Salve Sara,
In caso di ascensore ad uso privato, installato all’interno di un condominio ma utilizzato esclusivamente da un numero limitato di condomini, le spese di manutenzione non vengono ripartite tra tutti i proprietari, bensì solo tra coloro che effettivamente beneficiano dell’impianto.
Questo principio si basa sull’articolo 1123 del Codice Civile, secondo il quale le spese devono essere sostenute in proporzione all’uso che ciascun condomino può fare della parte comune.
Pertanto, l’uso esclusivo è stato regolarmente deliberato o sancito da un regolamento contrattuale, saranno solo questi soggetti a dover sostenere i costi di manutenzione ordinaria e straordinaria.