divisone spese ascensore manutenzione villetta bifamiliare
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Forum Ascensore Admin.
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Alba
OspiteVivo in una villetta bifamiliare con due unità immobiliari sovrapposte e ingressi separati. L’ascensore interno è stato installato circa 15 anni fa dal precedente proprietario del piano superiore, con regolare autorizzazione e a sue spese. Il vano è esterno ma poggia parzialmente su una fascia di proprietà comune. Secondo un vecchio accordo verbale (di cui non esiste traccia scritta), l’ascensore sarebbe a uso esclusivo del piano superiore, mentre io — che vivo al piano terra — non l’ho mai utilizzato.
Ora che il proprietario del piano superiore è deceduto, gli eredi stanno vendendo l’appartamento, ma l’ascensore risulta regolarmente accatastato come bene comune non censibile, quindi formalmente di proprietà condivisa. L’agenzia immobiliare sostiene che, in caso di guasti futuri o manutenzioni straordinarie, anche io dovrei partecipare alle spese, in quanto comproprietaria dell’impianto, nonostante non ne faccia uso.
Mi trovo in difficoltà perché nessuno mi ha mai coinvolto nella gestione dell’impianto e, francamente, non vorrei trovarmi a dover pagare un ascensore che non utilizzo.
La domanda è: in una bifamiliare con ascensore a uso esclusivo ma installato su parti comuni, chi è obbligato a sostenere le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria? Esiste una possibilità di escludermi formalmente dalla comproprietà o di rendere effettivo l’uso esclusivo a livello catastale e condominiale? -
Forum Ascensore Admin
Amministratore del forumBuongiorno,
dal punto di vista giuridico, il punto chiave è che l’ascensore è accatastato come bene comune non censibile, quindi appartiene a entrambi i proprietari in proporzione alle quote delle parti comuni, indipendentemente dall’uso che ne viene fatto.Questo significa che, in assenza di un atto notarile che disciplini diversamente, la regola generale è quella prevista dal Codice Civile: tutti i comproprietari partecipano alle spese di manutenzione ordinaria e straordinaria, proporzionalmente ai millesimi o alle quote.
L’accordo verbale di esclusione non ha valore vincolante se non è stato formalizzato per iscritto e trascritto nei registri immobiliari. Per evitare di dover partecipare a spese future, esistono due strade.
La prima è un accordo formale con gli eredi con cui rinunci alla comproprietà dell’ascensore riconoscendolo come pertinenza esclusiva dell’unità al piano superiore, l’altra è predisporre una convenzione registrata in cui venga stabilito che tutte le spese, ordinarie e straordinarie, sono a carico esclusivo dell’unità del piano superiore.
Se nessuno di questi passaggi viene formalizzato, l’agenzia immobiliare ha ragione: tu, come comproprietaria formale, sei tenuta a contribuire. Per questo, ti conviene affrontare subito la questione con un atto scritto che disciplini chiaramente uso e spese dell’ascensore.
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