Negozi in condominio si oppongono ad installare ascensore per disabili
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Forum Ascensore Admin.
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Nastasya
OspiteNel nostro stabile, che è un condominio misto con 3 appartamenti e 2 unità commerciali al piano terra (un bar e un negozio), abbiamo un vecchio ascensore installato negli anni ’90 che serve solo i piani superiori. Ora si è guastato per l’ennesima volta e il tecnico ci ha consigliato la sostituzione completa dell’impianto, spiegando che non è più possibile reperire i pezzi originali. Il preventivo è di circa 45.000 euro e vorremmo accedere al bonus barriere architettoniche 2025, visto che anche uno degli inquilini al secondo piano è invalido al 100%.
Il problema nasce con i due proprietari delle attività commerciali al piano terra: sostengono di non dover partecipare alla spesa perché l’ascensore “non serve i loro locali”. Uno dei due ha anche dichiarato che, in passato, ha fatto togliere la bottoniera che collegava il piano terra all’impianto per “non incorrere in spese condominiali”.
L’amministratore non sa come muoversi: dice che dipende dalla tabella millesimale e da eventuali accordi pregressi, ma nessuno trova documentazione chiara a riguardo.Vorrei capire: in un condominio misto con negozi e appartamenti, i locali commerciali sono tenuti a partecipare alle spese di sostituzione dell’ascensore condominiale anche se non lo usano? Conta l’utilizzo effettivo o la possibilità di utilizzo? E se il condominio accede alle agevolazioni fiscali, i negozianti possono usufruirne o devono rinunciare? Qualcuno ha già affrontato una situazione simile?
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Forum Ascensore Admin
Amministratore del forumIl tema che sollevi è molto frequente nei condomini misti dove coesistono appartamenti e unità commerciali. La regola generale è che le spese relative all’ascensore, comprese quelle straordinarie, vanno ripartite tra tutti i condomini secondo i criteri stabiliti dall’articolo 1124 del Codice Civile.
Nel tuo caso, i negozi e il bar al piano terra devono contribuire alle spese di sostituzione dell’ascensore salvo che non esista un regolamento condominiale contrattuale (quindi sottoscritto al momento dell’acquisto) che li escluda espressamente.
La Cassazione si è più volte espressa chiarendo che l’esenzione dalle spese è ammissibile solo per locali con accesso indipendente e senza alcun collegamento interno al vano scale. Se invece esiste un accesso o se l’immobile fa comunque parte del corpo condominiale, l’obbligo di contribuzione rimane.
Quanto alle agevolazioni fiscali, il bonus barriere architettoniche 2025 è accessibile anche ai proprietari di locali commerciali, purché partecipino alla spes.
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