Ascensore presente ma inutilizzabile da persona disabile
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Forum Ascensore Admin.
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Elena Grosso
OspiteSalve. Abito al secondo piano di un condominio dotato di ascensore, installato ormai da più di vent’anni. Mia madre, che ora vive con me, è diventata disabile a seguito di un intervento e ha bisogno della carrozzina per spostarsi.
Il problema è che, pur avendo un ascensore funzionante, la fermata al nostro piano è sfalsata di circa 60 cm rispetto al livello dell’appartamento: l’uscita è in un disimpegno semi-interrato da cui si accede solo tramite tre scalini interni, senza alcuna possibilità di creare una rampa a norma.Abbiamo già consultato un tecnico che ci ha detto che l’unica soluzione sarebbe modificare la fermata al piano, portandola al livello della soglia dell’appartamento, ma si tratta di un intervento costoso che richiederebbe anche modifiche strutturali alla cabina.
L’amministratore è titubante e dice che la modifica “non è un obbligo”, ma a me sembra assurdo che esista un ascensore e che una persona disabile non possa usarlo per raggiungere casa propria, pur vivendo nello stesso stabile.Mi chiedo se, in questi casi, il condominio possa essere obbligato a intervenire per adeguare il livello della fermata, in base alla normativa sull’accessibilità. E se l’intervento risultasse troppo costoso, è possibile almeno ottenere una contribuzione parziale dal condominio, accedendo al bonus barriere architettoniche 2025?
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Forum Ascensore Admin
Amministratore del forumSì, la tua situazione rientra pienamente tra i casi in cui il condominio può essere obbligato ad adottare misure per eliminare o ridurre le barriere architettoniche, anche se l’edificio è già dotato di ascensore.
Il fatto che la fermata dell’impianto sia sfalsata di 60 cm rispetto all’ingresso dell’appartamento e renda impossibile l’accesso con la carrozzina costituisce infatti una barriera architettonica a tutti gli effetti, come definito dal D.M. 236/1989 e dalla Legge 13/1989, tuttora in vigore.
Secondo la giurisprudenza, il diritto all’accessibilità prevale sull’interesse economico degli altri condomini, purché l’intervento non comporti modifiche strutturali eccessive o pregiudizi alla sicurezza dell’edificio.
Nel tuo caso, il condominio non è automaticamente obbligato a finanziare per intero l’intervento, ma è tenuto a consentirlo e, se l’opera migliora la fruibilità generale dell’impianto, può essere chiamato a contribuire proporzionalmente. In genere, la spesa si ripartisce secondo i millesimi dell’ascensore (art. 1124 c.c.), salvo diversa delibera assembleare. sicurezza dell’edificio.
Dal punto di vista economico, l’intervento potrebbe beneficiare del bonus barriere architettoniche, che consente una detrazione del 75% delle spese sostenute per l’adeguamento dell’impianto. Il bonus è utilizzabile anche per modifiche agli ascensori esistenti, come l’adeguamento del livello di fermata, l’ampliamento della cabina o la sostituzione della pulsantiera per renderla accessibile.
Se l’assemblea si rifiutasse di approvare o impedisse i lavori, avresti comunque la possibilità di procedere a tue spese, previa comunicazione scritta, come previsto dall’articolo 2 della Legge 13/1989. In tal caso, il condominio non può opporsi, a meno che non dimostri un danno strutturale o una lesione grave al decoro dell’edificio.
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