Direttiva 2014/33/UE e requisiti di sicurezza e procedure per ascensori e i loro componenti
La direttiva 2014/33/UE rappresenta un cambiamento fondamentale nelle normative sulla sicurezza degli ascensori nell’Unione Europea e sostituisce completamente la precedente direttiva 95/16/CE.
In questo articolo, analizzeremo chi deve rispettare la direttiva, quali dispositivi sono coperti dalle normative e gli obblighi per installatori, fabbricanti e importatori.
Questo approfondimento vi aiuterà a comprendere tutti gli aspetti essenziali della direttiva ascensori per garantire la piena conformità normativa.
Chi deve rispettare la direttiva 2014/33/UE
La direttiva 2014/33/UE stabilisce chiaramente una distribuzione di responsabilità tra tutti gli operatori economici coinvolti nella catena di fornitura degli ascensori.
Questo approccio rappresenta un cambiamento significativo rispetto alla precedente normativa, poiché introduce il principio secondo cui ogni operatore è responsabile della conformità dei prodotti in base al proprio ruolo.
Installatori di ascensori
Secondo la normativa, all’atto dell’immissione sul mercato di un ascensore, gli installatori devono garantire che l’impianto sia stato progettato, fabbricato e installato conformemente ai requisiti essenziali di sicurezza.
Tra gli obblighi fondamentali degli installatori troviamo:
- Preparare la documentazione tecnica completa
- Eseguire la pertinente procedura di valutazione della conformità
- Conservare tutta questa documentazione per un periodo di dieci anni
- Indicare sull’ascensore il proprio nome, la denominazione commerciale o il marchio registrato
- Garantire che l’ascensore sia accompagnato dalle istruzioni in una lingua comprensibile
Fabbricanti di componenti di sicurezza
I fabbricanti di componenti di sicurezza rappresentano il secondo gruppo chiave di soggetti che deve rispettare la direttiva. All’atto dell’immissione dei componenti sul mercato, essi devono garantire che i prodotti siano stati progettati e fabbricati conformemente ai requisiti essenziali.
I loro obblighi principali sono:
- Preparare la documentazione tecnica prescritta ed eseguire la procedura di valutazione della conformità
- Apporre sui componenti di sicurezza un numero identificativo del tipo, del lotto o della serie
- Fornire tutte le documentazione necessarie per dimostrare la conformità dei componenti
- Garantire che i componenti siano accompagnati dalle istruzioni in una lingua comprensibile
Importatori e distributori
La direttiva 2014/33/UE introduce definizioni e responsabilità specifiche anche per importatori e distributori, figure non espressamente menzionate nella precedente direttiva 95/16/CE.
L’importatore è definito come “la persona fisica o giuridica stabilita nell’Unione che imm
ette sul mercato dell’Unione un componente di sicurezza per ascensori originario di un Paese terzo”. I suoi obblighi sono:
- Assicurarsi che il fabbricante abbia eseguito la procedura di valutazione della conformità
- Verificare la marcatura dei componenti di sicurezza e la relativa documentazione
- Indicare sul componente il proprio nome, la denominazione commerciale e contatti
- Eseguire, se ritenuto opportuno, prove a campione sui componenti di sicurezza
Il distributore, definito come “la persona fisica o giuridica presente nella catena di fornitura, diversa dal fabbricante o dall’importatore, che mette a disposizione sul mercato un componente di sicurezza per ascensori”, ha il compito di:
- Verificare che il componente abbia la marcatura CE prima della messa a disposizione sul mercato
- Controllare che sia accompagnato dalla dichiarazione di conformità UE e dalle istruzioni
- Garantire che le condizioni di immagazzinamento o di trasporto non mettano a rischio la conformità del prodotto
È fondamentale sottolineare che un importatore o distributore è considerato alla stregua di un fabbricante, con tutti i relativi obblighi.
Direttiva ascensori 2014/33/UE cosa fa?
L’ambito di applicazione della direttiva 2014/33/UE è ben definito nel testo normativo, che identifica precisamente quali tipi di impianti devono rispettare i requisiti essenziali di sicurezza.
La direttiva si applica in modo specifico agli ascensori che operano in servizio permanente negli edifici e nelle costruzioni, destinati al trasporto di:
- Persone
- Persone e cose
- Soltanto cose, ma una persona può entrare in cabiuna
Questi requisiti mirano a garantire un elevato livello di sicurezza per gli utenti e il personale addetto alla manutenzione degli ascensori.
Oltre agli ascensori, la direttiva si applica anche ai componenti di sicurezza. Nello specifico, sono inclusi:
- Componenti di sicurezza nuovi prodotti da un fabbricante nell’Unione Europea
- Componenti di sicurezza nuovi o usati importati da un paese terzo
L’allegato III della direttiva contiene l’elenco dettagliato di questi componenti di sicurezza. Tra questi figurano i dispositivi paracadute che impediscono la caduta della cabina o movimenti incontrollati, i dispositivi di bloccaggio delle porte di piano, e i dispositivi elettrici di sicurezza con funzione di circuiti di sicurezza con componenti elettronici.
Esclusioni dalla direttiva 2014/33/UE
La direttiva 2014/33/UE esclude esplicitamente dal suo ambito di applicazione numerosi tipi di impianti. Queste esclusioni sono dettagliate e comprendono:
- Gli apparecchi di sollevamento la cui velocità di spostamento non supera 0,15 m/s
- Gli ascensori da cantiere
- Gli impianti a fune, comprese le funicolari
- Gli ascensori appositamente progettati e costruiti a fini militari o di mantenimento dell’ordine
- Gli apparecchi di sollevamento dai quali possono essere effettuati lavori
- Gli ascensori utilizzati nei pozzi delle miniere
- Gli apparecchi di sollevamento destinati al sollevamento di artisti durante le rappresentazioni
- Gli apparecchi di sollevamento installati in mezzi di trasporto
- Gli apparecchi di sollevamento collegati ad una macchina e destinati esclusivamente all’accesso ai posti di lavoro, come i punti di manutenzione e ispezione delle macchine
- I treni a cremagliera
- Le scale mobili e i marciapiedi mobili
Queste esclusioni sono fondamentali per determinare l’applicabilità della direttiva, in quanto gli apparecchi elencati sopra sono soggetti ad altre normative specifiche o, in alcuni casi, a requisiti di sicurezza differenti in base alla loro natura e utilizzo.
Obblighi per l’installatore dell’ascensore
Per gli installatori di impianti elevatori, rispettare la direttiva 2014/33/UE comporta una serie di adempimenti tecnici e amministrativi ben definiti, come l applicazione della marcatura CE.
Questi obblighi pratici sono essenziali non solo per garantire la conformità legale, ma soprattutto per assicurare la sicurezza degli utilizzatori finali.
L’apposizione della marcatura CE rappresenta il passaggio conclusivo del processo di conformità e costituisce la responsabilità diretta dell’installatore.
Per applicare correttamente la marcatura CE, l’installatore deve:
- Verificare che l’ascensore soddisfi tutti i requisiti essenziali di salute e sicurezza
- Completare con successo la procedura di valutazione della conformità scelta
- Preparare la dichiarazione di conformità UE e conservarne una copia per dieci anni
La dichiarazione di conformità UE deve essere redatta nella stessa lingua delle istruzioni dell’ascensore e contenere elementi specifici, tra cui:
- Nome e indirizzo dell’installatore
- Descrizione dell’ascensore e dati che ne consentano l’identificazione
- Procedura di valutazione della conformità seguita
- Riferimento alle norme armonizzate o ad altre specifiche tecniche applicate
- Identificazione dell’organismo notificato che ha effettuato l’esame UE del tipo
- Data e luogo del rilascio, nonché firma e identità della persona autorizzata
Inoltre, questa dichiarazione deve accompagnare l’ascensore ed essere consegnata al proprietario dell’edificio al momento dell’installazione.
La documentazione tecnica che l’installatore deve preparare e conservare per dieci anni dalla data di immissione sul mercato dell’ascensore è fondamentale per dimostrare la conformità dell’impianto.
Questa documentazione comprende:
- Una descrizione generale dell’ascensore
- I disegni di progettazione e fabbricazione, compresi gli schemi elettrici e idraulici
- I requisiti essenziali considerati e le soluzioni adottate per soddisfarli
- I risultati delle prove e dei calcoli eseguiti dall’installatore o appaltati a terzi
- Una copia delle istruzioni per l’uso dell’ascensore
- Una copia dei certificati di esame UE del tipo per i componenti di sicurezza utilizzati
In particolare, per quanto riguarda le istruzioni per l’uso, queste devono contenere informazioni dettagliate su:
- Il funzionamento normale dell’ascensore
- Le operazioni di soccorso, specialmente in caso di blocco della cabina
- Le operazioni di manutenzione ordinaria
- Le verifiche periodiche previste dalla legislazione
Un aspetto spesso sottovalutato ma cruciale della direttiva 2014/33/UE riguarda la comunicazione tra l’installatore dell’ascensore e il costruttore dell’edificio.
Infatti, l’installatore ha l’obbligo di:
- Informare il costruttore dell’edificio di tutte le misure necessarie
- Concordare le specifiche dell’impianto in relazione alle caratteristiche dell’edificio
- Richiedere le informazioni necessarie sulla struttura dove l’ascensore sarà installato
- Verificare che il vano di corsa previsto non contenga tubazioni o installazioni diverse
Obblighi per il fabbricante di ascensore e componenti
I fabbricanti di componenti di sicurezza per ascensori hanno responsabilità specifiche ben definite dalla direttiva 2014/33/UE.
Secondo la direttiva ascensori, i fabbricanti devono implementare un sistema efficace di identificazione dei prodotti.
Nello specifico, sono tenuti ad apporre sui componenti di sicurezza un numero identificativo del tipo, del lotto o della serie, o qualsiasi altro elemento che ne consenta l’identificazione.
Inoltre, il fabbricante deve indicare sul componente di sicurezza – o, se ciò non è possibile, sull’etichetta – il proprio nome, la denominazione commerciale registrata o il marchio registrato e l’indirizzo postale al quale può essere contattato. Questo aspetto è particolarmente importante poiché:
- Facilita la tracciabilità lungo tutta la catena di distribuzione
- Permette di identificare rapidamente il responsabile in caso di problemi
- Consente alle autorità di vigilanza di contattare direttamente il produttore
La direttiva 2014/33/UE ha introdotto un sistema di tracciabilità più rigoroso rispetto alla normativa precedente, con l’obiettivo di migliorare la sicurezza e la responsabilità lungo l’intera filiera.
Il fabbricante deve garantire che il componente di sicurezza sia accompagnato da istruzioni dettagliate. Per i prodotti commercializzati in Italia, la documentazione deve essere fornita in lingua italiana.
Le istruzioni e le eventuali etichettature devono rispettare tre requisiti fondamentali: essere chiare, comprensibili e intelligibili. Questa documentazione deve includere:
- Istruzioni dettagliate per l’installazione e il montaggio
- Informazioni sulle modalità d’uso corrette
- Avvertenze sui rischi residui e precauzioni da adottare
- Dati tecnici necessari per un corretto funzionamento
Tutta questa documentazione, inclusi i certificati di conformità, deve essere conservata per dieci anni dalla data di immissione sul mercato del componente di sicurezza.
Nel caso in cui un fabbricante ritenga o abbia motivo di ritenere che un componente di sicurezza da lui immesso sul mercato non sia conforme alla direttiva 2014/33/UE, è tenuto ad agire immediatamente. In particolare, deve adottare senza indugio le misure correttive necessarie per rendere conforme il prodotto, ritirarlo o richiamarlo, a seconda delle circostanze.
Si tratta di un aspetto essenziale della direttiva ascensori 2014/33/UE che conferma la responsabilità proattiva dei fabbricanti nel garantire la sicurezza dei loro prodotti anche dopo la commercializzazione.
Come funziona la valutazione di conformità
La valutazione della conformità è un processo fondamentale nel quadro della direttiva 2014/33/UE, che richiede specifiche procedure per garantire che ascensori e componenti di sicurezza rispettino i requisiti essenziali. Questo sistema di verifica coinvolge diversi attori e prevede meccanismi ben definiti.
Secondo la direttiva, questi enti devono intervenire per verificare e certificare la conformità degli ascensori e dei componenti di sicurezza prima della loro immissione sul mercato.
In particolare, gli organismi notificati hanno la responsabilità di:
- Esaminare il progetto tecnico dell’ascensore o del componente di sicurezza
- Verificare che i campioni rappresentativi siano fabbricati conformemente alla documentazione tecnica
- Identificare gli elementi progettati secondo le norme armonizzate pertinenti
- Effettuare esami e prove necessarie per la valutazione
- Rilasciare certificati di esame UE del tipo
Quando un organismo notificato rilascia un certificato, questo deve riportare nome e indirizzo del fabbricante, conclusioni dell’esame, eventuali condizioni di validità e dati necessari per l’identificazione del tipo approvato.
Norme armonizzate da applicare
Le norme armonizzate rappresentano uno strumento fondamentale per l’applicazione della direttiva ascensori 2014/33/UE, fornendo specifiche tecniche dettagliate che consentono di soddisfare i requisiti essenziali di salute e sicurezza stabiliti nell’allegato I.
EN 81-20:2020 e EN 81-50:2020
Nel contesto della direttiva 2014/33/UE, le norme EN 81-20:2020 e EN 81-50:2020 costituiscono i riferimenti tecnici principali. Questi documenti, pubblicati nel 2020, hanno sostituito le precedenti versioni del 2014.
La norma EN 81-20:2020 definisce i requisiti generali di sicurezza per la costruzione e l’installazione di ascensori destinati al trasporto di persone e cose.
In particolare, stabilisce regole specifiche per ascensori per persone e cose accompagnate da persone.
Parallelamente, la norma EN 81-50:2020 specifica le regole di progettazione, i calcoli, le verifiche e le prove dei componenti degli ascensori. Entrambe queste norme sono state armonizzate a gennaio 2021 attraverso la Decisione di esecuzione (UE) 2021/76 della Commissione.
EN 81-72:2020 e EN 81-77:2022
Oltre alle norme generali, esistono standard specifici per applicazioni particolari come gli ascensori antincendio e quelli progettati per resistere a eventi sismici.
La norma EN 81-72:2020 riguarda specificamente gli ascensori antincendio e definisce i requisiti aggiuntivi rispetto alla EN 81-20 per i nuovi ascensori che possono essere utilizzati per fini antincendio.
Questo standard è stato armonizzato nel luglio 2021 tramite la Decisione di esecuzione (UE) 2021/1220.
Per quanto riguarda gli ascensori in zone sismiche, la norma EN 81-77:2022 specifica le disposizioni aggiuntive per ascensori installati in edifici destinati a sostenere eventi sismici in conformità all’Eurocodice 8. Questo standard, armonizzato nell’agosto 2023, mira a:
- Evitare la perdita di vite e ridurre gli infortuni
- Prevenire che le persone restino intrappolate
- Evitare danni e problemi ambientali
- Ridurre il numero di ascensori fuori servizio dopo un evento sismico
Chi vigila sul mercato
Il sistema di vigilanza del mercato stabilito dalla direttiva 2014/33/UE garantisce che solo prodotti sicuri e conformi circolino nel mercato europeo. Questo meccanismo opera attraverso un quadro ben definito di controlli e procedure.
In Italia, l’autorità di vigilanza del mercato è suddivisa tra due ministeri principali che operano in coordinamento permanente:
- Il Ministero dello sviluppo economico
- Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali
Quando un componente di sicurezza presenta un rischio, si attiva una catena di comunicazione e intervento. Innanzitutto, l’importatore deve informare tempestivamente il fabbricante e le autorità di vigilanza.
Analogamente, i fabbricanti che ritengono o hanno motivo di ritenere che un componente immesso sul mercato non sia conforme alla direttiva devono prendere immediatamente le misure correttive necessarie.
Cosa succede in caso di non conformità
La direttiva 2014/33/UE definisce un sistema articolato di interventi e procedure da seguire quando ascensori o componenti di sicurezza non risultano conformi alle normative. Questi meccanismi assicurano che eventuali prodotti pericolosi vengano rapidamente identificati e gestiti.
Quando un componente di sicurezza o un ascensore risulta non conforme, la direttiva distingue due tipi di azioni correttive:
- Ritiro, che impedisce la disponibilità di un componente nella catena di approvvigionamento
- Richiamo, che mira a ottenere la restituzione di un componente già consegnato o lo smantellamento sicuro di un ascensore installato.
Gli operatori economici hanno l’obbligo di prendere immediatamente misure correttive quando riscontrano non conformità nei prodotti.
Ciascuno Stato membro stabilisce regole proprie riguardanti le sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni nazionali adottate ai sensi della direttiva
Quando uno Stato membro adotta misure restrittive nei confronti di prodotti non conformi, viene attivata una procedura di salvaguardia a livello europeo.
La direttiva 2014/33/UE punti da ricordare
La direttiva 2014/33/UE rappresenta indubbiamente un quadro normativo fondamentale per garantire elevati standard di sicurezza nel settore degli ascensori all’interno dell’Unione Europea.
Attraverso i suoi 49 articoli e 14 allegati tecnici, la direttiva stabilisce un quadro normativo completo per garantire la sicurezza degli ascensori nell’Unione Europea, definendo responsabilità precise per ogni operatore della filiera.
- Responsabilità distribuite: Installatori, fabbricanti, importatori e distributori hanno obblighi specifici lungo l’intera catena di fornitura per garantire la conformità.
- Marcatura CE obbligatoria: Gli installatori devono apporre la marcatura CE e conservare la documentazione tecnica per 10 anni dall’immissione sul mercato.
- Valutazione di conformità rigorosa: Gli organismi notificati verificano la conformità attraverso procedure standardizzate prima dell’immissione sul mercato.
- Norme armonizzate aggiornate: Le norme EN 81-20:2020 e EN 81-50:2020 forniscono specifiche tecniche dettagliate, aggiornate periodicamente dalla Commissione UE.
- Sistema di vigilanza attivo: Le autorità nazionali controllano il mercato e attivano procedure di ritiro/richiamo per prodotti non conformi o pericolosi.
La direttiva non è solo un adempimento burocratico, ma uno strumento essenziale per tutelare l’incolumità delle persone e garantire la libera circolazione di prodotti sicuri nel mercato europeo.
- Quali sono i requisiti essenziali per la conformità di un ascensore alla direttiva 2014/33/UE? Un ascensore conforme deve avere la marcatura CE, una dichiarazione di conformità UE, documentazione tecnica completa, e rispettare i requisiti di sicurezza dell’allegato I.
- Quali sono le responsabilità principali dei fabbricanti di componenti di sicurezza? I fabbricanti devono garantire la conformità dei componenti, apporre un numero identificativo, fornire istruzioni comprensibili, conservare la documentazione tecnica per 10 anni.
- Come funziona il processo di valutazione della conformità per gli ascensori? La valutazione viene effettuata da organismi notificati accreditati, che esaminano il progetto tecnico, verificano i campioni e rilasciano certificati di esame UE del tipo.
- Quali sono le norme armonizzate principali da applicare per gli ascensori? Le norme fondamentali sono la EN 81-20:2020 e EN 81-50:2020, che definiscono i requisiti di sicurezza per costruzione e installazione. Esistono anche norme specifiche per ascensori antincendio (EN 81-72:2020) e antisismici (EN 81-77:2022).
- Cosa succede se un ascensore o un componente di sicurezza risulta non conforme? In caso di non conformità, l’operatore economico responsabile può procedere con il ritiro dal mercato o il richiamo del prodotto.
