Rispondi a: Ascensore condominiale che passa all’interno di una proprietà privata
La tua è una situazione molto delicata ma purtroppo non rara negli edifici costruiti in zone particolari o con soluzioni progettuali “di fortuna” come spesso accadeva negli anni ’70-’80.
In linea generale, se l’ascensore è stato installato come impianto condominiale e tutti i condomini hanno sempre pagato regolarmente le spese di manutenzione, il proprietario non può arbitrariamente impedirne l’uso o chiudere una fermata, perché si tratta di un bene comune al servizio dell’intero edificio.
Anche se il corridoio o il locale tecnico ricadono catastalmente nella sua proprietà, il fatto che per decenni sia stato consentito l’accesso configura una servitù di fatto, che può essere fatta valere in giudizio come servitù per destinazione del padre di famiglia (se l’opera è nata al momento della costruzione) o addirittura come servitù per usucapione se l’utilizzo è stato continuo, pacifico e ininterrotto per oltre vent’anni.
In questo senso, il comportamento del nuovo proprietario appare illegittimo, perché l’uso del vano ascensore non può essere limitato unilateralmente. È quindi possibile per il condominio agire legalmente, chiedendo un provvedimento d’urgenza per riaprire immediatamente l’accesso e, intraprendere un giudizio ordinario per accertare l’esistenza della servitù condominiale.
Non è necessario che esista un atto scritto: la giurisprudenza riconosce spesso che l’uso protratto nel tempo di un passaggio, o di una fermata di ascensore che attraversa proprietà private, legittima la tutela dei condomini che ne hanno fruito.
In casi simili, spesso si risolve con una trattativa, riconoscendo formalmente la servitù con atto notarile e registrazione nei registri immobiliari, così da evitare ulteriori contestazioni. Tuttavia, se il proprietario rimane fermo sulla sua posizione, l’unica via è l’azione legale.
