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  • in risposta a: Quanto tempo serve per installare un montascale curvilineo #6105
    Forum Ascensore Admin
    Amministratore del forum

    Domanda molto interessante, soprattutto perché la differenza tra un montascale lineare e uno curvilineo personalizzato non è solo una questione estetica o di comfort, ma influisce in modo significativo su tempi di progettazione, costi e permessi.

    Nel caso di un montascale lineare, installato su una scala dritta senza curve o cambi di pendenza, i tempi sono generalmente molto rapidi: dal sopralluogo alla messa in funzione passano tra i 7 e i 15 giorni, a seconda della disponibilità del modello scelto.

    Diverso è il discorso per un montascale curvilineo o personalizzato. In questo caso, ogni binario viene prodotto su misura e la produzione in officina richiede normalmente tra le 4 e le 8 settimane, a seconda della complessità e del produttore. Il montaggio, poi, richiede da 2 a 4 giorni.

    Per quanto riguarda i permessi, la buona notizia è che nella maggior parte dei casi non serve alcuna concessione edilizia o SCIA, perché l’installazione del montascale rientra tra gli interventi di edilizia libera ai sensi del D.M. 2 marzo 2018.

    In ambito condominiale, invece, serve sempre la delibera assembleare a maggioranza semplificata, ma il condominio non può opporsi per motivi estetici o di opportunità se l’intervento è destinato a migliorare l’accessibilità (art. 2 Legge 13/1989).

    in risposta a: Si può installare un montascale anche su scale strette o curve? #6102
    Forum Ascensore Admin
    Amministratore del forum

    Ciao,
    Ti confermo subito che anche in spazi ridotti e con scale curve è spesso possibile installare un montascale.

    Non esiste una misura minima “assoluta” imposta dalla legge che vieti l’installazione, ma è necessario che, dopo l’intervento, resti uno spazio utile al passaggio pedonale di almeno 20-25 cm lungo tutta la scala.

    Per questo motivo, quando il vano è particolarmente stretto (come nel tuo caso, con 80 cm totali), la soluzione più praticabile è il montascale a poltroncina con guida personalizzata.

    I montascale a piattaforma per carrozzina, invece, richiedono una larghezza minima di almeno 90-100 cm e quindi non sono quasi mai compatibili con scale strette, a meno di interventi murari di adeguamento.
    Le poltroncine, invece, possono funzionare anche con scale curve e rampe irregolari.

    Per quanto riguarda l’installazione in condominio, l’intervento può essere sempre realizzato con una semplice delibera assembleare a maggioranza o, nei casi più urgenti, anche su richiesta del singolo interessato (art. 2 Legge 13/1989).

    Ti segnalo anche che sia i montascale a poltroncina che quelli a piattaforma beneficiano del Bonus Barriere Architettoniche, che prevede una detrazione del 75% o lo sconto diretto in fattura, riducendo molto il costo finale.

    Il mio consiglio è di richiedere un sopralluogo gratuito da una ditta specializzata per verificare la larghezza effettiva della scala e il raggio della curva, perché ogni caso è diverso. Sul sito Ascensoristi.com puoi trovare un elenco completo di installatori certificati della tua provincia e contattarli direttamente per avere preventivi e soluzioni personalizzate.

    in risposta a: Montascale a poltroncina o piattaforma? #6097
    Forum Ascensore Admin
    Amministratore del forum

    La scelta tra montascale a poltroncina e montascale a piattaforma dipende principalmente da due fattori: il tipo di esigenza motoria e lo spazio effettivamente disponibile lungo la scala.

    Entrambe le soluzioni permettono di superare barriere architettoniche, ma presentano differenze sostanziali in termini di ingombro, comfort, funzionalità e costi.

    Il montascale a poltroncina è la soluzione più diffusa nelle abitazioni private e nei condomìni con spazi ridotti. Si tratta di un impianto con una sedia motorizzata che scorre su una guida fissata alla parete o ai gradini. È ideale per chi riesce ancora a compiere brevi spostamenti in autonomia, perché richiede la capacità di sedersi e alzarsi.

    I principali vantaggi sono la compattezza e la facilità d’installazione: occupa poco spazio, non necessita di opere murarie invasive e può essere montato anche su scale strette o curve. È inoltre più economico rispetto a una piattaforma per carrozzina, con un costo medio compreso tra 2.500 e 6.000 euro a seconda della lunghezza e della complessità della scala. Anche la manutenzione è minima e i consumi energetici sono molto bassi.

    Il montascale a piattaforma, invece, è progettato per accogliere una carrozzina o un deambulatore. È la soluzione più indicata per persone con disabilità motoria totale o parziale che non possono abbandonare la sedia a rotelle.

    La piattaforma si apre e chiude automaticamente, e scorre lungo una guida simile a quella della poltroncina, ma più robusta. In termini di accessibilità è superiore, perché permette il movimento in totale autonomia e nel rispetto delle normative sulle barriere architettoniche (Legge 13/1989 e D.M. 236/1989).

    Il rovescio della medaglia è rappresentato dall’ingombro: la pedana, anche se pieghevole, richiede una scala larga almeno 90–100 cm per rispettare le distanze di sicurezza e consentire il passaggio pedonale. L’impianto è anche più costoso, mediamente tra 8.000 e 15.000 euro per un modello standard, e la manutenzione è più impegnativa.

    Per quanto riguarda gli incentivi fiscali, entrambi gli impianti rientrano nel Bonus Barriere Architettoniche, con detrazione fino al 75% della spesa e possibilità di sconto in fattura o cessione del credito.

    in risposta a: Ascensore presente ma inutilizzabile da persona disabile #6010
    Forum Ascensore Admin
    Amministratore del forum

    Sì, la tua situazione rientra pienamente tra i casi in cui il condominio può essere obbligato ad adottare misure per eliminare o ridurre le barriere architettoniche, anche se l’edificio è già dotato di ascensore.

    Il fatto che la fermata dell’impianto sia sfalsata di 60 cm rispetto all’ingresso dell’appartamento e renda impossibile l’accesso con la carrozzina costituisce infatti una barriera architettonica a tutti gli effetti, come definito dal D.M. 236/1989 e dalla Legge 13/1989, tuttora in vigore.

    Secondo la giurisprudenza, il diritto all’accessibilità prevale sull’interesse economico degli altri condomini, purché l’intervento non comporti modifiche strutturali eccessive o pregiudizi alla sicurezza dell’edificio.

    Nel tuo caso, il condominio non è automaticamente obbligato a finanziare per intero l’intervento, ma è tenuto a consentirlo e, se l’opera migliora la fruibilità generale dell’impianto, può essere chiamato a contribuire proporzionalmente. In genere, la spesa si ripartisce secondo i millesimi dell’ascensore (art. 1124 c.c.), salvo diversa delibera assembleare. sicurezza dell’edificio.

    Dal punto di vista economico, l’intervento potrebbe beneficiare del bonus barriere architettoniche, che consente una detrazione del 75% delle spese sostenute per l’adeguamento dell’impianto. Il bonus è utilizzabile anche per modifiche agli ascensori esistenti, come l’adeguamento del livello di fermata, l’ampliamento della cabina o la sostituzione della pulsantiera per renderla accessibile.

    Se l’assemblea si rifiutasse di approvare o impedisse i lavori, avresti comunque la possibilità di procedere a tue spese, previa comunicazione scritta, come previsto dall’articolo 2 della Legge 13/1989. In tal caso, il condominio non può opporsi, a meno che non dimostri un danno strutturale o una lesione grave al decoro dell’edificio.

    in risposta a: Vibrazioni dall’ascensore trasmesse nella mia camera da letto #6006
    Forum Ascensore Admin
    Amministratore del forum

    Buongiorno,
    sì, le vibrazioni e i rumori prodotti da un ascensore, anche se tecnicamente “funzionante”, possono configurare un disturbo anomalo della quiete domestica e rientrare tra i casi di immissioni intollerabili ai sensi dell’articolo 844 del Codice Civile. La legge, infatti, non si limita a verificare la regolarità tecnica dell’impianto, ma tutela anche il diritto al benessere abitativo e alla salubrità degli ambienti domestici.

    Le sentenze (ad esempio Cassazione civile n. 20895/2019 e n. 4219/2020) hanno stabilito che le immissioni acustiche e le vibrazioni provenienti da impianti condominiali, tra cui ascensori e centrali termiche, devono rispettare non solo le norme tecniche ma anche la quiete dei residenti.

    Da un punto di vista condominiale, l’amministratore non può liquidare la questione come “effetto collaterale accettabile”. L’ascensore è una parte comune (art. 1117 c.c.) e il condominio ha l’obbligo di mantenerlo in modo da non arrecare danno o disturbo ai singoli condomini.

    L’intervento tecnico più frequente consiste nel rinforzare o sostituire i supporti antivibranti del motore e del quadro di trazione, installare giunti elastici tra il telaio e la struttura portante oppure introdurre pannelli fonoisolanti nel vano corsa. Questi lavori non alterano la funzionalità dell’impianto e rientrano nel potere decisionale dell’assemblea condominiale, che deve deliberarli con le maggioranze previste per la manutenzione straordinaria (art. 1136 c.c.).

    I costi, sono a carico del condominio in proporzione ai millesimi di proprietà, poiché riguardano un impianto comune che serve tutti i condomini, indipendentemente da chi subisce il maggior disagio.

    Nel tuo caso, il primo passo concreto è far mettere agli atti del condominio la relazione tecnica fonometrica e vibrometrica che hai già ottenuto, chiedendo che venga protocollata ufficialmente e allegata al verbale della prossima assemblea. Questo obbligherà l’amministratore a trattare la questione come una possibile non conformità dell’impianto.

    La normativa tutela pienamente il tuo diritto a vivere in un ambiente confortevole.

    Forum Ascensore Admin
    Amministratore del forum

    Buongiorno,
    utilizzare un ascensore privo di collaudo definitivo e numero di matricola comunale non è regolare, e comporta responsabilità dirette per il costruttore, l’amministratore e lo stesso condominio.

    La normativa di riferimento è il D.P.R. 162/1999, aggiornato dal D.P.R. 23/2017, che disciplina l’installazione, la messa in esercizio e la manutenzione degli ascensori. In base all’articolo 12 del regolamento, ogni nuovo impianto deve essere denunciato al Comune prima della messa in esercizio, allegando la dichiarazione CE di conformità del costruttore e la documentazione tecnica dell’impianto.

    Solo dopo la denuncia, l’ente comunale assegna un numero di matricola, che certifica la regolare iscrizione dell’impianto e consente di avviare le verifiche periodiche biennali da parte di un organismo notificato. In mancanza di questo passaggio, il suo utilizzo non è autorizzato.

    Il fatto che l’ascensore sia conforme alla normativa europea (marchio CE) non sostituisce il collaudo amministrativo: la marcatura CE riguarda la conformità del prodotto ai requisiti di sicurezza, non la sua messa in servizio in un contesto specifico.

    È possibile procedere a una regolarizzazione a posteriori presentando oggi la denuncia di esercizio tardiva al Comune, allegando la documentazione tecnica originale, il manuale d’uso e manutenzione, la dichiarazione CE e il verbale di messa in servizio.

    Dal punto di vista delle responsabilità, fino al completamento del collaudo il condominio e l’amministratore si trovano in una posizione rischiosa. In caso di incidente o guasto, l’assicurazione condominiale potrebbe rifiutare il risarcimento, sostenendo che l’impianto non era in regola con gli obblighi di legge.

    Inoltre, in caso di controlli o segnalazioni, il Comune può disporre la sospensione immediata dell’impianto e comminare sanzioni amministrative sia al costruttore sia al condominio per uso non autorizzato.

    In termini pratici, la strada più corretta è incaricare subito un organismo di ispezione notificato (TÜV, IMQ, Bureau Veritas, Italcert, ecc.) per una verifica straordinaria di conformità e un sopralluogo tecnico. Il costo è limitato, ma consente di chiarire lo stato reale dell’impianto e capire se si può procedere direttamente alla denuncia tardiva.

    Sotto il profilo dei rischi, il pericolo maggiore non è tanto la sanzione amministrativa quanto la responsabilità civile in caso di infortunio.

    Forum Ascensore Admin
    Amministratore del forum

    Il tuo caso è molto interessante e tocca un punto delicato in materia di servitù condominiali e di diritto d’uso su beni comuni, in particolare quando si parla di ascensori condivisi tra edifici diversi.

    La risposta, in breve, è che la sostituzione dell’ascensore è perfettamente legittima, anche se esiste una servitù di passaggio verticale a favore di un altro stabile, ma il condominio deve assicurare che il diritto del fabbricato servito non venga sostanzialmente compromesso.

    Tuttavia, questo non significa che l’impianto debba rimanere identico nella configurazione originaria: la legge e la giurisprudenza ammettono modifiche o aggiornamenti tecnici, purché non si elimini o renda inutilizzabile il diritto riconosciuto.

    La giurisprudenza, infatti, si è espressa più volte in questo senso: la Corte di Cassazione (sentenze n. 7938/2017 e n. 30638/2018) ha stabilito che l’ammodernamento o la sostituzione di un ascensore condominiale, anche con modifiche strutturali, non costituisce violazione di servitù o innovazione lesiva se è giustificato da motivi di sicurezza, efficienza o adeguamento normativo.

    Nel tuo caso, il punto chiave è l’estensione della servitù di ascensore. Se l’accordo stipulato 30 anni fa — o trascritto nei registri immobiliari — definisce in modo esplicito che il fabbricato adiacente ha diritto di accesso e di fermata a un determinato piano, allora quel diritto va rispettato nella sostanza, ma può essere esercitato anche in modo diverso se l’impianto non consente più la stessa configurazione tecnica.

    In altre parole, la servitù non impone la conservazione materiale dell’impianto, ma garantisce la possibilità di fruire di un servizio equivalente. Per questo motivo, se il nuovo ascensore non può più fermarsi a quel piano intermedio per ragioni tecniche, il condominio ha il diritto di procedere con la sostituzione, purché offra una soluzione alternativa ragionevole, come la creazione di un accesso modificato o di una nuova fermata compatibile.

    L’unico limite è che non si neghi completamente il godimento del diritto al beneficiario della servitù, a meno che ciò non sia tecnicamente impossibile e si dimostri che l’intervento è necessario per ragioni di pubblica sicurezza o conformità alle leggi.

    Forum Ascensore Admin
    Amministratore del forum

    Buongiorno,
    partendo dal punto centrale: l’installazione di un ascensore in un edificio con destinazioni d’uso diverse è pienamente legittima, a condizione che l’intervento sia qualificato come opera volta all’abbattimento delle barriere architettoniche.

    Sul piano tecnico-amministrativo, la tipologia di titolo edilizio dipende dal tipo di intervento. Nel tuo caso, comporta opere strutturali, serve una SCIA o un permesso di costruire vero e proprio, soprattutto in zona a vincolo paesaggistico o se l’edificio è classificato come produttivo nel piano urbanistico.

    Dal punto di vista condominiale, in base all’articolo 1102 e all’articolo 1120 del codice civile, un condomino può installare a proprie spese un impianto per superare barriere architettoniche, anche contro il dissenso degli altri, purché non danneggi le parti comuni né impedisca agli altri il pari uso. Inoltre, la legge 13/1989 e la sentenza della Corte di Cassazione n. 7938/2017 hanno stabilito che le opere destinate a eliminare barriere architettoniche non possono essere vietate, salvo impedimenti tecnici gravi o comprovati motivi di sicurezza.

    Sui vincoli strutturali e antincendio, occorre verificare con un tecnico abilitato che il vano o la struttura esterna rispettino le norme del D.M. 3 agosto 2015 (Codice di prevenzione incendi) e le specifiche tecniche del D.P.R. 162/1999 sugli ascensori, in particolare in relazione a vie di esodo e materiali ignifughi.

    Per quanto riguarda le agevolazioni fiscali, puoi stare tranquillo: il bonus barriere architettoniche 2025 (75%) è applicabile anche a edifici a destinazione d’uso mista, purché l’intervento riguardi la parte residenziale o sia finalizzato a consentire l’accesso a un’abitazione privata.

    Ti consiglio di far redigere una relazione tecnica di fattibilità da un professionista esperto in pratiche edilizie e accessibilità: servirà per capire quale titolo edilizio presentare e per tutelarti in caso di opposizioni. Se il Comune conferma verbalmente che “la pratica non è semplice”, chiedi sempre una risposta scritta o un parere tecnico formale, anche tramite PEC, così da avere un documento da utilizzare in caso di contenzioso o per dimostrare la tua buona fede nel richiedere l’intervento.

    Forum Ascensore Admin
    Amministratore del forum

    Buongiorno,
    In casi come il tuo, la distinzione chiave è tra il semplice “permesso d’uso” e una vera servitù di passaggio o di utilizzo, che deve essere formalmente costituita e trascritta nei registri immobiliari per essere opponibile ai successivi proprietari.

    Se l’accordo originario tra il costruttore e il vecchio proprietario dell’appartamento esterno non è mai stato trascritto, oggi il nuovo proprietario non può vantare un diritto reale di servitù, ma solo un eventuale diritto personale derivante da quell’accordo, che però si estingue con il cambio di titolarità.

    In altre parole, l’uso dell’ascensore da parte di quell’unità oggi non è giuridicamente fondato, a meno che non venga dimostrato che nel tempo si sia formata una servitù per destinazione del padre di famiglia o per usucapione, il che richiederebbe prove concrete di un uso continuo per almeno 20 anni, riconosciuto da tutto il condominio.

    Nel tuo caso, visto che l’ascensore è stato installato nel 2004 e il diritto di utilizzo non è stato trascritto, si è probabilmente ancora entro un arco temporale che non consente di configurare l’usucapione.

    Di conseguenza, il condominio ha pieno diritto di regolamentare o sospendere l’uso dell’impianto da parte di chi non fa parte della compagine condominiale. Questo vale a maggior ragione perché l’accesso secondario comporta implicazioni di sicurezza e responsabilità: in caso di incidente o di guasto, l’assicurazione del condominio potrebbe non coprire danni a persone estranee che utilizzano l’impianto senza un titolo formale.

    Dal punto di vista pratico, il condominio può deliberare in assemblea una presa di posizione chiara: o si procede alla formalizzazione di una convenzione d’uso con il proprietario esterno, che disciplini in modo scritto il diritto di accesso e la ripartizione delle spese, oppure si dispone la chiusura o la limitazione dell’accesso secondario.

    Se il proprietario dell’unità adiacente si rifiuta di contribuire alle spese ma continua a utilizzare l’ascensore, il condominio ha due strade: inviare una diffida formale tramite avvocato, oppure avviare un ricorso al giudice civile per far dichiarare l’illegittimità dell’uso e ottenere la rimozione dell’accesso abusivo.

    Forum Ascensore Admin
    Amministratore del forum

    Buongiorno,
    dal punto di vista legale, un ascensore rimosso non perde la sua natura di bene condominiale se il vano e le parti tecniche sono ancora presenti e non sono stati riconvertiti in spazi privati. La delibera assembleare che ne ha disposto la rimozione 15 anni fa non ha valore di “rinuncia definitiva”, ma semplicemente ha sancito una scelta dettata dalle circostanze.

    Oggi, se un gruppo di condomini propone il ripristino, è possibile deliberare nuovamente in assemblea: non serve l’unanimità, ma la maggioranza qualificata prevista dall’art. 1120 del Codice Civile, che disciplina le innovazioni condominiali. Nel caso di installazione o reinstallazione di ascensori, la giurisprudenza è ormai consolidata nel riconoscere che si tratta di un’opera finalizzata all’abbattimento delle barriere architettoniche, quindi basta la maggioranza dei partecipanti, senza necessità del consenso unanime.

    Sul piano tecnico, la presenza del vecchio vano è un vantaggio, perché consente di riutilizzare uno spazio già esistente senza dover aprire nuove volumetrie. Naturalmente, trattandosi di un edificio anni ’50, sarà indispensabile un progetto strutturale con verifica statica, ma l’iter edilizio sarà più semplice rispetto a una nuova costruzione.

    Chi ha acquistato un appartamento quando l’ascensore non esisteva più mantiene comunque il diritto di chiedere la reinstallazione, perché la legge tutela l’accessibilità anche a favore dei nuovi condomini. E’ sbagliato dire che “chi ha comprato sapeva già che non c’era l’impianto” e quindi non può pretendere nulla.

    Sul fronte delle agevolazioni fiscali, resta attivo il bonus barriere architettoniche al 75%, che copre non solo le nuove installazioni ma anche gli interventi di adeguamento o ripristino degli impianti.

    Il fatto che l’ascensore sia stato dismesso in passato non esclude la possibilità di detrazione, a condizione che il nuovo impianto rispetti i requisiti di accessibilità per persone con disabilità e anziani previsti dal DM 236/1989.

    Forum Ascensore Admin
    Amministratore del forum

    La tua è una situazione molto delicata ma purtroppo non rara negli edifici costruiti in zone particolari o con soluzioni progettuali “di fortuna” come spesso accadeva negli anni ’70-’80.

    In linea generale, se l’ascensore è stato installato come impianto condominiale e tutti i condomini hanno sempre pagato regolarmente le spese di manutenzione, il proprietario non può arbitrariamente impedirne l’uso o chiudere una fermata, perché si tratta di un bene comune al servizio dell’intero edificio.

    Anche se il corridoio o il locale tecnico ricadono catastalmente nella sua proprietà, il fatto che per decenni sia stato consentito l’accesso configura una servitù di fatto, che può essere fatta valere in giudizio come servitù per destinazione del padre di famiglia (se l’opera è nata al momento della costruzione) o addirittura come servitù per usucapione se l’utilizzo è stato continuo, pacifico e ininterrotto per oltre vent’anni.

    In questo senso, il comportamento del nuovo proprietario appare illegittimo, perché l’uso del vano ascensore non può essere limitato unilateralmente. È quindi possibile per il condominio agire legalmente, chiedendo un provvedimento d’urgenza per riaprire immediatamente l’accesso e, intraprendere un giudizio ordinario per accertare l’esistenza della servitù condominiale.

    Non è necessario che esista un atto scritto: la giurisprudenza riconosce spesso che l’uso protratto nel tempo di un passaggio, o di una fermata di ascensore che attraversa proprietà private, legittima la tutela dei condomini che ne hanno fruito.

    In casi simili, spesso si risolve con una trattativa, riconoscendo formalmente la servitù con atto notarile e registrazione nei registri immobiliari, così da evitare ulteriori contestazioni. Tuttavia, se il proprietario rimane fermo sulla sua posizione, l’unica via è l’azione legale.

    Forum Ascensore Admin
    Amministratore del forum

    Buongiorno,
    la tua situazione rientra in quello che il Codice Civile definisce “condominio minimo”, cioè un edificio composto da più proprietari (anche solo due) che condividono parti comuni come scale, tetto e impianti.

    Anche se non avete mai nominato un amministratore o redatto tabelle millesimali, di fatto siete già un condominio ai sensi della legge, perché basta la comproprietà di beni comuni per far scattare la disciplina condominiale.

    Questo significa che le decisioni relative alle parti comuni, come la scala dove dovrebbe passare la piattaforma elevatrice, devono essere prese secondo le regole del condominio e non più soltanto con accordi verbali.

    Per installare un ascensore o un mini elevatore interno non è richiesta l’unanimità dei proprietari, ma la maggioranza qualificata prevista dall’art. 1120 del Codice Civile: l’assemblea può approvare con la maggioranza dei partecipanti e almeno la metà dei millesimi.

    Nel tuo caso, non avendo ancora tabelle millesimali, sarebbe necessario predisporle tramite un tecnico (geometra o ingegnere), perché servono a stabilire i pesi delle votazioni e la ripartizione delle spese. Senza tabelle, il criterio che state usando del 50% a testa non è conforme alla legge e rischia di complicare ulteriormente il problema.

    La tua disabilità, riconosciuta con la legge 104, ti dà un diritto oggettivo a richiedere l’eliminazione delle barriere architettoniche, tutelato anche dall’articolo 2 della legge 13/1989 e dal D.M. 236/1989.

    Costituire formalmente un condominio minimo, situazione comune in piccoli edifici degli anni ’50-’60, sarebbe il primo passo utile: con la nomina di un amministratore (anche non obbligatoria, ma consigliata), la redazione delle tabelle millesimali e una delibera regolare, avresti una base legale solida.

    in risposta a: Ascensore bloccato da normativa antisismica: come possiamo intervenire? #5931
    Forum Ascensore Admin
    Amministratore del forum

    Buongiorno,
    il tema che sollevi è molto delicato perché tocca due aspetti strettamente collegati: la sicurezza sismica e l’abbattimento delle barriere architettoniche.

    Nel tuo caso il tecnico ha perfettamente chiarito il punto centrale: realizzare un vano ascensore interno in un condominio degli anni ’60, privo di adeguamento antisismico e situato in zona sismica 2, comporta inevitabilmente un’interferenza con le strutture portanti. .

    Per rispondere alle tue domande: sì, nella maggior parte dei casi per inserire un vano interno che incida sulle strutture portanti occorre almeno un progetto antisismico generale e l’autorizzazione sismica da parte del Genio Civile, che difficilmente rilascia pareri favorevoli se non c’è un adeguamento o un miglioramento dell’intero fabbricato.

    Deroghe vere e proprie non esistono, anche se talvolta i progettisti riescono a studiare soluzioni alternative con mini-ascensori che non richiedono demolizioni importanti, ma si tratta di casi molto limitati e sempre da valutare con perizia ingegneristica.

    L’ascensore esterno, invece, viene generalmente considerato una struttura indipendente. Deve comunque rispettare le norme antisismiche perché è un’opera ancorata al suolo e collegata all’edificio, ma essendo costruito in acciaio con proprie fondazioni e telai può essere autorizzato senza dover intervenire sull’intero condominio.

    Capisco la frustrazione di trovarti di fronte a costi più alti, ma se vuoi sfruttare il bonus barriere architettoniche la strada più percorribile resta quella di un ascensore esterno.

    in risposta a: Matricola ascensore #5919
    Forum Ascensore Admin
    Amministratore del forum

    Buongiorno,
    nessun problema, sono qui per aiutare.

    In questi casi il punto centrale non è tanto la PEC inviata in passato, ma lo stato attuale dell’impianto e la possibilità di regolarizzarlo.

    È sempre possibile procedere oggi con una nuova richiesta di assegnazione della matricola all’Ufficio comunale competente, allegando tutta la documentazione disponibile.

    In genere i Comuni permettono di regolarizzare gli impianti anche a distanza di anni, purché siano in regola sotto il profilo tecnico e della sicurezza.

    Ti consiglio di presentare subito una nuova istanza protocollata, meglio se tramite PEC indirizzata all’ufficio specifico che si occupa degli impianti elevatori, oppure direttamente tramite sportello. In questo modo puoi dimostrare la volontà di regolarizzare la posizione.

    Forum Ascensore Admin
    Amministratore del forum

    Buongiorno,
    il danno causato dalle infiltrazioni, se legato a un difetto costruttivo del vano, non può più essere imputato al costruttore visto che la ditta non esiste più e non è possibile rivalersi su di essa.

    L’assicurazione ha ragione a rifiutare il risarcimento, perché le polizze condominiali coprono eventi accidentali e non vizi originari dell’opera. Pertanto, la responsabilità ricade sul condominio in quanto proprietario collettivo della struttura.

    Per quanto riguarda la ripartizione delle spese, la giurisprudenza è chiara: le spese di manutenzione straordinaria dell’ascensore e del vano esterno che lo ospita sono a carico di tutti i condomini, anche di quelli che abitano ai piani bassi o non utilizzano l’impianto.

    I danni interni agli appartamenti e ai pianerottoli colpiti dalle infiltrazioni, invece, restano comunque di competenza del condominio, che dovrà farsene carico e poi eventualmente rivalersi contro eventuali responsabili se emergessero in seguito perizie tecniche più dettagliate. Non è possibile chiamare in causa solo chi ha deliberato l’intervento anni fa, perché la responsabilità è oggi del condominio nel suo insieme.

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