LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ELEVATORI
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Forum Ascensore Admin.
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AutorePost
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Vitenson2026
OspiteBuonasera
Nell’ambito di appalti di manutenzione ascensori, la normativa attuale (DPR 162/99 e smi) ammette che un impianto sia manutenuto per l’ordinaria manutenzione da una determinata impresa “X” , mentre la manutenzione straordinaria (interventi che non implicano verifica straordinaria ovvero cambio funi, sost inverter, ecc) sia affidata ad una impresa “Y”?
La Direttiva macchine può essere d’aiuto in tal senso , o prevale in questi casi il DPR 162/99? Grazie mille -
Forum Ascensore Admin
Amministratore del forumBuonasera,
In linea generale, il D.P.R. 162/1999 non impone che tutta l’attività tecnica su un ascensore debba essere svolta dalla stessa impresa. La normativa stabilisce che il proprietario o il legale rappresentante dell’impianto (nel caso del condominio, l’amministratore) debba affidare la manutenzione a una ditta abilitata e garantire che l’impianto resti in sicurezza. Tuttavia, non esiste un articolo che vieti espressamente di distinguere tra manutenzione ordinaria e singoli interventi straordinari affidati a soggetti diversi.Nella pratica, quindi, è teoricamente possibile che:
l’impresa “X” gestisca la manutenzione ordinaria periodica prevista dal DPR 162/99;
l’impresa “Y” esegua specifici interventi straordinari, come sostituzione inverter, operatore porte, centralina, quadro o funi, purché sia abilitata ai sensi del D.M. 37/2008 e operi nel rispetto delle norme tecniche applicabili.Il punto critico non è tanto “chi può intervenire”, quanto la responsabilità finale sull’impianto. Infatti, l’impresa che ha in carico la manutenzione ordinaria resta comunque il soggetto che firma il libretto, effettua i controlli semestrali e certifica il mantenimento delle condizioni di sicurezza. Per questo molte ditte rifiutano o limitano interventi di terzi sull’impianto che hanno in manutenzione, perché rischiano poi di rispondere di anomalie introdotte da altri operatori.
Quindi, in sintesi:
sì, è possibile affidare manutenzione ordinaria e specifici lavori straordinari a imprese differenti, purché entrambe siano abilitate e coordinate correttamente. Tuttavia, il manutentore ordinario mantiene una posizione centrale di responsabilità sull’impianto, motivo per cui nella pratica molti contratti prevedono clausole che limitano interventi di terzi senza autorizzazione preventiva.
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