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Regolamento condominiale ha precedenza su Articolo 1124?

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    • #3699 Rispondi
      Maria Lia Panocchi
      Ospite

      Salve, avrei una domanda su un aspetto che potrebbe sembrare secondario: nel nostro condominio è già presente regolamento condominiale con una tabella millesimale specifica per l’ascensore. Quando si devono sostenere spese legate alla proprietà dell’impianto, e non alla sua manutenzione, tali costi devono essere ripartiti seguendo questa tabella oppure è necessario applicare i criteri stabiliti dall’articolo 1124 del Codice Civile?

      Grazie in anticipo per la risposta.

    • #3727 Rispondi
      Forum Ascensore Admin
      Amministratore del forum

      Nel caso in cui un condominio disponga già di un regolamento condominiale con una tabella millesimale specifica per l’ascensore, la ripartizione delle spese relative alla proprietà dell’impianto deve essere effettuata seguendo quanto stabilito in tale tabella, a meno che essa non sia in contrasto con le disposizioni di legge.

      L’articolo 1124 del Codice Civile disciplina la ripartizione delle spese relative alla manutenzione e sostituzione degli ascensori, stabilendo che tali costi devono essere suddivisi per metà in base ai millesimi di proprietà e per l’altra metà in misura proporzionale all’altezza di ciascun piano dal suolo. Tuttavia, questa norma si applica principalmente alle spese di gestione, riparazione e manutenzione, mentre per i costi legati alla proprietà dell’impianto è necessario verificare se il regolamento condominiale prevede disposizioni specifiche.

      Se il regolamento condominiale è di natura contrattuale, ovvero è stato accettato da tutti i condomini all’atto dell’acquisto degli immobili, allora le modalità di ripartizione delle spese indicate nella tabella millesimale ascensore devono essere rispettate, anche nel caso di spese non relative alla manutenzione. Solo nel caso in cui il regolamento non disciplini espressamente tali costi o risulti in contrasto con la legge, sarà necessario applicare i criteri previsti dall’articolo 1124 del Codice Civile.

      In sintesi, se il regolamento condominiale prevede una tabella millesimale ascensore contrattualmente vincolante, questa deve essere applicata anche per le spese legate alla proprietà dell’impianto. Se invece tale regolamento non disciplina espressamente questa tipologia di costi o è in contrasto con la normativa vigente, si dovrà fare riferimento ai criteri generali di ripartizione stabiliti dall’articolo 1124 del Codice Civile.

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