Rispondi a: Appartamento con ingresso indipendente in condomino e spese barriere architetton

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La regola generale, è che le spese dell’ascensore si ripartiscono fra tutti i condomini perché l’impianto è considerato parte comune ai sensi dell’art. 1117 c.c. e serve all’intero edificio.

Tuttavia, la giurisprudenza ha riconosciuto che quando un appartamento al piano terra ha un ingresso totalmente indipendente e non trae alcuna utilità, né diretta né indiretta, dall’ascensore e dal vano scale, può essere escluso dalle relative spese, ma questa esclusione deve risultare chiara e comprovata.

In pratica, se l’appartamento non ha nemmeno un accesso secondario tramite scale e ascensore e non può in alcun modo usufruire dell’impianto, allora la nuova proprietaria potrebbe avere titolo per chiedere di non partecipare alle spese.

Però se esiste anche solo un collegamento potenziale alle parti comuni, o se il regolamento contrattuale del condominio prevede comunque la contribuzione di tutti i condomini, anche i proprietari del piano terra devono partecipare.

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