L’articolo 1124 del Codice Civile, stabilisca che le spese per l’uso e la manutenzione dell’ascensore vadano ripartite per metà in proporzione al valore millesimale e per l’altra metà in funzione dell’altezza del piano servito, questo criterio è pensato per l’uso abitativo ordinario.
Nel caso di affittacamere regolarmente avviati, con un continuo ricambio di ospiti e un utilizzo ben più gravoso dell’ascensore rispetto a un’abitazione privata, si pone una questione di equità tra condomini.
Per questa ragione, alcuni condomini propongono di redigere una tabella ascensore specifica, che tenga conto della destinazione d’uso o che attribuisca una maggiorazione ai locali adibiti ad attività con flusso elevato di persone.
Questo può avvenire mediante delibera assembleare approvata con la maggioranza qualificata, oppure attraverso una revisione delle tabelle millesimali, da effettuare con l’unanimità dei condomini o su base volontaria con accordo tra le parti.
In assenza di modifiche alle tabelle o di un regolamento condominiale che disciplini in modo diverso la ripartizione delle spese, l’amministratore è tenuto ad applicare il criterio previsto dalla legge.