Ascensore esterno bloccato per vincolo aeronautico

Ascensore esterno bloccato per vincolo aeronautico: è possibile aggirare il limite di altezza?

Il nostro condominio di 3 piani si trova in un comune a pochi chilometri da un piccolo aeroporto civile. Dopo aver approvato in assemblea l’installazione di un ascensore esterno in acciaio e vetro, abbiamo richiesto il permesso di costruire, ma la pratica si è bloccata in fase di verifica con ENAC e il Genio Civile, a causa della presenza di un vincolo aeronautico che impone un limite di altezza alla nuova struttura.

In pratica, il vano ascensore (compresa la copertura del tetto tecnico) supererebbe di circa 1,5 metri la quota massima consentita dalle servitù aeree, nonostante l’edificio esista da decenni ed è già più alto del limite previsto.

L’ufficio tecnico comunale ci ha confermato che, secondo il piano ostacoli dell’aeroporto, qualsiasi nuovo volume costruito in elevazione è soggetto a parere preventivo dell’ENAC, anche se non visibile direttamente dalle piste.

Il problema è che l’ascensore è tecnicamente indispensabile per l’accessibilità ai piani alti, soprattutto perché al terzo piano vive un anziano con gravi problemi di deambulazione.

  • Esiste la possibilità di ottenere una deroga al vincolo aeronautico per motivi di abbattimento barriere architettoniche?
  • Esiste una soglia sotto la quale la struttura può essere considerata “volume tecnico non ostativo”?
  • Realizzare una piattaforma elevatrice scoperta come alternativa, è una soluzione sicura e adatta all’uso quotidiano?
  • Qualcuno ha esperienza con ascensori condominiali bloccati da vincoli aeronautici o piani ostacoli?
  • È possibile procedere con una variante progettuale senza perdere mesi o dover rifare da capo l’iter autorizzativo?
  • E in questi casi, cosa prevale tra diritto alla sicurezza aerea e diritto all’accessibilità?

Spiegazione del caso

Quella che descrivi è una situazione tutt’altro che rara nei comuni vicini a piccoli aeroporti civili o militari: il conflitto tra diritto all’accessibilità e vincoli aeronautici è un tema che in molti casi blocca interventi legittimi di abbattimento barriere architettoniche, come l’installazione di un ascensore esterno.

La difficoltà nasce dal fatto che i vincoli imposti da ENAC (Ente Nazionale per l’Aviazione Civile) e recepiti nei Piani di Limitazione degli Ostacoli (PLO) hanno valore di servitù pubblica aeronautica e prevalgono su qualunque altra disciplina edilizia o urbanistica, anche su motivazioni sociali come la disabilità o l’accessibilità.

Il principio di base è che entro un certo raggio dall’aeroporto, ogni nuova costruzione o sopraelevazione deve rispettare le quote massime altimetriche stabilite dal piano ostacoli, calcolate in base alle superfici di avvicinamento e decollo delle piste.

Anche se l’edificio esiste da prima del vincolo e risulta già più alto della quota consentita, non è automaticamente possibile aggiungere nuovi volumi in sommità, perché la legge distingue tra “ostacolo esistente tollerato” e “nuovo ostacolo introdotto”.

In altre parole, un edificio preesistente può rimanere com’è, ma non può essere ulteriormente sopraelevato.

Come agire

Detto questo, non tutto è perduto. In alcuni casi è possibile ottenere una deroga o autorizzazione speciale da parte di ENAC, motivando la richiesta con esigenze funzionali non eliminabili diversamente.

L’ente può valutare il progetto e, se il superamento dell’altezza è marginale e non ostativo ai profili di sicurezza, rilasciare un nulla osta condizionato, imponendo alcune prescrizioni (ad esempio limitare materiali riflettenti o l’altezza della copertura).

Tuttavia, la procedura non è automatica e richiede la presentazione di una relazione tecnica aeronautica, redatta da un professionista abilitato, in cui venga dimostrato che la struttura non incide in modo significativo sulle superfici di avvicinamento o sui segnali radio dell’aeroporto.

Per quanto riguarda la possibilità di classificare l’ascensore come volume tecnico non ostativo, questa via può essere percorsa solo se la struttura non altera il profilo plano-altimetrico dell’edificio e se le parti aggiunte rientrano nei limiti dimensionali previsti dal Regolamento Edilizio comunale.

Sul piano pratico, se la tua struttura supera di 1,5 metri la quota massima, la soluzione più rapida potrebbe essere una variante progettuale per ridurre l’altezza del vano tecnico, modificando la copertura o adottando un impianto a testata ribassata, oggi disponibile in diverse versioni con pistoni laterali o argani compatti. In questo modo potresti riportarti entro la soglia di sicurezza senza dover riavviare l’intero iter edilizio.

Cosa dice la legge

Non esiste un automatismo che dia prevalenza all’accessibilità sul vincolo aeronautico. La giurisprudenza (ad esempio TAR Lazio e TAR Puglia in casi analoghi) ha stabilito che la tutela della sicurezza del traffico aereo è un interesse pubblico primario, quindi prevalente.

Tuttavia, la legge 13/1989 sull’eliminazione delle barriere architettoniche può essere invocata per ottenere una valutazione accelerata o una deroga urbanistica, ma non può superare un vincolo aeronautico attivo.

Cosa Ricordare

  • La sicurezza del traffico aereo ha precedenza sull’accessibilità di un edifico
  • Incaricare un tecnico di fiducia per la redazione di una relazione aeronautica
  • Presentare la relazione ad ENAC tramite lo Sportello Unico per l’Edilizia, motivando la richiesta come intervento di abbattimento
  • Proporre una variante con altezza ridotta o struttura parzialmente incassata nel terreno
  • Avviare un dialogo con il Genio Civile per evitare di una nuova SCIA
  • ENAC fornisce una risposta in 3-6 mesi

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