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Come vengono ripartite le spese per la manutenzione ascensore in palazzo storico

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    • #4078 Rispondi
      Giovanna Pasi
      Ospite

      Come vengono ripartite le spese per la manutenzione e la sostituzione dell’ascensore condominiale in palazzo storico?

    • #4645 Rispondi
      Forum Ascensore Admin
      Amministratore del forum

      La ripartizione delle spese per la manutenzione e la sostituzione dell’ascensore condominiale in un palazzo storico segue le stesse regole previste dal Codice Civile per tutti gli edifici condominiali, salvo particolari vincoli o regolamenti specifici legati alla tutela del bene storico. In base all’articolo 1124 del Codice Civile, le spese relative alla manutenzione ordinaria e straordinaria dell’ascensore devono essere suddivise tra tutti i condomini che ne traggono utilità, in proporzione per metà ai millesimi di proprietà e per l’altra metà all’altezza del piano in cui si trova ciascuna unità immobiliare. Questo significa che gli appartamenti ai piani più alti contribuiscono in misura maggiore rispetto a quelli situati ai piani inferiori, proprio perché l’utilizzo dell’ascensore è potenzialmente maggiore.

      Nel caso specifico di un edificio storico, è fondamentale tenere conto anche di eventuali vincoli architettonici imposti dalla Soprintendenza, i quali possono influire sulle modalità di installazione o sostituzione dell’impianto, ma non alterano la regola di base sulla ripartizione delle spese tra i condomini. Tuttavia, se l’edificio è soggetto a vincoli artistici o monumentali, è possibile che i costi di progettazione, autorizzazione o adeguamento siano più elevati rispetto a quelli di un edificio moderno. In questi casi, le spese straordinarie legate all’adattamento dell’impianto alle prescrizioni della Soprintendenza vengono comunque suddivise con gli stessi criteri di legge, a meno che il regolamento condominiale contrattuale non disponga diversamente.

      Va inoltre sottolineato che, in caso di interventi di sostituzione dell’ascensore, la decisione deve essere presa in assemblea condominiale con le maggioranze previste per le innovazioni (art. 1136 c.c.) se comporta modifiche rilevanti o miglioramenti rispetto all’impianto preesistente. Anche la manutenzione straordinaria va approvata in assemblea, soprattutto se comporta spese significative o interventi strutturali che coinvolgono le parti comuni. È sempre utile, nel contesto di un palazzo storico, coinvolgere tecnici specializzati in impianti su edifici vincolati, in modo da garantire soluzioni compatibili con le normative in materia di tutela e sicurezza.

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