Rispondi a: Divisone spese quando ascensore e scale non arrivano allo stesso piano
La suddivisione delle spese per l’ascensore in un condominio deve avvenire seguendo i criteri stabiliti dall’articolo 1124 del Codice Civile, che disciplina la ripartizione delle spese per scale e ascensori. Tale norma stabilisce che i costi devono essere sostenuti dai proprietari delle unità immobiliari a cui l’ascensore serve e che la spesa va suddivisa per metà in base ai millesimi di proprietà e per l’altra metà in base all’altezza di ciascun piano dal suolo.
L’utilizzo della tabella scale per la suddivisione della spesa dell’ascensore non è necessariamente corretto, poiché il calcolo delle spese condominiali legate all’ascensore dovrebbe essere effettuato secondo le specifiche disposizioni del Codice Civile. La tabella millesimale delle scale si basa su criteri diversi da quelli previsti per l’ascensore, il che potrebbe aver portato a una ripartizione non del tutto equa. Se l’assemblea ha adottato questa ripartizione senza un valido criterio, potrebbe essere possibile contestarla.
Per chiedere una ripartizione più equa, sarebbe opportuno proporre la redazione di una tabella millesimale specifica per l’ascensore, che rispetti il principio stabilito dall’articolo 1124. Se l’assemblea condominiale non accetta di modificare la suddivisione delle spese, i condomini interessati potrebbero impugnare la delibera entro 30 giorni dalla comunicazione, nel caso ritengano che la ripartizione non sia stata effettuata correttamente secondo la normativa vigente.
