D-P-R 503 - 1996 - regolamento per eliminazione barriere architettoniche in edifici, spazi e servizi pubblici

D.P.R. 503/1996: regolamento per eliminazione barriere architettoniche in edifici, spazi e servizi pubblici

Il D.P.R. 503/1996, emanato il 24 luglio 1996, detta norme precise per l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici.

Infatti, la normativa definisce in modo esaustivo cosa si intende per “barriere architettoniche“, includendo gli ostacoli fisici che creano disagio alla mobilità, in particolare per chi ha capacità motoria ridotta o impedita, sia permanentemente che temporaneamente.

Il d.p.r. 503/96 si applica a diverse tipologie di strutture:

  • Edifici di nuova costruzione, anche temporanei
  • Edifici esistenti sottoposti a ristrutturazione
  • Spazi pubblici interessati da interventi edilizi che influiscono sull’accessibilità

In questo articolo, analizzeremo approfonditamente le disposizioni di questo importante regolamento, esplorando le definizioni normative, gli ambiti di applicazione e le soluzioni tecniche previste per garantire l’accessibilità a tutti i cittadini.

Cosa sono le barriere architettoniche secondo il DPR 503/1996

Nel testo del D.P.R. 503/1996 troviamo una definizione precisa e articolata di cosa siano le barriere architettoniche. L’articolo 1, comma 2 del regolamento stabilisce che:

Per “barriere architettoniche” si intendono tre specifiche categorie di impedimenti che limitano l’accessibilità degli spazi pubblici.

Secondo l’Art. 1.2, lettera a) del regolamento, la prima categoria comprende:

“gli ostacoli fisici che sono fonte di disagio per la mobilità di chiunque ed in particolare di coloro che, per qualsiasi causa, hanno una capacità motoria ridotta o impedita in forma permanente o temporanea”.

La seconda tipologia, definita dall’Art. 1.2, lettera b), riguarda:

“gli ostacoli che limitano o impediscono a chiunque la comoda e sicura utilizzazione di spazi, attrezzature o componenti”.

La terza categoria, descritta dall’Art. 1.2, lettera c), concerne:

“la mancanza di accorgimenti e segnalazioni che permettono l’orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo per chiunque e in particolare per i non vedenti, per gli ipovedenti e per i sordi”.

Questo aspetto è fondamentale perché riconosce l’esistenza delle cosiddette “barriere percettive” o “senso-percettive“. Mentre gli ostacoli fisici sono immediatamente evidenti, le barriere percettive consistono nell’assenza di elementi necessari, come segnali tattili sul pavimento, mappe in rilievo o segnalatori acustici ai semafori.

Questa definizione tripartita delle barriere architettoniche nel D.P.R. 503/1996 ha segnato un passaggio cruciale: da un’edilizia semplicemente accessibile ai disabili a un concetto di spazio sicuro e agevole indipendentemente dall’esistenza di specifiche patologie o minorazioni.

Ambiti di applicazione del D.P.R. 503/1996

Il regolamento si applica innanzitutto agli edifici e agli spazi pubblici di nuova costruzione, includendo anche quelli di carattere temporaneo.

Il decreto si estende anche agli edifici esistenti qualora vengano sottoposti a ristrutturazione e qualsiasi altro tipo di intervento edilizio che possa limitare l’accessibilità e la visitabilità.

Anche gli edifici pubblici esistenti non soggetti a recupero o riorganizzazione funzionale, devono essere apportati tutti quegli accorgimenti che possono migliorarne la fruibilità.

Il Titolo VI del decreto si occupa specificamente dei servizi speciali di pubblica utilità, come:

  • Trasporti pubblici (tranvie, filovie, linee automobilistiche, metropolitane)
  • Stazioni ferroviarie
  • Servizi di navigazione marittima
  • Areoporti

Per ciascuno di questi ambiti, il regolamento prevede norme specifiche per garantirne l’accessibilità.

Gli edifici abitativi privati e quelli di edilizia residenziale di qualsiasi genere rientrano nel quadro normativo della Legge 13 del 1989, specifica per l’abbattimento delle barriere architettoniche negli edifici privati.

Soluzioni tecniche per l’accessibilità: impianti e ausili

Per garantire l’abbattimento delle barriere architettoniche, il regolamento prevede diverse soluzioni tecniche che rendono gli spazi accessibili a tutti.

  • I servoscala e i montascale rappresentano soluzioni fondamentali quando non è possibile installare rampe o ascensori
  • Devono rispettare precise specifiche tecniche: piattaforma minima di 70×75 cm per edifici pubblici, velocità massima di 10 cm/s, e portata non inferiore a 130 kg
  • Sistema di chiamata per assistenza in caso di emergenza obbligatorio
  • Le piattaforme elevatrici verticali possono essere installate in alternativa agli ascensori tradizionali, ma solo in edifici con altezza limitata.
  • Il D.P.R. 503/1996 richiama il DM 236/89 per le specifiche tecniche degli ascensori: cabina minima di 140×110 cm, porta con luce netta di 80 cm e apertura automatica, pulsantiere ad altezza compresa tra 110 e 140 cm con numerazione in rilievo.

Per gli edifici soggetti a vincolo storico-artistico, il regolamento prevede la possibilità di deroghe quando le opere di adeguamento possano compromettere i caratteri storici o artistici dell’immobile.

Obblighi, responsabilità e segnaletica accessibile

Le disposizioni del D.P.R. 503/1996 non si limitano a definire standard tecnici, ma stabiliscono anche precise responsabilità e obblighi per garantire l’effettiva accessibilità degli spazi pubblici.

  • Le amministrazioni pubbliche hanno il compito primario di garantire l’adeguamento degli edifici esistenti e l’accessibilità dei nuovi
  • Ogni edificio pubblico doveva essere dotato di un sistema di chiamata per attivare un servizio di assistenza per persone con ridotta capacità motoria o sensoriale
  • Particolarmente significativo è il comma 7 dell’articolo 1, che vieta l’erogazione di contributi o agevolazioni da parte dello Stato e altri enti pubblici per opere non conformi alle norme sull’accessibilità.

I professionisti coinvolti nella progettazione e realizzazione di opere pubbliche hanno responsabilità dirette riguardo al rispetto delle norme.

L’articolo 82 del D.P.R. 380/2001, che riprende la normativa precedente, stabilisce che il progettista, il direttore dei lavori, il responsabile tecnico e il collaudatore sono direttamente responsabili delle difformità che rendono impossibile l’utilizzo dell’opera da parte delle persone con disabilità.

D.P.R. 503/1996

Il D.P.R. 503/1996 stabilisce le regole fondamentali per eliminare le barriere architettoniche negli spazi pubblici italiani, definendo obblighi precisi e soluzioni concrete per garantire l’accessibilità universale.

  • Definizione completa di barriere: Include ostacoli fisici, impedimenti all’uso di servizi e mancanza di segnaletica per non vedenti e sordi
  • Applicazione obbligatoria: Si applica a tutti gli edifici pubblici nuovi, ristrutturazioni e servizi di pubblica utilità
  • Soluzioni tecniche incentivate: Montascale, servoscala e ascensori non computano nella volumetria edificabile (art. 11 co. 4)
  • Responsabilità dirette: Progettisti e tecnici rispondono personalmente con sanzioni fino a 25.822€ e sospensione dall’albo
  • Parcheggi riservati regolamentati: Devono essere lunghi almeno 6 metri e segnalati con simbolo di accessibilità

Questo regolamento rappresenta un cambio culturale verso spazi pubblici inclusivi.

  1. Quali sono le principali categorie di barriere architettoniche secondo il D.P.R. 503/1996? Il regolamento identifica tre categorie principali: ostacoli fisici alla mobilità, impedimenti all’utilizzo di spazi e servizi, e mancanza di segnalazioni per l’orientamento e la riconoscibilità dei luoghi.
  2. A quali tipi di edifici si applica il D.P.R. 503/1996? Il decreto si applica agli edifici pubblici di nuova costruzione, a quelli esistenti sottoposti a ristrutturazione, agli spazi pubblici oggetto di interventi edilizi e ai trasporti.
  3. Quali sono le principali soluzioni tecniche previste per garantire l’accessibilità? Il regolamento prevede l’installazione di montascale, servoscala, piattaforme elevatrici e ascensori conformi a specifiche tecniche.
  4. Quali sono le responsabilità dei professionisti coinvolti nella progettazione di opere pubbliche? Progettisti, direttori dei lavori, responsabili tecnici e collaudatori sono direttamente responsabili delle difformità che rendono impossibile l’utilizzo dell’opera da parte di persone con disabilità.
  5. Quali sono i requisiti per i parcheggi riservati alle persone con disabilità? Secondo l’articolo 10 del D.P.R. 503/1996, i parcheggi riservati disposti parallelamente al senso di marcia devono avere una lunghezza minima di 6 metri per consentire il passaggio di una persona su sedia a ruote.

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