In un condominio l’amministratore ha specifici poteri e doveri che derivano dall’articolo 1130 del Codice Civile, tra cui la cura dell’ordinaria amministrazione e la gestione dei servizi comuni.
La manutenzione ordinaria dell’ascensore rientra sicuramente nelle sue competenze, tuttavia la sostituzione di un contratto di manutenzione con un altro non è sempre un atto neutro: se comporta semplicemente un rinnovo a condizioni uguali o migliori, l’amministratore può procedere autonomamente in quanto rientra nell’ambito della sua gestione ordinaria.
Se invece si tratta di un cambiamento sostanziale, come il passaggio a un contratto con costi più elevati, condizioni diverse o impegni pluriennali, la decisione esula dai poteri ordinari e dovrebbe essere sottoposta all’approvazione dell’assemblea condominiale.
Questo significa che un amministratore non può vincolare i condomini a un nuovo contratto oneroso o con clausole peggiorative senza convocare l’assemblea e ottenere una delibera con le maggioranze previste dalla legge.