DPR 23-2017 Nuove Verifiche degli Ascensori

DPR 23/2017: Nuove Verifiche degli Ascensori

Il DPR 23/2017 rappresenta una svolta fondamentale nella regolamentazione degli ascensori in Italia. Questo importante decreto, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 15 marzo 2017 ed entrato in vigore il 30 marzo dello stesso anno, apporta significative modifiche al precedente D.P.R. 30 aprile 1999, n. 162.

In questo articolo, analizzeremo nel dettaglio il DPR 23 2017 ascensori, un provvedimento particolarmente rilevante poiché recepisce la direttiva europea 2014/33/UE. Il decreto, infatti, introduce nuove disposizioni sugli adempimenti per gli ascensori, garantendo così un elevato livello di protezione della salute e della sicurezza delle persone e dei beni.

Ambito di applicazione del DPR 23/2017

Il DPR n. 23/2017 definisce con precisione l’ambito di applicazione delle normative sugli ascensori, stabilendo chiaramente quali impianti sono soggetti al regolamento.

Innanzitutto, il regolamento si applica agli ascensori installati in modo permanente negli edifici e nelle costruzioni destinati a tre specifiche tipologie di trasporto:

  • di persone
  • di persone e cose
  • soltanto di cose, purché il supporto del carico sia accessibile

In particolare, il DPR 23/2017 considera gli ascensori come prodotti finiti e installati permanentemente nelle costruzioni. Questo aspetto è fondamentale per distinguere gli impianti soggetti al regolamento da quelli temporanei o mobili.

D’altra parte, il decreto esclude espressamente dalla sua applicazione diverse categorie di apparecchi di sollevamento, tra cui:

  • Apparecchi con velocità di spostamento non superiore a 0,15 m/s
  • Ascensori da cantiere
  • Impianti a fune, comprese le funicolari
  • Ascensori progettati e costruiti a fini militari o di mantenimento dell’ordine
  • Apparecchi di sollevamento dai quali possono essere effettuati lavori
  • Ascensori utilizzati nei pozzi delle miniere
  • Apparecchi per il sollevamento di artisti durante le rappresentazioni
  • Apparecchi di sollevamento installati in mezzi di trasporto
  • Apparecchi collegati a macchine destinati esclusivamente all’accesso ai posti di lavoro
  • Treni a cremagliera
  • Scale mobili e marciapiedi mobili

È importante notare inoltre che il DPR 23/2017 non si applica agli ascensori installati prima del 1999, contrariamente a quanto previsto nella prima versione del testo.

Il regolamento si estende anche ai componenti di sicurezza per ascensori elencati nell’allegato III del decreto stesso, sia prodotti nell’Unione Europea che importati da altri Paesi. Questi componenti sono fondamentali per garantire la sicurezza degli impianti e devono rispettare rigidi standard qualitativi.

Pertanto, il DPR 23 2017 ascensori prevede per i fabbricanti l’obbligo di verificare la conformità e accertare l’idoneità di tutti i componenti di sicurezza dell’ascensore. Questo requisito garantisce che ogni elemento critico per la sicurezza rispetti gli standard europei.

Obblighi per installatori, fabbricanti e distributori

Gli allegati definiscono dettagliatamente le diverse procedure di valutazione, dall’esame UE del tipo fino ai sistemi di garanzia della qualità, fornendo le linee guida tecniche per dimostrare la conformità dell’ascensore ai requisiti essenziali.

Nel DPR 23/2017, gli articoli da 4-bis a 4-septies definiscono con precisione gli obblighi per tutti gli operatori economici coinvolti nella catena di fornitura degli ascensori.

  • Art. 4-bis: responsabilità degli installatori

Gli installatori, all’atto dell’immissione sul mercato di un ascensore, devono garantire che sia stato progettato, fabbricato, installato e sottoposto a prova secondo i requisiti essenziali di salute e sicurezza.

Sono inoltre tenuti a preparare la documentazione tecnica ed eseguire la procedura di valutazione della conformità prevista dall’articolo 6-bis. Una volta dimostrata la conformità, redigono la dichiarazione UE e appongono la marcatura CE.

  • Art. 4-ter: obblighi dei fabbricanti

I fabbricanti di componenti di sicurezza per ascensori devono garantire che questi siano progettati e fabbricati conformemente all’articolo 4, comma 2. Analogamente agli installatori, preparano la documentazione tecnica, eseguono la valutazione di conformità e appongono la marcatura CE.

Inoltre, devono predisporre procedure per garantire che la produzione in serie rimanga conforme al regolamento, considerando eventuali modifiche della progettazione o delle caratteristiche del prodotto.

  • Art. 4-quinquies: ruolo degli importatori

Gli importatori possono immettere sul mercato esclusivamente componenti di sicurezza conformi. Prima di procedere, devono verificare che il fabbricante abbia eseguito l’appropriata procedura di valutazione della conformità e preparato la documentazione tecnica.

È loro responsabilità garantire che le istruzioni siano redatte in una lingua facilmente comprensibile dagli utilizzatori finali e, per i prodotti immessi sul mercato italiano, in lingua italiana.

  • Art. 4-sexies: compiti dei distributori

I distributori, prima di mettere a disposizione un componente di sicurezza, verificano la presenza della marcatura CE, della dichiarazione di conformità UE e delle istruzioni in lingua comprensibile.

Devono inoltre assicurarsi che le condizioni di immagazzinamento o trasporto non compromettano la conformità del prodotto.

  • Art. 4-septies: quando un distributore diventa fabbricante

Infine, il regolamento stabilisce che un importatore o distributore è considerato fabbricante quando immette sul mercato un componente di sicurezza con il proprio nome o marchio, o quando modifica un componente già immesso sul mercato in modo tale da condizionarne la conformità.

Procedure di conformità e marcatura CE

Le procedure di conformità stabilite dal DPR 23/2017 rappresentano un elemento essenziale per garantire che gli ascensori rispettino gli standard di sicurezza europei prima della loro immissione sul mercato.

Art. 6-bis: valutazione della conformità degli ascensori

Gli ascensori devono essere sottoposti a una delle seguenti procedure di valutazione:

  • Per ascensori progettati secondo un modello sottoposto all’esame UE: esame finale, conformità basata sulla garanzia della qualità del prodotto o della produzione
  • Per ascensori progettati secondo un sistema di qualità approvato
  • Conformità basata sulla verifica dell’unità
  • Conformità basata sulla garanzia totale di qualità e sull’esame del progetto

Art. 6-ter: dichiarazione di conformità UE

La dichiarazione attesta il rispetto dei requisiti essenziali di sicurezza e deve:

  • Seguire la struttura del documento
  • Essere tradotta nella lingua del paese di commercializzazione (in italiano per il mercato nazionale)
  • Contenere gli estremi degli atti dell’Unione applicabili

Art. 7: regole per la marcatura CE

La marcatura CE deve essere apposta:

  • In modo visibile, leggibile e indelebile in ogni cabina
  • Prima dell’immissione sul mercato del prodotto
  • Seguita dal numero identificativo dell’organismo notificato

DPR 23/2017 i benefici del Decreto

Il DPR 23/2017 ha rivoluzionato la regolamentazione degli ascensori in Italia, introducendo nuovi standard di sicurezza e procedure di conformità che tutti gli operatori del settore devono conoscere.

  • Il decreto si applica agli ascensori permanenti per persone/cose, escludendo impianti a fune, militari e da cantiere con velocità ≤ 0,15 m/s
  • Installatori, fabbricanti e distributori hanno obblighi specifici: documentazione tecnica, valutazione conformità e conservazione documenti per 10 anni
  • La marcatura CE è obbligatoria e deve essere apposta visibilmente in cabina, preceduta dalla dichiarazione di conformità UE
  • I Ministeri competenti vigilano sul mercato attraverso ispezioni e controlli, con sanzioni per non conformità e procedure di richiamo prodotti
  • Il testo completo è scaricabile dalla Gazzetta Ufficiale o Normattiva per consultazione delle specifiche tecniche complete

Questo decreto rappresenta un investimento fondamentale nella sicurezza degli utilizzatori, trasformando un obbligo normativo in una garanzia concreta di protezione per tutti.

  1. Quali sono le principali novità introdotte dal DPR 23/2017 per gli ascensori? Il DPR 23/2017 ha recepito la direttiva europea 2014/33/UE, introducendo nuovi standard di sicurezza, procedure di conformità più rigorose e una chiara ripartizione delle responsabilità tra installatori, fabbricanti e distributori di ascensori.
  2. Ogni quanto devono essere effettuate le verifiche periodiche sugli ascensori? Gli impianti elevatori devono essere sottoposti a verifica periodica ogni due anni da parte dell’ASL, di un Organismo Notificato o di un Organismo di Ispezione.
  3. Quali ascensori sono esclusi dall’applicazione del DPR 23/2017? Il decreto non si applica ad ascensori da cantiere, impianti a fune, ascensori militari, apparecchi con velocità non superiore a 0,15 m/s, e ascensori installati prima del 1999, tra gli altri.
  4. Cosa comporta la marcatura CE per un ascensore? La marcatura CE attesta la conformità dell’ascensore ai requisiti essenziali di sicurezza.
  5. Chi è responsabile della vigilanza sul mercato degli ascensori? Le funzioni di vigilanza sono svolte dal Ministero dello sviluppo economico e dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che possono effettuare ispezioni, prelevare campioni e richiedere documentazione per verificare la conformità degli ascensori.

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