Legge Regionale n. 6-1989 Analisi Tecnica per Progettisti e Amministratori

Legge Regionale n. 6/1989: Analisi Tecnica per Progettisti e Amministratori

La Legge Regionale n. 6/1989 dispone interventi diretti ad assicurare la massima autonomia per lo svolgimento di ogni attività da parte di tutti i cittadini, indipendentemente dall’età, dal sesso e dalle caratteristiche anatomiche, fisiologiche e senso-percettive.

L’obiettivo principale della legge regionale 20 febbraio 1989 n 6 è l’adeguamento dell’ambiente costruito per garantire l’assenza di limiti all’esercizio dell’attività autonoma dei cittadini.

È importante sottolineare che le norme si applicano a tutti gli edifici, gli ambienti e le strutture, anche di carattere temporaneo, di proprietà pubblica e privata, che prevedano il passaggio o la permanenza di persone.

La Regione Lombardia promuove anche il censimento degli immobili ed edifici pubblici interessati da interventi per l’abolizione delle barriere architettoniche e localizzative, utilizzando questi dati per la programmazione degli interventi regionali e degli enti locali.

Cosa dice la Legge Regionale n. 6/1989

La finalità principale della Legge Regionale n. 6/1989 si basa sul riconoscimento del diritto di tutti i cittadini a potersi muovere e vivere autonomamente nell’ambiente costruito.

Questa normativa lombarda rappresenta uno dei primi esempi in Italia di legislazione regionale specificamente dedicata all’eliminazione delle barriere architettoniche e localizzative, anticipando in parte anche l’evoluzione della sensibilità nazionale sul tema dell’accessibilità.

Gli scopi fondamentali della legge regionale 20 febbraio 1989 n 6 si articolano attorno a due concetti chiave:

  • Autonomia personale
  • Inclusione sociale

Il testo normativo pone infatti al centro la persona e il suo diritto di partecipare pienamente alla vita sociale, indipendentemente dalle sue caratteristiche fisiche o sensoriali.

L’autonomia personale viene garantita attraverso una serie di disposizioni che mirano a rendere accessibili:

  1. Gli edifici pubblici e privati aperti al pubblico
  2. Le strutture residenziali sia pubbliche che private
  3. Gli spazi urbani e i percorsi pedonali
  4. I mezzi di trasporto pubblico

Mediante questi interventi, la legge persegue l’obiettivo di creare un ambiente privo di ostacoli che limitino o impediscano a chiunque lo svolgimento delle attività quotidiane.

Pertanto, non si concentra unicamente sulle persone con disabilità motoria, ma considera anche le esigenze di chi ha limitazioni visive, uditive o cognitive.

Particolarmente rilevante è l’attenzione dedica alla progettazione degli spazi pubblici, secondo cui devono essere pensati per essere utilizzabili da tutte le persone, senza necessità di adattamenti o ausili speciali.

Inoltre, la normativa prevede strumenti di pianificazione come i Piani per l’Eliminazione delle Barriere Architettoniche (PEBA), che rappresentano un importante mezzo per programmare interventi sistematici sul territorio.

Riferimenti normativi

La Legge Regionale n 6 1989 si inserisce in un quadro normativo più ampio, che comprende importanti riferimenti a livello nazionale. In particolare, si collega strettamente al d.m. 236/1989, emanato quasi contemporaneamente, che costituisce il regolamento di attuazione della legge nazionale 13/1989 sull’abbattimento delle barriere architettoniche negli edifici privati.

Il d.m. 236/1989 introduce tre concetti fondamentali che vengono ripresi e ampliati dalla legge regionale lombarda:

  • L’accessibilità, intesa come possibilità per persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale di accedere agli spazi e utilizzarli in condizioni di adeguata sicurezza e autonomia
  • La visitabilità, che rappresenta un livello di accessibilità limitato a una parte dell’edificio
  • L’adattabilità, ovvero la possibilità di modificare nel tempo lo spazio costruito a costi limitati

Questi tre livelli di qualità dello spazio costruito vengono integrati nella legge regionale, che tuttavia ne amplia la portata applicativa e, in alcuni casi, ne incrementa i requisiti prestazionali.

Un altro riferimento normativo essenziale è il DPR 503/1996, che ha sostituito il precedente DPR 384/1978 e disciplina l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici. S

È importante sottolineare come la Legge Regionale n. 6/1989, pur precedendo cronologicamente alcuni di questi riferimenti normativi nazionali, abbia mostrato una notevole lungimiranza nell’affrontare il tema dell’accessibilità.

Infatti, molti dei principi in essa contenuti sono stati successivamente ripresi e sviluppati dalla normativa nazionale, confermandone la validità e l’attualità.

Cosa sono le barriere architettoniche

Il concetto di cos’è una barriera architettonica è definito tecnicamente come

“qualsiasi ostacolo che limita o nega l’uso a tutti i cittadini di spazi, edifici e strutture e, in particolare, impedisce la mobilità dei soggetti con difficoltà motoria, sensoriale e/o psichica, di natura permanente o temporanea, dipendente da qualsiasi causa”.

Questa definizione, ampia e inclusiva, supera l’interpretazione semplicistica che riduce le barriere architettoniche ai soli ostacoli fisici.

Il d.m. 236/1989, emanato quasi contemporaneamente alla legge regionale, ha contribuito ad ampliare ulteriormente questo concetto, identificando le barriere architettoniche come:

  • Gli ostacoli fisici che causano disagio alla mobilità di chiunque, specialmente per coloro che hanno capacità motoria ridotta o impedita
  • Gli ostacoli che limitano l’utilizzo sicuro di attrezzature o componenti
  • La mancanza di accorgimenti che permettono l’orientamento e la riconoscibilità dei luoghi

È fondamentale sottolineare che questi ostacoli non costituiscono un problema esclusivamente per le persone con disabilità, ma per “chiunque” possa trovarsi, anche temporaneamente, in condizioni di mobilità ridotta.

Di conseguenza, possiamo considerare come barriere fisiche i gradini, passaggi angusti, percorsi con pavimentazione sdrucciolevole, scale prive di corrimano, rampe con pendenza eccessiva e terminali di impianti posizionati in modo inappropriato.

Cosa sono le barriere percettive

Accanto alle barriere fisiche, la legge regionale n 6 1989 introduce il concetto di “barriera localizzativa“, definita come

“ogni ostacolo o impedimento della percezione connessi alla posizione, alla forma o al colore di strutture architettoniche e dei mezzi di trasporto, tali da ostacolare o limitare la vita di relazione delle persone affette da difficoltà motoria, sensoriale e/o psichica”.

Queste barriere, definite anche “senso-percettive”, rappresentano una categoria spesso trascurata ma estremamente rilevante per l’accessibilità universale.

Secondo il DPR 503/1996, che riprende e sviluppa i principi della legge regionale lombarda, le barriere percettive consistono nella

“mancanza di accorgimenti e segnalazioni che permettono l’orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo per chiunque e in particolare per i non vedenti, per gli ipovedenti e per i sordi”.

A differenza degli ostacoli fisici, che si evidenziano da soli, quelli che impediscono la mobilità autonoma e sicura delle persone con disabilità sensoriali sono praticamente invisibili.

Tra le principali barriere percettive possiamo includere:

  • Assenza di punti di riferimento negli attraversamenti pedonali
  • Impercettibilità di oggetti aggettanti sui percorsi pedonali
  • Mancanza di segnali tattili sul piano di calpestio
  • Assenza di contrasto cromatico tra elementi architettonici
  • Insufficiente illuminazione degli ambienti
  • Mancanza di segnalatori acustici ai semafori

Per le persone con disabilità visive, inoltre, è necessario garantire un forte contrasto di luminanza tra i segnali tattili e l’ambiente circostante, una segnaletica visiva accessibile per tipo e grandezza dei caratteri, nonché un posizionamento adeguato dei supporti informativi.

Prescrizioni tecniche di attuazione

L’allegato tecnico della Legge Regionale n. 6/1989 fornisce specifiche e dettagliate per garantire l’effettiva eliminazione delle barriere architettoniche:

  • I percorsi pedonali: larghezza minima di 1,50 metri, 1,80 metri nelle zone di maggior traffico
  • Nei passaggi obbligati o in caso di lavori in corso, la larghezza può essere ridotta a 0,90 metri per brevi tratti. La pendenza trasversale non deve mai superare l’1%
  • Qualsiasi differenza di quota non deve superare i 2,5 centimetri e deve essere arrotondata o smussata
  • La pavimentazione deve essere realizzata con materiale antisdrucciolevole, compatto ed omogeneo

Per quanto riguarda le rampe, la legge regionale stabilisce pendenze massime:

  • 12% per rampe fino a 0,50 metri
  • 8% per rampe fino a 2,00 metri
  • 7% per rampe fino a 5,00 metri
  • 5% per rampe oltre i 5,00 metri
  • Con dislivello superiore a 20 centimetri, è necessario installare un cordolo di almeno 5 centimetri di altezza.

Gli ascensori devono:

  • Le porte, sia di cabina che di piano, devono essere di tipo automatico
  • Dimensioni sufficienti per consentire l’accesso alle sedie a ruote
  • All’interno della cabina devono essere presenti citofono, campanello d’allarme, segnale luminoso di conferma della ricezione della chiamata di emergenza e luce d’emergenza

Per quanto riguarda le scale, ogni rampa deve:

  • Avere gradini con la stessa alzata e pedata
  • Dotazione di parapetto e corrimano facilmente prensile
  • Nelle scale di edifici pubblici, il corrimano deve essere installato su entrambi i lati, mentre la larghezza delle rampe deve consentire il passaggio simultaneo di due persone

I servizi igienici devono garantire:

  • Lo spazio per l’accostamento laterale della sedia a ruote alla tazza, al bidet e alla doccia
  • Lo spazio per l’accostamento frontale al lavabo
  • La dotazione di corrimano e campanello d’emergenza

Legge Regionale n. 6/1989

La Legge Regionale n. 6/1989 della Lombardia stabilisce un quadro normativo completo per l’eliminazione delle barriere architettoniche, fornendo strumenti pratici per progettisti e amministratori.

  • La legge distingue tra barriere fisiche (ostacoli alla mobilità) e percettive (ostacoli visivi, acustici e tattili)
  • Tutti i nuovi edifici devono garantire visitabilità e adattabilità per persone con disabilità
  • I PEBA (Piani per l’Eliminazione delle Barriere Architettoniche) sono obbligatori per comuni e province
  • I trasporti pubblici devono adeguarsi progressivamente al 5% annuo del parco rotabile
  • Sono previsti contributi regionali per adeguamenti privati
  1. Quali sono gli obiettivi principali della Legge Regionale n. 6/1989 della Lombardia? La legge mira a garantire l’accessibilità universale negli ambienti costruiti, promuovendo l’autonomia e l’inclusione sociale di tutti i cittadini, indipendentemente dalle loro caratteristiche fisiche o sensoriali.
  2. Cosa si intende per barriere architettoniche e localizzative secondo questa legge? La legge definisce le barriere architettoniche come ostacoli fisici che limitano la mobilità, mentre le barriere localizzative sono ostacoli percettivi legati alla posizione, forma o colore di strutture che possono limitare l’orientamento e la riconoscibilità dei luoghi.
  3. Quali sono i requisiti di accessibilità per i nuovi edifici residenziali? I nuovi edifici residenziali devono garantire la visitabilità e l’adattabilità per le persone con disabilità.
  4. Come vengono pianificati gli interventi per l’eliminazione delle barriere architettoniche? Gli interventi sono pianificati attraverso i Piani per l’Eliminazione delle Barriere Architettoniche (PEBA), obbligatori per comuni e province.
  5. Quali misure sono previste per migliorare l’accessibilità nei trasporti pubblici? La legge prevede l’adeguamento progressivo del 5% annuo del parco rotabile, con l’introduzione di mezzi dotati di posti riservati, sistemi audiovisivi e altre caratteristiche per facilitare l’uso da parte di persone con disabilità motorie, visive e uditive.

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