Rispondi a: LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ELEVATORI
Buonasera,
In linea generale, il D.P.R. 162/1999 non impone che tutta l’attività tecnica su un ascensore debba essere svolta dalla stessa impresa. La normativa stabilisce che il proprietario o il legale rappresentante dell’impianto (nel caso del condominio, l’amministratore) debba affidare la manutenzione a una ditta abilitata e garantire che l’impianto resti in sicurezza. Tuttavia, non esiste un articolo che vieti espressamente di distinguere tra manutenzione ordinaria e singoli interventi straordinari affidati a soggetti diversi.
Nella pratica, quindi, è teoricamente possibile che:
l’impresa “X” gestisca la manutenzione ordinaria periodica prevista dal DPR 162/99;
l’impresa “Y” esegua specifici interventi straordinari, come sostituzione inverter, operatore porte, centralina, quadro o funi, purché sia abilitata ai sensi del D.M. 37/2008 e operi nel rispetto delle norme tecniche applicabili.
Il punto critico non è tanto “chi può intervenire”, quanto la responsabilità finale sull’impianto. Infatti, l’impresa che ha in carico la manutenzione ordinaria resta comunque il soggetto che firma il libretto, effettua i controlli semestrali e certifica il mantenimento delle condizioni di sicurezza. Per questo molte ditte rifiutano o limitano interventi di terzi sull’impianto che hanno in manutenzione, perché rischiano poi di rispondere di anomalie introdotte da altri operatori.
Quindi, in sintesi:
sì, è possibile affidare manutenzione ordinaria e specifici lavori straordinari a imprese differenti, purché entrambe siano abilitate e coordinate correttamente. Tuttavia, il manutentore ordinario mantiene una posizione centrale di responsabilità sull’impianto, motivo per cui nella pratica molti contratti prevedono clausole che limitano interventi di terzi senza autorizzazione preventiva.
