che servirebbe l’unanimità per eliminarlo ufficialmente dalle parti comuni e che non si può modificare la tabella millesimale se non con atto notarile.
      In più, la compagnia assicurativa del condominio richiede ancora una dichiarazione di “inutilizzo sorvegliato” per continuare a coprire eventuali danni statici (crolli, rotture, etc.) anche da impianti non in funzione.

      Ci chiediamo quindi: se un ascensore condominiale è dismesso da anni, ha senso continuare a ripartire spese tra i condomini?
      E se viene utilizzato solo dall’altra scala o non viene usato da nessuno, si può chiedere la revisione delle tabelle millesimali o una deroga alla ripartizione delle spese?

      Infine: in assenza di una vera dismissione tecnica (con smontaggio e comunicazione agli enti), il condominio può essere ritenuto responsabile in caso di danni causati da quell’impianto anche se non attivo?

      Qualcuno ha mai affrontato un caso simile di ascensore condominiale abbandonato ma ancora in carico ai millesimi? Sarebbe utile capire se è più semplice eliminarlo legalmente o disattivarlo formalmente per escluderlo da ogni futura spesa.

    • #6201 Rispondi
      Forum Ascensore Admin
      Amministratore del forum

      Quando un ascensore non viene rimosso né formalmente eliminato dalle parti comuni, resta giuridicamente un bene condominiale, anche se non è più utilizzato.

      In base all’art. 1117 del Codice Civile, l’ascensore rientra tra le parti comuni dell’edificio se serve o è destinato al servizio di più unità immobiliari.

      Il fatto che sia dismesso o inutilizzato non lo priva automaticamente di questa natura: per eliminarlo occorre una delibera assembleare e un atto formale di rinuncia alla comproprietà, con il consenso di tutti i condomini (unanimità). Senza questo passaggio, l’impianto rimane un bene comune, e quindi anche le spese minime di custodia, assicurazione o verifica di sicurezza continuano a essere legittime.

      Per quanto riguarda la ripartizione delle spese, l’amministratore non può decidere autonomamente di escludere alcuni condomini: finché le tabelle millesimali e la destinazione comune non vengono modificate, i costi — anche minimi — devono essere ripartiti come da regolamento.

      È però possibile, con una delibera approvata a maggioranza qualificata, incaricare un tecnico per proporre una revisione della tabella ascensore, distinguendo la scala A (impianto attivo) dalla scala B (impianto dismesso).

      Sul piano della sicurezza, invece, la situazione è più delicata. Finché l’impianto rimane in sito, anche se non in funzione, il condominio ne è responsabile per eventuali danni o incidenti (cedimenti, distacchi di componenti, infiltrazioni dal vano, ecc.).

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