Rispondi a: divisone spese ascensore manutenzione villetta bifamiliare
Buongiorno,
dal punto di vista giuridico, il punto chiave è che l’ascensore è accatastato come bene comune non censibile, quindi appartiene a entrambi i proprietari in proporzione alle quote delle parti comuni, indipendentemente dall’uso che ne viene fatto.
Questo significa che, in assenza di un atto notarile che disciplini diversamente, la regola generale è quella prevista dal Codice Civile: tutti i comproprietari partecipano alle spese di manutenzione ordinaria e straordinaria, proporzionalmente ai millesimi o alle quote.
L’accordo verbale di esclusione non ha valore vincolante se non è stato formalizzato per iscritto e trascritto nei registri immobiliari. Per evitare di dover partecipare a spese future, esistono due strade.
La prima è un accordo formale con gli eredi con cui rinunci alla comproprietà dell’ascensore riconoscendolo come pertinenza esclusiva dell’unità al piano superiore, l’altra è predisporre una convenzione registrata in cui venga stabilito che tutte le spese, ordinarie e straordinarie, sono a carico esclusivo dell’unità del piano superiore.
Se nessuno di questi passaggi viene formalizzato, l’agenzia immobiliare ha ragione: tu, come comproprietaria formale, sei tenuta a contribuire. Per questo, ti conviene affrontare subito la questione con un atto scritto che disciplini chiaramente uso e spese dell’ascensore.
