Le responsabilità legali dell’amministratore condominiale in materia di manutenzione degli ascensori sono molto precise e rilevanti, in quanto legate alla sicurezza delle persone e alla corretta gestione di un impianto soggetto a normative tecniche e leggi specifiche.
L’amministratore di condominio, in base all’articolo 1130 del Codice Civile, ha l’obbligo di curare l’osservanza del regolamento condominiale, di far eseguire le deliberazioni dell’assemblea, di gestire i servizi comuni e di vigilare sulla corretta manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti, tra cui rientra l’ascensore condominiale.
In questo contesto, l’amministratore è il soggetto formalmente responsabile della regolare manutenzione dell’ascensore, dell’affidamento del servizio a una ditta abilitata, della conservazione dei registri tecnici e dell’aggiornamento della documentazione obbligatoria.
In particolare, l’amministratore deve assicurarsi che l’impianto elevatore sia sottoposto alle verifiche periodiche previste dalla legge, tra cui la manutenzione ordinaria mensile e le ispezioni biennali da parte di enti notificati, come indicato nel DPR 162/1999, aggiornato dal DPR 23/2017.
Deve inoltre garantire che siano eseguiti tempestivamente gli interventi necessari per eliminare eventuali difetti segnalati dai tecnici manutentori, e vigilare affinché l’impianto sia sempre sicuro e conforme alle norme UNI EN 81 e alla Direttiva Macchine se applicabile.
La mancata esecuzione delle manutenzioni obbligatorie, o la scelta di ditte non abilitate, può esporre l’amministratore a responsabilità civili, penali e patrimoniali in caso di incidenti, guasti gravi o lesioni a persone.