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tabella ascensore o articolo 1124?

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    • #3609 Rispondi
      Martina
      Ospite

      Buonasera, volevo chiederLe gentilmente un particolare che sembrerebbe superfluo:
      se nel nostro condominio abbiamo già la tabella ascensore, le eventuali spese riferite alla proprietà, quindi non spese relative alla manutenzione, vanno applicate facendo riferimento alla suddetta tabella millesimale ascensori, oppure bisognerà calcolarla secondo l’art. 1124 ?
      Grazie tante.

    • #3641 Rispondi
      Forum Ascensore Admin
      Amministratore del forum

      Buonasera,
      La risposta alla tua domanda dipende dalla natura delle spese e dalla presenza della tabella millesimale ascensore approvata dall’assemblea condominiale.

      Se esiste una tabella millesimale specifica per l’ascensore

      Se nel vostro condominio è già stata approvata una tabella millesimale specifica per l’ascensore, allora tutte le spese, sia ordinarie (manutenzione) che straordinarie (riparazioni, sostituzioni, migliorie), devono essere ripartite secondo questa tabella, a meno che non sia specificato diversamente nel regolamento di condominio.

      La tabella millesimale ascensore è elaborata tenendo conto di diversi fattori, tra cui:

        l’altezza del piano,
        l’utilizzo potenziale (ad esempio, maggiore per i piani più alti),
        la destinazione d’uso dell’unità immobiliare.

      Se questa tabella è stata accettata all’unanimità o con la maggioranza necessaria, essa prevale sulle norme generali del Codice Civile.

      Se NON esiste una tabella millesimale ascensore

      In assenza di una tabella millesimale specifica, la ripartizione delle spese deve seguire le disposizioni dell’art. 1124 del Codice Civile, che prevede la suddivisione delle spese di manutenzione e sostituzione in questo modo:

        Metà della spesa suddivisa in base al valore millesimale di ciascuna unità immobiliare (tabella generale del condominio).
        L’altra metà ripartita in misura proporzionale all’altezza del piano rispetto all’ingresso dell’edificio.

      L’articolo 1124 si applica a tutte le parti comuni relative all’uso dell’ascensore, se non diversamente disciplinato da un regolamento condominiale o da una tabella millesimale dedicata.

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