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Amministratore del forumSe esiste una PEC inviata al Comune con la richiesta di assegnazione della matricola e quella ricevuta è stata utilizzata come riferimento per consentire le verifiche biennali, questo dimostra che l’impianto è stato denunciato, ma che l’iter amministrativo non è stato completato dall’ente. Non è quindi un abuso, ma una procedura rimasta sospesa.
La regolarizzazione è assolutamente possibile: sarà sufficiente presentare una nuova istanza al Comune o all’ente competente (ASL/ARPA), allegando copia della PEC già inviata a suo tempo, la ricevuta di consegna e le verifiche biennali effettuate in questi anni.
In questo modo si dimostra che l’impianto è sempre stato mantenuto in esercizio secondo la normativa, ma privo del numero identificativo per mancata risposta dell’ufficio.
Settembre 28, 2025 alle 8:34 am in risposta a: divisone spese ascensore manutenzione villetta bifamiliare #5863Forum Ascensore Admin
Amministratore del forumBuongiorno,
dal punto di vista giuridico, il punto chiave è che l’ascensore è accatastato come bene comune non censibile, quindi appartiene a entrambi i proprietari in proporzione alle quote delle parti comuni, indipendentemente dall’uso che ne viene fatto.Questo significa che, in assenza di un atto notarile che disciplini diversamente, la regola generale è quella prevista dal Codice Civile: tutti i comproprietari partecipano alle spese di manutenzione ordinaria e straordinaria, proporzionalmente ai millesimi o alle quote.
L’accordo verbale di esclusione non ha valore vincolante se non è stato formalizzato per iscritto e trascritto nei registri immobiliari. Per evitare di dover partecipare a spese future, esistono due strade.
La prima è un accordo formale con gli eredi con cui rinunci alla comproprietà dell’ascensore riconoscendolo come pertinenza esclusiva dell’unità al piano superiore, l’altra è predisporre una convenzione registrata in cui venga stabilito che tutte le spese, ordinarie e straordinarie, sono a carico esclusivo dell’unità del piano superiore.
Se nessuno di questi passaggi viene formalizzato, l’agenzia immobiliare ha ragione: tu, come comproprietaria formale, sei tenuta a contribuire. Per questo, ti conviene affrontare subito la questione con un atto scritto che disciplini chiaramente uso e spese dell’ascensore.
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Amministratore del forumBuongiorno,
un ascensore installato e collaudato regolarmente deve essere dotato di una matricola rilasciata dall’ente competente (generalmente l’ASL o l’ARPA a seconda della regione), che serve per l’iscrizione dell’impianto nel registro degli ascensori e per consentire le verifiche periodiche obbligatorie ogni due anni.Se a distanza di cinque anni non risulta assegnata alcuna matricola, molto probabilmente l’impianto non è mai stato registrato presso il Comune o l’ente di competenza, nonostante il collaudo iniziale.
La sanatoria è possibile, ma va regolarizzata attraverso una comunicazione formale al Comune in cui si trova l’edificio, allegando la dichiarazione di conformità rilasciata dall’installatore, il verbale di collaudo e tutta la documentazione tecnica prevista.
In alcuni casi, il Comune può applicare sanzioni amministrative per la mancata tempestiva denuncia dell’impianto, ma ciò non impedisce la regolarizzazione.
Settembre 26, 2025 alle 12:25 pm in risposta a: Negozi in condominio si oppongono ad installare ascensore per disabili #5855Forum Ascensore Admin
Amministratore del forumIl tema che sollevi è molto frequente nei condomini misti dove coesistono appartamenti e unità commerciali. La regola generale è che le spese relative all’ascensore, comprese quelle straordinarie, vanno ripartite tra tutti i condomini secondo i criteri stabiliti dall’articolo 1124 del Codice Civile.
Nel tuo caso, i negozi e il bar al piano terra devono contribuire alle spese di sostituzione dell’ascensore salvo che non esista un regolamento condominiale contrattuale (quindi sottoscritto al momento dell’acquisto) che li escluda espressamente.
La Cassazione si è più volte espressa chiarendo che l’esenzione dalle spese è ammissibile solo per locali con accesso indipendente e senza alcun collegamento interno al vano scale. Se invece esiste un accesso o se l’immobile fa comunque parte del corpo condominiale, l’obbligo di contribuzione rimane.
Quanto alle agevolazioni fiscali, il bonus barriere architettoniche 2025 è accessibile anche ai proprietari di locali commerciali, purché partecipino alla spes.
Settembre 25, 2025 alle 12:49 pm in risposta a: Appartamento con ingresso indipendente in condomino e spese barriere architetton #5845Forum Ascensore Admin
Amministratore del forumLa regola generale, è che le spese dell’ascensore si ripartiscono fra tutti i condomini perché l’impianto è considerato parte comune ai sensi dell’art. 1117 c.c. e serve all’intero edificio.
Tuttavia, la giurisprudenza ha riconosciuto che quando un appartamento al piano terra ha un ingresso totalmente indipendente e non trae alcuna utilità, né diretta né indiretta, dall’ascensore e dal vano scale, può essere escluso dalle relative spese, ma questa esclusione deve risultare chiara e comprovata.
In pratica, se l’appartamento non ha nemmeno un accesso secondario tramite scale e ascensore e non può in alcun modo usufruire dell’impianto, allora la nuova proprietaria potrebbe avere titolo per chiedere di non partecipare alle spese.
Però se esiste anche solo un collegamento potenziale alle parti comuni, o se il regolamento contrattuale del condominio prevede comunque la contribuzione di tutti i condomini, anche i proprietari del piano terra devono partecipare.
Settembre 25, 2025 alle 12:18 pm in risposta a: Appartamento con ingresso indipendente in condomino e spese barriere architetton #5839Forum Ascensore Admin
Amministratore del forumBuongiorno,
la questione che sollevi è molto comune nei condomini, soprattutto quando si parla di spese straordinarie legate all’ammodernamento o all’adeguamento dell’ascensore.L’articolo 1124 del Codice Civile, stabilisce che le spese per la manutenzione ordinaria e straordinaria dell’impianto ascensore vadano ripartite fra tutti i condomini in proporzione al valore millesimale e al piano di residenza, indipendentemente dal fatto che uno specifico condomino utilizzi o meno l’impianto.
Nel caso del tuo condominio, la nuova proprietaria del piano terra con ingresso indipendente non può sottrarsi alla contribuzione se l’impianto è già parte delle parti comuni e se l’intervento ha carattere di manutenzione straordinaria o di adeguamento normativo, come nel caso dell’adeguamento per la sicurezza e l’abbattimento delle barriere architettoniche.
Solo in situazioni particolari, ad esempio quando il regolamento contrattuale del condominio esclude espressamente i proprietari del piano terra dalle spese, o quando il bene comune non è materialmente a servizio di quelle unità, può configurarsi un’esenzione. Ma si tratta di eccezioni e devono essere chiaramente documentate.
Il fatto che l’ascensore risalga al 1988 e non sia mai stato aggiornato rende l’intervento non solo un’opera di miglioramento, ma un obbligo di adeguamento normativo, e dunque tutti i condomini devono partecipare alla spesa secondo i criteri previsti.
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Amministratore del forumBuongiorno,
installare un ascensore esterno in un edificio storico vincolato è possibile, perché la normativa italiana tutela il diritto all’accessibilità e all’eliminazione delle barriere architettoniche, anche in presenza di vincoli paesaggistici e architettonici.Nel tuo caso, è fondamentale la fase autorizzativa: serve una delibera condominiale approvata a maggioranza qualificata, una pratica edilizia presso il Comune, in genere una SCIA o permesso di costruire, e soprattutto il nulla osta della Soprintendenza ai sensi del Codice dei beni culturali.
Tuttavia i tempi sono lunghi. Complessivamente, tenendo conto di tutti i passaggi (progettazione, autorizzazioni, integrazioni, esecuzione e collaudi) è realistico prevedere un arco temporale totale di 6-12 mesi, salvo imprevisti o rallentamenti degli enti.
In edifici vincolati, la fase della Soprintendenza è spesso quella che può più facilmente allungare i tempi.Il bonus barriere architettoniche rappresenta un’opportunità concreta per coprire una quota significativa dell’investimento ma è necessario dimostrare che vi risiedono persone con problemi di mobilità riconosciuta.
Settembre 23, 2025 alle 9:01 am in risposta a: Sanatoria a seguito di richiesta numero di matricola tardiva #5614Forum Ascensore Admin
Amministratore del forumBuongiorno,
l’installazione di una piattaforma elevatrice, anche se finalizzata all’abbattimento delle barriere architettoniche, non rientra di norma tra le opere completamente libere, perché comporta modifiche strutturali ed esterne all’edificio. È vero che l’abbattimento delle barriere architettoniche è tutelato dalla legge (in particolare dalla L. 13/1989 e dal D.M. 236/1989) e gode di iter semplificati, ma non significa che l’installazione fosse esente da titolo edilizio.Nel tuo caso il Comune considera l’opera un abuso perché realizzata senza alcuna pratica edilizia, anche se l’obiettivo era nobile e legittimo. La soluzione è di regolarizzare la situazione tramite una sanatoria edilizia, dimostrando che la piattaforma rispetta i requisiti di sicurezza, le distanze e le normative in materia.
Ti consiglio di rivolgerti a un geometra, ingegnere o a chi ha installato l’impianto, per valutare se è possibile richiedere la sanatoria e metterti in regola.
Settembre 22, 2025 alle 10:52 am in risposta a: condominio 3 appartamenti manutenzione obbligatori #5607Forum Ascensore Admin
Amministratore del forumSì, la manutenzione periodica dell’ascensore è sempre obbligatoria per legge, indipendentemente dal numero di appartamenti presenti nel condominio o dalla frequenza di utilizzo, come dice il DPR 162/1999 e successive modifiche. La normativa prevede controlli regolari da parte di una ditta abilitata, con verifiche semestrali di funzionamento e manutenzione preventiva, oltre alle verifiche biennali effettuate dagli enti autorizzati.
Questo obbligo non dipende dall’intensità di utilizzo ma dalla necessità di garantire la sicurezza delle persone che lo utilizzano, perché anche un ascensore poco usato può presentare guasti o usura nel tempo.
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Amministratore del forumDi solito, per poter accedere ai contributi regionali o comunali per l’abbattimento delle barriere architettoniche, è necessario presentare la domanda e attendere l’esito prima di iniziare i lavori, perché in molti casi se l’intervento viene avviato prima della concessione ufficiale del contributo si rischia di perdere il diritto all’agevolazione. Ti consiglio di chiedere direttamente all’ufficio comunale competente se è possibile anticipare i lavori senza perdere il contributo.
Spero di averti aiutatoForum Ascensore Admin
Amministratore del forumUn ascensore che emette un fischio durante la corsa può indicare un problema di lubrificazione delle guide o delle funi, ma non va sottovalutato perché potrebbe anche essere il segnale di un’usura meccanica più seria.
In ogni caso il rumore anomalo non è normale e conviene richiedere al più presto l’intervento della ditta di manutenzione per verificare lo stato dell’impianto.Forum Ascensore Admin
Amministratore del forumBuonasera,
oltre al Bonus Barriere Architettoniche al 75%, in Piemonte è attivo anche il contributo regionale per l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati.
La domanda va presentata al Comune di residenza prima dell’avvio dei lavori e può coprire una parte importante della spesa, integrando così le detrazioni fiscali.Sulla scelta del modello, il montascale in piedi può essere effettivamente una soluzione meno ingombrante rispetto alla poltroncina e più adatta se tua mamma non utilizza la carrozzina, ma in un futuro se dovesse servire il montascale a poltroncina sarà necessario sostituire l’intero impianto e non solo fare qualche modifica. In termini di sicurezza è valido.
Per orientarti al meglio nella scelta ti consiglio di dare un’occhiata a questa pagina https://ascensoristi.com/ascensoristi-torino/
dove trovi riunite tutte le aziende e gli ascensoristi che operano nella provincia di Torino. È un buon punto di partenza perché ti permette di confrontare più ditte specializzate senza doverle cercare singolarmente, puoi chiamarle tu stesso o inserire la richiesta ed essere ricontattato tu direttamente.Settembre 18, 2025 alle 6:46 pm in risposta a: Amministratore cambia contratto mantenzione ascensosenza informare il condominio #5596Forum Ascensore Admin
Amministratore del forumIn un condominio l’amministratore ha specifici poteri e doveri che derivano dall’articolo 1130 del Codice Civile, tra cui la cura dell’ordinaria amministrazione e la gestione dei servizi comuni.
La manutenzione ordinaria dell’ascensore rientra sicuramente nelle sue competenze, tuttavia la sostituzione di un contratto di manutenzione con un altro non è sempre un atto neutro: se comporta semplicemente un rinnovo a condizioni uguali o migliori, l’amministratore può procedere autonomamente in quanto rientra nell’ambito della sua gestione ordinaria.
Se invece si tratta di un cambiamento sostanziale, come il passaggio a un contratto con costi più elevati, condizioni diverse o impegni pluriennali, la decisione esula dai poteri ordinari e dovrebbe essere sottoposta all’approvazione dell’assemblea condominiale.
Questo significa che un amministratore non può vincolare i condomini a un nuovo contratto oneroso o con clausole peggiorative senza convocare l’assemblea e ottenere una delibera con le maggioranze previste dalla legge.
Settembre 17, 2025 alle 1:34 pm in risposta a: Bonus barriere architettoniche, arresto al mezzo piano #5590Forum Ascensore Admin
Amministratore del forumBuongiorno,
la questione che solleva è molto importante perché riguarda uno dei requisiti fondamentali per accedere al bonus. Per poter beneficiare della detrazione del 75% prevista dal bonus barriere architettoniche per l’installazione di un ascensore, l’impianto deve essere conforme ai criteri di accessibilità e superare effettivamente le barriere presenti.
Nel caso che descrive, in cui l’ascensore possa arrivare al piano solo per i quarti piani mentre per gli altri debba fermarsi ai mezzi piani, il problema è che l’intervento non garantisce un’accessibilità completa all’intero edificio.
La normativa tende a considerare l’opera nella sua interezza e non per singola fermata: ciò significa che se il nuovo impianto non consente a tutti i residenti di raggiungere il piano senza dover superare barriere fisiche, l’intervento rischia di non rispettare i requisiti per il bonus.
Di conseguenza, non è detto che i soli condomini dei quarti piani possano usufruire della detrazione, proprio perché il progetto non realizza un’accessibilità universale, ma solo parziale. Questo potrebbe far decadere il diritto all’incentivo per l’intera spesa.
Per non perdere l’agevolazione, è consigliabile valutare soluzioni tecniche che consentano di arrivare a tutti i piani senza gradini, ad esempio prevedendo mini-rampette interne o soluzioni su misura per i mezzipiani.
Prima di deliberare l’intervento è opportuno richiedere un parere tecnico a un progettista specializzato in abbattimento barriere architettoniche e, se possibile, anche un interpello preventivo all’Agenzia delle Entrate per avere conferma ufficiale sull’ammissibilità della detrazione in presenza di fermate parziali.
Solo così si può evitare il rischio di investire una cifra importante senza poter accedere al beneficio fiscale.
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Amministratore del forumSe il tecnico ha dichiarato che l’ascensore è a norma ma l’impianto è privo di luce di emergenza e l’allarme non funziona correttamente, è lecito avere dei dubbi sulla reale conformità dell’ascensore rispetto alla normativa vigente.
In base alla normativa italiana e alle direttive europee applicabili agli ascensori, per essere considerato a norma, un impianto elevatore deve garantire il rispetto dei requisiti minimi di sicurezza, tra cui rientrano espressamente anche la presenza e il funzionamento della luce d’emergenza in cabina e del sistema di allarme bidirezionale per la chiamata di soccorso.
Questi elementi sono fondamentali per assicurare la sicurezza degli utenti in caso di blackout o malfunzionamenti. La mancanza di uno o entrambi questi dispositivi può comportare rischi significativi per le persone che si trovano all’interno dell’ascensore durante un’emergenza, e rappresenta una violazione degli obblighi previsti dal D.P.R. 162/99 e dalle normative tecniche UNI EN 81-20 e UNI EN 81-28.
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