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installazione ascensore ex novo in condominio

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    • #4085 Rispondi
      Martina Sarri
      Ospite

      Come vengono ripartite le spese per l’installazione ex novo di un ascensore in un edificio condominiale?

    • #4256 Rispondi
      Forum Ascensore Admin
      Amministratore del forum

      La ripartizione delle spese per l’installazione ex novo di un ascensore in un edificio condominiale è un tema centrale nella gestione delle innovazioni condominiali e viene regolata principalmente dall’articolo 1123 e dall’articolo 1124 del Codice Civile. Quando si decide di installare un ascensore in un condominio che ne è sprovvisto, la spesa rappresenta un’innovazione che può essere approvata in assemblea con la maggioranza prevista dall’articolo 1136 del Codice Civile, e una volta approvata diventa vincolante per tutti i condomini, anche per quelli eventualmente contrari, salvo particolari eccezioni.

      In assenza di una clausola diversa nel regolamento condominiale, la giurisprudenza ha stabilito che le spese devono essere suddivise applicando un criterio misto: una parte dei costi va ripartita in base ai millesimi di proprietà e una parte in base all’altezza del piano in cui si trova ciascuna unità immobiliare. È questo il principio affermato dalla Corte di Cassazione con numerose sentenze, secondo cui l’utilità dell’impianto si calcola anche considerando l’ubicazione dei singoli appartamenti.

      Tuttavia, anche i proprietari di appartamenti situati al piano terra, che potrebbero teoricamente non utilizzare mai l’ascensore per raggiungere la propria abitazione, sono comunque tenuti a partecipare alle spese, se non altro perché l’impianto migliora il valore complessivo dell’edificio e garantisce un beneficio potenziale, ad esempio per accedere al terrazzo condominiale, al garage, al solaio o per motivi legati all’età o a possibili future esigenze di mobilità.

      Va inoltre precisato che se l’ascensore viene installato su iniziativa di un gruppo di condomini e non si raggiunge la maggioranza prevista per l’approvazione in assemblea, i partecipanti all’intervento possono comunque realizzarlo a proprie spese, purché l’opera non pregiudichi l’uso delle parti comuni da parte degli altri condomini. In questo caso, gli altri condomini che non hanno partecipato inizialmente potranno usufruire dell’impianto in un secondo momento, contribuendo alle spese in proporzione al valore della loro proprietà.

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