Rispondi a: Ascensore in edificio senza condominio: come si decide e chi paga?
Buongiorno,
la tua situazione rientra in quello che il Codice Civile definisce “condominio minimo”, cioè un edificio composto da più proprietari (anche solo due) che condividono parti comuni come scale, tetto e impianti.
Anche se non avete mai nominato un amministratore o redatto tabelle millesimali, di fatto siete già un condominio ai sensi della legge, perché basta la comproprietà di beni comuni per far scattare la disciplina condominiale.
Questo significa che le decisioni relative alle parti comuni, come la scala dove dovrebbe passare la piattaforma elevatrice, devono essere prese secondo le regole del condominio e non più soltanto con accordi verbali.
Per installare un ascensore o un mini elevatore interno non è richiesta l’unanimità dei proprietari, ma la maggioranza qualificata prevista dall’art. 1120 del Codice Civile: l’assemblea può approvare con la maggioranza dei partecipanti e almeno la metà dei millesimi.
Nel tuo caso, non avendo ancora tabelle millesimali, sarebbe necessario predisporle tramite un tecnico (geometra o ingegnere), perché servono a stabilire i pesi delle votazioni e la ripartizione delle spese. Senza tabelle, il criterio che state usando del 50% a testa non è conforme alla legge e rischia di complicare ulteriormente il problema.
La tua disabilità, riconosciuta con la legge 104, ti dà un diritto oggettivo a richiedere l’eliminazione delle barriere architettoniche, tutelato anche dall’articolo 2 della legge 13/1989 e dal D.M. 236/1989.
Costituire formalmente un condominio minimo, situazione comune in piccoli edifici degli anni ’50-’60, sarebbe il primo passo utile: con la nomina di un amministratore (anche non obbligatoria, ma consigliata), la redazione delle tabelle millesimali e una delibera regolare, avresti una base legale solida.
