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DM 236 del 1989: quali sono i requisiti?

quali sono i requisiti del DM 236 del 1989

Il DM 236 del 1989 definisce gli standard essenziali per l’accessibilità degli edifici in Italia. Le disposizioni del decreto mirano a eliminare le barriere architettoniche, rendendo gli spazi accessibili sia negli edifici privati che pubblici residenziali.

Gli obblighi del Decreto Ministeriale DM 236/89 riguardano le nuove costruzioni e gli interventi di ristrutturazione, inclusi gli edifici realizzati prima del 1989. Il testo normativo stabilisce tre criteri chiave: l’accessibilità per l’utilizzo autonomo degli spazi da parte delle persone con mobilità ridotta, la visitabilità per garantire l’accesso alle aree comuni e ai servizi igienici, l’adattabilità per consentire modifiche future con spese contenute.

Questo articolo esamina gli aspetti tecnici del DM 236/89, le modalità applicative e l’impatto sulla progettazione architettonica moderna in Italia.

Requisiti Fondamentali del DM 236/89

Il decreto ministeriale identifica tre tipologie di barriere architettoniche: ostacoli fisici che limitano la mobilità, elementi che compromettono la sicurezza nell’uso degli spazi, assenza di indicazioni per l’orientamento.

Gli standard qualitativi degli spazi costruiti si articolano su tre livelli:

  • Accessibilità: garantisce l’uso completo e immediato degli ambienti
  • Visitabilità: assicura l’accesso alle funzioni principali dell’edificio
  • Adattabilità: consente modifiche future con investimenti contenuti

Le norme prescrivono l’accessibilità obbligatoria per aree esterne e spazi comuni. Gli interventi di edilizia residenziale sovvenzionata richiedono almeno il 5% delle unità totalmente accessibili, con minimo una unità per progetto.

Le specifiche della visitabilità impongono l’accesso al soggiorno, al servizio igienico e ai collegamenti interni per ogni unità abitativa. Le zone non accessibili o visitabili devono rispettare i criteri di adattabilità.

L’ambito applicativo del decreto copre edifici privati di nuova realizzazione, residenziali e non, strutture residenziali pubbliche e interventi di ristrutturazione, includendo gli spazi esterni pertinenziali.

Specifiche Tecniche per l’Accessibilità

Il DM del 236/89 detta parametri tecnici precisi per l’accessibilità degli edifici. Le aperture degli ingressi principali necessitano una luce netta di 80 cm, mentre le porte interne richiedono 75 cm. Le maniglie vanno posizionate a un’altezza compresa tra 85 e 95 cm dal piano di calpestio.

La normativa richiede pavimentazioni orizzontali e complanari, con superfici antiscivolo nelle zone comuni. Gli eventuali dislivelli devono mantenersi entro 2,5 cm.

I servizi igienici richiedono dimensionamenti specifici per le sedie a ruote:

  • Spazio laterale al sanitario: 100 cm
  • Spazio frontale al lavabo: 80 cm
  • Altezza lavabo dal pavimento: 80 cm, senza colonna

Le scale necessitano gradini uniformi e regolari. Le rampe comuni devono misurare almeno 1,20 m in larghezza. Per le rampe inclinate:

  • Pendenza massima: 8%
  • Larghezza minima per singolo passaggio: 90 cm
  • Larghezza per doppio passaggio: 1,50 m

Gli ascensori residenziali devono rispettare dimensioni minime di 1,30 m in profondità e 0,95 m in larghezza. Per le ristrutturazioni, sono consentite misure ridotte: 1,20 m di profondità e 0,80 m di larghezza.

Adattabilità e Visitabilità degli Edifici

La visitabilità definisce uno standard di accessibilità essenziale che assicura le interazioni base per tutti gli utenti, comprese le persone con mobilità ridotta. Gli edifici residenziali soddisfano questo requisito quando garantiscono l’accesso in sedia a ruote al soggiorno, alla zona pranzo, a un servizio igienico e ai collegamenti verticali.

Il decreto specifica i parametri tecnici necessari per la visitabilità, dettagliando le misure delle porte e degli spazi di manovra nei servizi igienici per gli utenti in carrozzella.

Cosa si intende per adattabilità degli edifici? L’adattabilità consente modifiche future degli spazi con costi ridotti. L’articolo 6 stabilisce che un nuovo edificio risulta adattabile quando può diventare accessibile attraverso interventi che non alterano strutture portanti o impianti.

La progettazione richiede attenzione specifica su:

  • Collocazione e misure dei servizi
  • Layout dei disimpegni
  • Sistemazione delle porte
  • Predisposizione impiantistica per sistemi elevatori

Ogni unità deve rispettare entrambi i criteri di visitabilità e adattabilità. L’adattabilità offre un’accessibilità programmabile nel tempo, permettendo la trasformazione degli spazi secondo esigenze future e garantendo flessibilità progettuale.

Conclusione sul DM 236 del 1989

Il DM 236 del 1989 stabilisce i criteri essenziali per l’edilizia moderna italiana. Gli standard di accessibilità, visitabilità e adattabilità creano un sistema normativo chiaro per spazi utilizzabili da ogni cittadino.

Le prescrizioni tecniche del decreto mostrano un metodo efficace per eliminare le barriere architettoniche. Gli standard dimensionali precisi, uniti al principio di adattabilità, permettono modifiche graduali degli spazi secondo necessità specifiche.

La normativa fornisce linee guida concrete per edifici funzionali nel tempo. L’applicazione delle disposizioni, sia nel nuovo che nel recupero edilizio, riconosce l’accessibilità quale elemento base della progettazione.

Il DM 236/89 guida architetti e tecnici verso soluzioni progettuali efficaci. Le indicazioni normative producono spazi inclusivi, migliorando la fruibilità degli edifici per l’intera comunità.

FAQs

  1. Quali sono i tre requisiti fondamentali stabiliti dal DM 236/89? Il DM 236/89 stabilisce tre requisiti fondamentali: l’accessibilità, che permette l’uso autonomo degli spazi; la visitabilità, che garantisce l’accesso agli spazi sociali e ad almeno un servizio igienico; e l’adattabilità, che prevede la possibilità di modificare gli spazi nel tempo con costi limitati.
  2. Q2. Cosa si intende per “visitabilità” secondo il DM 236 del 1989? Per visitabilità si intende la possibilità, anche per persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale, di accedere agli spazi di relazione e ad almeno un servizio igienico di ogni unità immobiliare. Questo requisito garantisce le relazioni fondamentali per tutte le persone.
  3. Quali sono le dimensioni minime richieste per gli ascensori negli edifici residenziali? Secondo il DM 236/89, gli ascensori negli edifici residenziali devono avere una cabina con dimensioni minime di 1,30 m di profondità e 0,95 m di larghezza. In caso di ristrutturazioni, sono ammesse dimensioni ridotte di 1,20 m di profondità e 0,80 m di larghezza.
  4. Cosa prevede il decreto per garantire l’accessibilità nei servizi igienici? Il decreto stabilisce che i servizi igienici devono garantire spazi di manovra adeguati per le sedie a ruote. È necessario uno spazio di 100 cm per l’accostamento laterale al sanitario e 80 cm per l’accostamento frontale al lavabo. Il lavabo deve essere installato a 80 cm dal pavimento, senza colonna.
  5. Cosa si intende per “adattabilità” e come si applica agli edifici? L’adattabilità si riferisce alla possibilità di modificare nel tempo lo spazio costruito con costi contenuti. Un edificio è considerato adattabile quando, attraverso lavori futuri che non coinvolgono la struttura portante né gli impianti, può essere reso accessibile alle persone con mobilità ridotta. Questo concetto permette una trasformazione graduale degli spazi secondo le necessità future.
DM 236 del 1989: quali sono i requisiti?

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