Rispondi a: Ascensore presente ma inutilizzabile da persona disabile
Sì, la tua situazione rientra pienamente tra i casi in cui il condominio può essere obbligato ad adottare misure per eliminare o ridurre le barriere architettoniche, anche se l’edificio è già dotato di ascensore.
Il fatto che la fermata dell’impianto sia sfalsata di 60 cm rispetto all’ingresso dell’appartamento e renda impossibile l’accesso con la carrozzina costituisce infatti una barriera architettonica a tutti gli effetti, come definito dal D.M. 236/1989 e dalla Legge 13/1989, tuttora in vigore.
Secondo la giurisprudenza, il diritto all’accessibilità prevale sull’interesse economico degli altri condomini, purché l’intervento non comporti modifiche strutturali eccessive o pregiudizi alla sicurezza dell’edificio.
Nel tuo caso, il condominio non è automaticamente obbligato a finanziare per intero l’intervento, ma è tenuto a consentirlo e, se l’opera migliora la fruibilità generale dell’impianto, può essere chiamato a contribuire proporzionalmente. In genere, la spesa si ripartisce secondo i millesimi dell’ascensore (art. 1124 c.c.), salvo diversa delibera assembleare. sicurezza dell’edificio.
Dal punto di vista economico, l’intervento potrebbe beneficiare del bonus barriere architettoniche, che consente una detrazione del 75% delle spese sostenute per l’adeguamento dell’impianto. Il bonus è utilizzabile anche per modifiche agli ascensori esistenti, come l’adeguamento del livello di fermata, l’ampliamento della cabina o la sostituzione della pulsantiera per renderla accessibile.
Se l’assemblea si rifiutasse di approvare o impedisse i lavori, avresti comunque la possibilità di procedere a tue spese, previa comunicazione scritta, come previsto dall’articolo 2 della Legge 13/1989. In tal caso, il condominio non può opporsi, a meno che non dimostri un danno strutturale o una lesione grave al decoro dell’edificio.
