Due palazzine collegate da un solo ascensore: una vuole staccarsi, è possibile?

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    • #6207 Rispondi
      Venus
      Ospite

      Nel nostro complesso residenziale ci sono due palazzine di 3 piani, A e B, costruite in modo speculare e collegate tra loro da un unico ascensore centrale posto in una torre comune, accessibile da entrambe le scale.
      L’impianto è stato installato al momento della costruzione (primi anni 2000) e serve entrambe le palazzine in modo paritario: ogni piano ha l’uscita sul pianerottolo del proprio blocco. Tutti i condomini di A e B hanno sempre partecipato in egual misura alle spese.

      Da qualche mese, però, alcuni condomini della palazzina B hanno deciso di non utilizzare più l’ascensore per “motivi ecologici” e sostengono di non voler più partecipare alle spese di manutenzione, revisione e polizza. Hanno chiesto formalmente all’amministratore di essere esonerati dai costi, affermando che “il diritto di rinuncia è legittimo se l’impianto non viene utilizzato”.
      L’amministratore ha risposto che, trattandosi di impianto condiviso su parti comuni, non è possibile sottrarsi alle spese senza modificare la convenzione o le tabelle millesimali, ma il gruppo insiste e minaccia ricorso.

      Ci chiediamo: è davvero possibile per una palazzina collegata a un impianto comune rinunciare unilateralmente all’uso e quindi anche alle spese?
      O il solo fatto che l’ascensore attraversi entrambe le strutture impone il pagamento, indipendentemente dall’uso effettivo?

      E nel caso il conflitto si trascini, può una sola palazzina continuare a utilizzare l’ascensore se l’altra decide di staccarsi, o servirebbe una modifica strutturale, magari disabilitando l’accesso al blocco che si è ritirato?

      Ci interessano eventuali precedenti legali o esperienze simili di ascensori condivisi tra palazzine o condomìni distinti, in cui uno dei due ha cercato di recedere dal sistema comune.

    • #6209 Rispondi
      Forum Ascensore Admin
      Amministratore del forum

      Quando due edifici distinti — come le palazzine A e B del vostro complesso — condividono un ascensore installato sin dall’origine come impianto comune, l’uso o il mancato uso da parte di alcuni condomini non modifica la natura condominiale dell’impianto, né le obbligazioni economiche che ne derivano.

      In base all’articolo 1117 del Codice Civile, l’ascensore rientra a pieno titolo tra le parti comuni dell’edificio, quando serve o è destinato al servizio di più unità immobiliari.

      Se al momento della costruzione l’impianto è stato progettato per servire entrambe le palazzine, e tutti i condomini ne hanno usufruito nel tempo, la proprietà e la responsabilità rimangono condivise tra tutti i partecipanti, salvo che un atto formale — come una modifica delle tabelle millesimali o una nuova convenzione registrata — disponga diversamente.

      Non esiste nel nostro ordinamento un vero “diritto di rinuncia alle spese condominiali” per scelta individuale. La Cassazione (tra le molte, sentenza n. 8434/2020) ha più volte chiarito che il condomino non può sottrarsi al pagamento delle spese per la manutenzione, conservazione e sicurezza di impianti comuni, anche se decide di non utilizzarli più.

      Il concetto chiave è che la spesa non deriva dall’uso soggettivo, bensì dal beneficio oggettivo e dal valore dell’immobile che l’impianto contribuisce a determinare. Anche se i condomini della palazzina B smettessero di usare l’ascensore, i loro appartamenti continuerebbero a beneficiare indirettamente dell’esistenza dell’impianto, che incide positivamente sulla fruibilità e sul valore di mercato dell’edificio.

      Pertanto, per escludere legittimamente una palazzina dalle spese, sarebbe necessario un accordo unanime di tutti i comproprietari e un atto notarile di modifica delle tabelle millesimali, accompagnato da un progetto tecnico che separi fisicamente e funzionalmente le due strutture.

      In pratica, occorrerebbe creare due impianti indipendenti o disattivare le fermate e i comandi relativi alla scala B, con tutte le certificazioni di sicurezza e conformità necessarie. Un’operazione complessa, costosa e che richiede comunque l’autorizzazione del Comune e della ditta di manutenzione.

      Finché l’ascensore rimane un impianto unico che serve entrambe le scale, tutti i condomini di A e B sono obbligati a contribuire alle spese di manutenzione, revisione, verifiche e assicurazione, secondo le quote stabilite dalle tabelle o dalla convenzione originaria.

      In sintesi, la palazzina B non può rinunciare unilateralmente alle spese, anche se dichiara di non utilizzare l’impianto.

      In casi simili, la giurisprudenza ha sempre tutelato la posizione del condominio unitario, respingendo i ricorsi dei singoli o dei gruppi che tentavano di sottrarsi alle spese per scelta personale.

    • #6291 Rispondi
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      Ospite

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