Vibrazioni dall’ascensore trasmesse nella mia camera da letto
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Forum Ascensore Admin.
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Valentina DG
OspiteBuongiorno, potete aiutarmi?
Abito in un condominio di sei piani con un ascensore centrale installato da circa cinque anni. Vivo al quinto piano, e da quando mi sono trasferito noto che, ogni volta che l’ascensore parte o si ferma, nella camera da letto che confina con il vano corsa si avverte una vibrazione secca, accompagnata da un ronzio costante. Di giorno si tollera, ma di notte è diventato insopportabile.Ho già fatto fare due sopralluoghi: un tecnico acustico ha misurato delle vibrazioni trasmesse alle pareti, superiori ai limiti raccomandati per ambienti abitativi, mentre un secondo tecnico ha detto che il problema potrebbe essere dovuto ai fissaggi meccanici del motore, troppo rigidi rispetto alla struttura.
L’amministratore però sostiene che, non essendoci guasti né rumori “anormali”, il problema è da considerarsi un effetto collaterale “accettabile” e che il condominio non ha obbligo di intervento.Mi chiedo se esista un obbligo di tutela del comfort abitativo anche in presenza di impianti regolarmente installati, e se posso richiedere modifiche tecniche al sistema (come smorzatori o supporti antivibranti), anche se queste non sono necessarie per la funzionalità dell’ascensore ma solo per ridurre il disturbo. E nel caso, chi dovrebbe sostenere i costi di un eventuale intervento: io, il condominio, o entrambi?
Esistono precedenti legali in cui le vibrazioni da ascensore sono state considerate un disturbo anomalo o una lesione del diritto alla quiete domestica? -
Forum Ascensore Admin
Amministratore del forumBuongiorno,
sì, le vibrazioni e i rumori prodotti da un ascensore, anche se tecnicamente “funzionante”, possono configurare un disturbo anomalo della quiete domestica e rientrare tra i casi di immissioni intollerabili ai sensi dell’articolo 844 del Codice Civile. La legge, infatti, non si limita a verificare la regolarità tecnica dell’impianto, ma tutela anche il diritto al benessere abitativo e alla salubrità degli ambienti domestici.Le sentenze (ad esempio Cassazione civile n. 20895/2019 e n. 4219/2020) hanno stabilito che le immissioni acustiche e le vibrazioni provenienti da impianti condominiali, tra cui ascensori e centrali termiche, devono rispettare non solo le norme tecniche ma anche la quiete dei residenti.
Da un punto di vista condominiale, l’amministratore non può liquidare la questione come “effetto collaterale accettabile”. L’ascensore è una parte comune (art. 1117 c.c.) e il condominio ha l’obbligo di mantenerlo in modo da non arrecare danno o disturbo ai singoli condomini.
L’intervento tecnico più frequente consiste nel rinforzare o sostituire i supporti antivibranti del motore e del quadro di trazione, installare giunti elastici tra il telaio e la struttura portante oppure introdurre pannelli fonoisolanti nel vano corsa. Questi lavori non alterano la funzionalità dell’impianto e rientrano nel potere decisionale dell’assemblea condominiale, che deve deliberarli con le maggioranze previste per la manutenzione straordinaria (art. 1136 c.c.).
I costi, sono a carico del condominio in proporzione ai millesimi di proprietà, poiché riguardano un impianto comune che serve tutti i condomini, indipendentemente da chi subisce il maggior disagio.
Nel tuo caso, il primo passo concreto è far mettere agli atti del condominio la relazione tecnica fonometrica e vibrometrica che hai già ottenuto, chiedendo che venga protocollata ufficialmente e allegata al verbale della prossima assemblea. Questo obbligherà l’amministratore a trattare la questione come una possibile non conformità dell’impianto.
La normativa tutela pienamente il tuo diritto a vivere in un ambiente confortevole.
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