Capisco il dubbio, perché la regola “50% millesimi – 50% altezza/piano” può generare confusione quando si va a costruire o leggere una tabella.
La ripartizione prevista dall’art. 1124 c.c. (per scale e ascensore) stabilisce che la spesa si divide:
– per metà in base ai millesimi di proprietà,
– per metà in base all’altezza del piano servito.
Questo non significa che nella tabella millesimale ascensore devi indicare solo il 50% dei millesimi generali dell’edificio. La colonna dei millesimi di proprietà rimane al 100%, esattamente come riportata nella tabella generale. Sarà poi la ripartizione della spesa a considerare quella voce solo per il 50%.
In pratica:
– nella tabella ascensore riporti integralmente i millesimi dell’unità (100% del loro valore),
– la regola del 50% si applica in fase di riparto costi, non nel calcolo dei valori.
La tabella specifica ascensore, infatti, serve solo a mostrare come viene calcolata la quota finale (millesimi + quota altezza). Non va dimezzato il valore millesimale di base, altrimenti altereresti la proporzione tra le varie unità.
Saluti