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Domande e Risposte sul mondo degli elevatori

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    Amministratore del forum

    Buonasera Francecsco,
    Quando un’assemblea condominiale delibera l’installazione di un ascensore con la maggioranza prevista dalla legge, quella decisione diventa vincolante per tutti i condomini, anche per coloro che inizialmente hanno dato il proprio consenso e successivamente desiderano ritirarsi. In base alla normativa condominiale italiana, e in particolare agli articoli 1120 e 1136 del Codice Civile, se l’intervento è stato regolarmente approvato e tu, come condomino, hai partecipato alla votazione esprimendo parere favorevole, risulti a tutti gli effetti vincolato alla delibera.

    Il fatto che, a distanza di mesi, i lavori per l’installazione dell’ascensore non siano ancora iniziati non incide sulla validità della delibera. I ritardi dell’impresa incaricata o di chi gestisce l’intervento non costituiscono motivo sufficiente per svincolarsi dagli obblighi economici derivanti dalla delibera condominiale. Una volta che un’opera viene approvata con la corretta maggioranza e tu hai dato il tuo assenso, l’impegno economico che ne deriva diventa obbligatorio per legge, salvo rare eccezioni che devono essere giustificate e legalmente sostenibili.

    Inoltre, non esistono disposizioni che consentano a un condomino di revocare unilateralmente la propria adesione dopo che la delibera è stata adottata, a meno che non intervengano elementi gravi e comprovabili che rendano il contributo economicamente insostenibile in modo oggettivo, come ad esempio una condizione di grave difficoltà economica certificata, che però dovrebbe essere valutata caso per caso e, comunque, sottoposta a giudizio.

    Se ti rifiuti di pagare la tua quota di partecipazione ai costi deliberati, il rischio concreto è quello di un’azione legale da parte del condominio nei tuoi confronti. Il condominio può ottenere un decreto ingiuntivo, quindi avviare una procedura esecutiva per il recupero delle somme dovute, con conseguente aggravio di spese legali e interessi. Anche l’avvocato che hai contattato ti ha probabilmente confermato l’impossibilità di revocare l’obbligo, proprio per la forza vincolante delle delibere condominiali regolarmente approvate.

    Capisco perfettamente il tuo disagio, soprattutto se la tua disponibilità economica è cambiata nel tempo, ma purtroppo il sistema condominiale si basa su regole che tutelano la collettività e la certezza delle decisioni assunte in assemblea. Il consiglio più realistico, in questa fase, è cercare un accordo con l’amministratore o con l’assemblea per dilazionare il pagamento in modo più sostenibile, magari concordando un piano di rateizzazione più lungo o posticipando i pagamenti. Anche se non puoi sottrarti all’impegno, puoi cercare una soluzione che riduca l’impatto economico nel breve termine.

    in risposta a: Appartamento casa vacanza paga interamente le spese ascensore? #3988
    Forum Ascensore Admin
    Amministratore del forum

    La ripartizione del costo dell’energia elettrica dell’ascensore in un condominio segue regole specifiche stabilite dal Codice Civile e dal regolamento condominiale, con criteri che generalmente non dipendono dalla frequenza di utilizzo effettivo del singolo condomino.

    Secondo l’articolo 1124 del Codice Civile, le spese dell’ascensore devono essere suddivise tra i condomini in due parti: una in base ai millesimi di proprietà, che rappresentano la quota dell’immobile rispetto all’intero edificio, e l’altra in base all’altezza del piano da terra, il che significa che gli appartamenti situati ai piani superiori pagano una quota maggiore rispetto a quelli ai piani inferiori.

    Nel tuo caso, anche se il tuo appartamento viene utilizzato solo occasionalmente e per brevi soggiorni, questo non incide automaticamente sulla ripartizione dei costi dell’energia elettrica dell’ascensore, poiché il criterio adottato non si basa sull’uso effettivo ma sull’uso potenziale. Di conseguenza, anche se utilizzi l’ascensore meno frequentemente rispetto agli altri condomini che vivono stabilmente nell’edificio, sei comunque tenuto a contribuire alla spesa come stabilito dalle tabelle millesimali o dal regolamento condominiale.

    Tuttavia, se il regolamento prevede una ripartizione basata su un contatore di consumo separato, che permette di determinare l’effettiva energia consumata da ciascun utente o da ciascun piano, allora potrebbe esserci un margine per rivedere la suddivisione delle spese. In alternativa, potresti proporre all’assemblea condominiale di adottare un sistema di contabilizzazione che tenga conto dell’utilizzo reale, ma ciò richiederebbe il consenso della maggioranza dei condomini.

    Forum Ascensore Admin
    Amministratore del forum

    Buonasera Eliana,
    Grazie per le parole di apprezzamento.
    La suddivisione delle spese di manutenzione dell’ascensore in un condominio segue le regole stabilite dal Codice Civile, in particolare dall’articolo 1124, che prevede che i costi siano ripartiti in parte in base ai millesimi di proprietà e l’altezza del piano. In un condominio con un sottotetto condominiale adibito a stenditoio comune, utilizzato da tutti i condomini, inclusi quelli del piano terra, l’utilizzo dell’ascensore risulta effettivamente maggiore rispetto a un condominio in cui l’ultimo piano non ha alcuna funzione d’uso condiviso.

    La questione principale riguarda l’equa ripartizione delle spese di manutenzione, considerando che l’ascensore viene impiegato da tutti i residenti, compresi quelli del piano terra, per raggiungere il sottotetto. Normalmente, nelle tabelle millesimali, i condomini che abitano ai piani superiori sostengono una quota maggiore delle spese dell’ascensore rispetto a chi vive ai piani bassi. Tuttavia, nel caso specifico, il sottotetto adibito a stenditoio comporta un utilizzo comune dell’ascensore anche da parte di chi solitamente avrebbe un carico inferiore di spesa.

    Una soluzione equa sarebbe quella di adeguare le tabelle millesimali o di modificare il regolamento condominiale, prevedendo che tutti i condomini contribuiscano in misura proporzionata all’uso effettivo dell’ascensore. Questo potrebbe avvenire attraverso un ricalcolo delle quote di ripartizione, in modo che i residenti del piano terra, che utilizzano l’ascensore per accedere al sottotetto, partecipino con una quota maggiore.

    Se l’attuale criterio di ripartizione non tiene conto di questa situazione, come mi sembra di capire, puoi proporre una modifica in assemblea condominiale, portando come argomentazione il fatto che l’utilizzo dell’ascensore da parte di tutti i condomini, indipendentemente dal piano di residenza, giustifica un’adeguata revisione delle quote.

    Se l’assemblea condominiale rifiutasse la revisione delle spese, potresti valutare di ricorrere a un’azione legale, ma è sempre preferibile cercare una soluzione condivisa con gli altri condomini, supportata da una consulenza tecnica che possa fornire una base oggettiva per la richiesta di revisione delle quote.

    in risposta a: RIPARTZIONE SPESE ASCENSORE PER PIANO #3954
    Forum Ascensore Admin
    Amministratore del forum

    Buonasera,
    La ripartizione delle spese condominiali relative all’ascensore, alla pulizia e all’illuminazione delle scale segue criteri stabiliti dal regolamento di condominio e dalle tabelle millesimali. In generale, il criterio di suddivisione delle spese per l’ascensore tiene conto sia dell’altezza del piano che del valore millesimale delle singole unità abitative, mentre la ripartizione delle spese di pulizia e illuminazione delle scale può seguire principi diversi a seconda di quanto stabilito dal condominio.

    Per quanto riguarda le spese di pulizia e illuminazione delle scale, la suddivisione più equa dovrebbe basarsi su un criterio che tenga conto dell’effettiva fruizione degli spazi comuni e della presenza di un numero maggiore o minore di unità su ciascun pianerottolo. Se il regolamento condominiale prevede che le spese siano ripartite per piano e poi suddivise tra le unità presenti su quel livello, è possibile che nel caso del primo piano i costi siano più alti per ciascun appartamento, perché il numero totale di unità è inferiore rispetto agli altri piani.

    Se ritieni che la ripartizione attuale sia ingiusta, puoi proporre una revisione delle tabelle millesimali o richiedere una modifica al regolamento condominiale, ma questo deve essere discusso e approvato in assemblea condominiale con le maggioranze previste dalla legge.
    In sintesi, il criterio attuale di ripartizione potrebbe non essere il più equo ma sembra corretto, nonostante penalizza gli appartamenti del primo piano rispetto a quelli situati ai piani superiori. La soluzione migliore è approfondire il regolamento condominiale, verificare le tabelle millesimali e portare la questione in assemblea per trovare un metodo di ripartizione più equo che tenga conto dell’effettivo utilizzo delle parti comuni e della distribuzione delle unità abitative su ogni piano.

    Forum Ascensore Admin
    Amministratore del forum

    La ripartizione delle spese condominiali per la pulizia delle scale e l’utilizzo dell’ascensore è regolata dal regolamento di condominio e dalle tabelle millesimali approvate dall’assemblea. Nel tuo caso, vivendo in un appartamento su due livelli con due ingressi distinti sulle scale condominiali, è comprensibile chiedersi se sia corretto pagare due quote separate, considerando che l’unità abitativa è unica e occupata da un solo condomino.

    Il criterio generalmente adottato per la ripartizione delle spese delle scale e dell’ascensore si basa sui millesimi di proprietà e sull’altezza del piano. Se nel regolamento condominiale o nelle tabelle millesimali l’unità è registrata con due accessi indipendenti e contribuisce per entrambi alla suddivisione delle spese, l’addebito di due quote potrebbe essere giustificato. Questo accade spesso quando un’unità su due livelli è stata originariamente concepita come due appartamenti distinti, successivamente accorpati in un’unica proprietà, ma ancora considerati separatamente nelle tabelle millesimali.

    Tuttavia, se l’appartamento è un’unica unità abitativa e viene abitato da un solo inquilino, sarebbe più equo pagare una sola quota, basata sull’ingresso effettivamente utilizzato o su quello con la maggiore incidenza nei millesimi. Un criterio equo potrebbe essere quello di attribuire la quota relativa al piano superiore, se questa è più alta, escludendo la doppia contribuzione che potrebbe risultare eccessiva rispetto all’effettivo utilizzo delle parti comuni.

    Per verificare se il doppio addebito è corretto, è consigliabile esaminare le tabelle millesimali e il regolamento condominiale. Se questi documenti confermano la presenza di due unità distinte dal punto di vista della ripartizione delle spese, allora il contributo doppio è legittimo. In caso contrario, si può richiedere una revisione in assemblea condominiale, proponendo una modifica della ripartizione che tenga conto dell’uso effettivo delle parti comuni.

    Se ritieni che l’attuale suddivisione sia ingiusta, puoi presentare una richiesta formale all’amministratore condominiale, evidenziando la particolarità del tuo caso e chiedendo una revisione della ripartizione delle spese. Se l’assemblea non dovesse accogliere la richiesta, potresti valutare un ricorso presso un giudice di pace, supportato da un’analisi tecnica delle tabelle millesimali e dal parere di un esperto in diritto condominiale.

    In sintesi, il pagamento di due quote per la pulizia delle scale e l’ascensore può essere legittimo se il condominio considera il tuo appartamento come due unità distinte, ma potrebbe essere rivisto in base all’effettivo utilizzo delle parti comuni. Una verifica del regolamento condominiale e delle tabelle millesimali è il primo passo per chiarire la situazione e, se necessario, proporre una modifica più equa della ripartizione delle spese.

    Forum Ascensore Admin
    Amministratore del forum

    L’installazione di un montascale in condominio per il superamento di barriere architettoniche è un diritto riconosciuto dalla normativa italiana, specialmente quando vi sono persone con disabilità certificate. La situazione che descrivi, in cui tua madre ha subito una frattura e ha difficoltà a salire le scale, rientra pienamente nei casi in cui è necessario garantire un accesso adeguato agli spazi comuni. La presenza di sette gradini che impediscono il raggiungimento dell’ascensore rappresenta un ostacolo significativo per la mobilità e deve essere affrontata con soluzioni conformi alla legge.

    Nel tuo caso, la realizzazione di una rampa non è fattibile a causa di una pendenza superiore ai limiti normativi, come indicato dal D.M. 236/1989, che stabilisce requisiti precisi per le pendenze ammesse. La scelta più indicata, dunque, è l’installazione di un montascale, che può essere a poltroncina o a pedana, con costi che variano dai 3.500 euro ai 7.000 euro a seconda del modello scelto. Il montascale a pedana sarebbe la soluzione più inclusiva, consentendo di trasportare la carrozzina senza bisogno di trasferimenti, ma il costo più elevato rappresenta un ostacolo economico.

    Per quanto riguarda l’approvazione dell’assemblea condominiale, la legge prevede che gli interventi per l’eliminazione delle barriere architettoniche possano essere deliberati con una maggioranza qualificata, ovvero con almeno la metà dei millesimi dell’edificio (Legge 13/1989). Tuttavia, se i condomini non partecipano o si oppongono, hai comunque la possibilità di procedere in autonomia senza il loro consenso, purché l’intervento non alteri la sicurezza e la stabilità dell’edificio. Il costo dell’installazione, in questo caso, verrebbe sostenuto interamente da te o da chi ne usufruisce, ma senza vincoli da parte dell’assemblea.

    Un altro aspetto fondamentale riguarda i finanziamenti statali. Esistono agevolazioni come il Bonus Barriere Architettoniche 75%, che consente di detrarre fino al 75% della spesa sostenuta per l’installazione di dispositivi per la mobilità, inclusi i montascale. Questo incentivo riduce significativamente l’investimento iniziale, rendendo l’opera più sostenibile dal punto di vista economico. Inoltre, alcuni contributi regionali e comunali potrebbero coprire parte della spesa, quindi è consigliabile verificare con il proprio Comune di residenza l’eventuale disponibilità di fondi dedicati.

    Per quanto riguarda la residenza di tua madre, la normativa sui contributi per le barriere architettoniche specifica che il richiedente deve avere la residenza nell’immobile in cui viene eseguito l’intervento. Tuttavia, se tua madre dimora stabilmente con te e riceve assistenza continuativa, potresti presentare una documentazione che attesti la sua situazione, verificando con il Comune o l’ASL se può comunque beneficiare delle agevolazioni previste.

    Infine, in merito alla tipologia di montascale finanziabile, il D.M. 236/1989, all’articolo 8.1.13, specifica che le soluzioni adottate devono garantire la massima accessibilità. Sebbene la pedana sia la scelta ideale, non è escluso che anche un montascale a poltroncina possa essere accettato se ritenuto sufficiente per rispondere alle esigenze di mobilità della persona disabile. Per evitare problemi, ti consiglio di consultare un tecnico specializzato o un’associazione che si occupa di diritti delle persone con disabilità, così da ottenere un parere professionale sulla conformità dell’intervento.

    Dal punto di vista pratico, la soluzione migliore è procedere con un’ulteriore richiesta in assemblea, magari supportata da un parere tecnico e dalla documentazione sui contributi disponibili, per cercare di convincere gli altri condomini a partecipare alla spesa. Se ciò non fosse possibile, potresti comunque procedere autonomamente, sfruttando i bonus fiscali per ridurre l’impatto economico. L’importante è raccogliere tutta la documentazione necessaria per accedere alle agevolazioni e verificare con gli enti competenti la possibilità di ottenere ulteriori contributi per l’abbattimento delle barriere architettoniche.

    in risposta a: Subentrare nella proprietà di un ascensore privato in condominio #3872
    Forum Ascensore Admin
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    La valutazione di un ascensore installato 13 anni fa, in particolare quando inizialmente realizzato e finanziato solo da alcuni condomini, deve essere effettuata con criteri che tengano conto sia del valore attuale dell’impianto sia delle modalità di ripartizione delle spese per l’inclusione di nuovi utenti. L’ascensore, essendo stato costruito esclusivamente dai condomini dei piani terzo, quarto e quinto, è stato considerato a tutti gli effetti un impianto privato e non condominiale, almeno fino al momento in cui altri condomini hanno manifestato l’intenzione di utilizzarlo.

    Per determinare correttamente il valore dell’ascensore e definire la quota di partecipazione per i nuovi utenti, l’utilizzo del preventivo originale come base di calcolo presenta alcune criticità. Il costo iniziale di 80.000 euro risale al 2012 e includeva una detrazione fiscale del 50%, che ha ridotto l’effettivo investimento sostenuto dai condomini originari. Inoltre, nel corso degli anni, l’impianto ha subito un naturale deprezzamento dovuto all’uso, all’usura dei componenti e al progresso tecnologico che potrebbe rendere gli ascensori più moderni più efficienti e meno costosi rispetto a quello installato 13 anni fa.

    Un metodo più equo e oggettivo per determinare il valore attuale dell’ascensore sarebbe quello di effettuare una perizia tecnica da parte di un esperto del settore, come un ingegnere o un tecnico ascensorista, che possa valutare lo stato dell’impianto, il grado di usura e l’eventuale necessità di interventi di manutenzione straordinaria. Il valore residuo dell’ascensore dovrebbe essere calcolato considerando il suo deprezzamento nel tempo, seguendo criteri contabili e tecnici generalmente utilizzati per le valutazioni immobiliari e impiantistiche.

    Se il valore millesimale è stato calcolato sulla base del costo originario senza tener conto dell’ammortamento e del valore attuale dell’impianto, potrebbe risultare non del tutto corretto. Un criterio più equo potrebbe essere quello di stabilire la quota di ingresso dei nuovi condomini in proporzione al valore residuo dell’ascensore, considerando anche il risparmio ottenuto grazie agli incentivi fiscali dell’epoca e le eventuali spese di manutenzione già sostenute nel corso degli anni.

    Per evitare contestazioni e garantire una suddivisione equa dei costi, sarebbe opportuno discutere il tema in assemblea condominiale e, se necessario, richiedere il parere di un professionista che possa fornire una valutazione aggiornata e condivisa da tutte le parti coinvolte. Solo in questo modo si potrà garantire una ripartizione giusta e proporzionata delle spese tra vecchi e nuovi utilizzatori dell’impianto, evitando potenziali conflitti tra i condomini.

    in risposta a: Motore e centralina manutenzione ordinaria o straordinaria ascensore #3805
    Forum Ascensore Admin
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    Le spese relative alla sostituzione del motore e della centralina dell’ascensore rientrano nella categoria della manutenzione straordinaria, poiché si tratta di interventi rilevanti che riguardano componenti essenziali per il funzionamento dell’impianto e che non rientrano nella normale gestione ordinaria. La manutenzione straordinaria, a differenza di quella ordinaria, prevede interventi di riparazione o sostituzione di parti fondamentali dell’ascensore e, in molti casi, deve essere deliberata dall’assemblea condominiale, soprattutto se comporta costi significativi.

    Per quanto riguarda la ripartizione delle spese, la normativa di riferimento è l’articolo 1124 del Codice Civile, che disciplina la suddivisione dei costi di manutenzione e sostituzione degli ascensori in condominio. In linea generale, la suddivisione delle spese per la manutenzione straordinaria dell’ascensore avviene considerando sia i millesimi di proprietà sia il criterio dell’altezza del piano.

    Tuttavia, la ripartizione precisa dipende dal regolamento condominiale, che potrebbe stabilire criteri diversi. Se il regolamento prevede esplicitamente una suddivisione esclusivamente basata sui millesimi di proprietà, sarà necessario seguire questa disposizione, salvo eventuali modifiche approvate dall’assemblea condominiale.

    In caso di dubbi sulla corretta ripartizione delle spese, è consigliabile consultare l’amministratore di condominio o un esperto in diritto condominiale, così da verificare la normativa applicabile e il regolamento specifico del condominio. Inoltre, è sempre utile convocare un’assemblea condominiale per discutere l’intervento, valutare i preventivi e stabilire il metodo di ripartizione più equo e conforme alla legge.

    in risposta a: Montacarichi per disabili ostruisce il passaggio #3799
    Forum Ascensore Admin
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    Se il montacarichi per disabili ostruisce il passaggio e rende difficile o impossibile il trasporto dei mobili durante il trasloco, ci sono diverse soluzioni che possono essere adottate per completare l’operazione senza problemi.

    La prima cosa da fare è verificare se esistono percorsi alternativi all’interno del condominio. Se il montacarichi occupa parte del vano scale, potrebbe esserci un secondo ingresso, una scala di servizio o un accesso più ampio che permetta di far passare i mobili senza difficoltà. Se il problema è legato solo alla larghezza disponibile, potrebbe essere sufficiente smontare i mobili più ingombranti per ridurre il loro volume e facilitarne il passaggio attraverso lo spazio limitato.

    Se non ci sono alternative all’interno dell’edificio e il montacarichi rappresenta un ostacolo insormontabile, una soluzione efficace è l’utilizzo di un elevatore esterno o di una piattaforma aerea. Le ditte di traslochi specializzate offrono il servizio di sollevamento tramite autoscale, che permettono di far arrivare i mobili direttamente al balcone o alla finestra dell’appartamento, bypassando completamente il problema dell’ostruzione all’interno del palazzo. Prima di procedere con questa opzione, è necessario verificare con l’amministratore condominiale eventuali permessi e, se necessario, ottenere l’autorizzazione per l’occupazione temporanea del suolo pubblico.

    Nel caso in cui lo spazio disponibile sia talmente ridotto da non permettere neanche il passaggio di mobili smontati, un’opzione estrema potrebbe essere quella di valutare una modifica temporanea del montacarichi. Questo, però, è un intervento che deve essere approvato dal condominio e realizzato da tecnici qualificati, poiché il montacarichi è un dispositivo essenziale per l’accessibilità e non può essere smontato o manomesso senza autorizzazione.

    Se il problema riguarda solo alcuni mobili particolarmente grandi e pesanti, una soluzione alternativa è affidarsi a facchini specializzati che, con l’ausilio di attrezzature specifiche, potrebbero riuscire a trasportarli con tecniche avanzate, ad esempio utilizzando cinghie o piattaforme mobili.

    in risposta a: Deve essere comunicata la verifica semestrale? #3797
    Forum Ascensore Admin
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    Dopo la verifica semestrale dell’impianto, è fondamentale seguire le procedure previste dalla normativa vigente per garantire la corretta gestione e archiviazione del rapporto tecnico. La manutenzione periodica degli impianti, compresi ascensori e piattaforme elevatrici, è disciplinata dal D.P.R. 162/99 e dalle successive normative europee, che stabiliscono l’obbligo di controlli regolari per garantire il corretto funzionamento e la sicurezza degli utenti.

    L’esito della verifica deve essere riportato in un apposito rapporto tecnico, redatto dalla ditta incaricata della manutenzione o dall’organismo di certificazione autorizzato. Questo documento attesta l’idoneità dell’impianto e segnala eventuali anomalie o interventi necessari per il mantenimento degli standard di sicurezza. Per quanto riguarda la comunicazione all’amministratore di condominio, non esiste un obbligo esplicito che imponga la firma dello stesso sul rapporto tecnico, ma è buona prassi che il documento venga consegnato ufficialmente affinché ne prenda visione e possa conservarne una copia.

    Se il regolamento condominiale o il contratto di manutenzione stabiliscono che l’amministratore debba firmare il documento per conferma di presa visione, sarà necessario procedere con tale adempimento. Tuttavia, se non è prevista una specifica firma, il rapporto può essere semplicemente trasmesso in forma cartacea o digitale. In molti casi, il manutentore può lasciare una copia nella cassetta postale dell’amministratore, inviarla via e-mail o depositarla presso lo studio amministrativo, purché venga garantita la tracciabilità della consegna.

    L’amministratore ha la responsabilità di conservare la documentazione relativa agli impianti condominiali e di intervenire in caso di segnalazioni critiche riportate nella verifica. Nel caso in cui dal rapporto tecnico emergano problemi che richiedono interventi immediati, è consigliabile che il documento venga consegnato direttamente all’amministratore con conferma di ricezione, per evitare possibili contestazioni o ritardi nelle operazioni di manutenzione.

    Per maggiore sicurezza, è sempre consigliabile verificare con la ditta di manutenzione le modalità di consegna previste e con l’amministratore di condominio eventuali obblighi interni relativi alla firma del documento. Se il regolamento condominiale o il contratto di gestione non impongono esplicitamente la firma dell’amministratore, la consegna del rapporto in forma scritta, anche tramite deposito nella cassetta postale o invio digitale, è sufficiente per adempiere agli obblighi normativi.

    in risposta a: Riparazione quadro ascensore o sostituzione impianto? #3790
    Forum Ascensore Admin
    Amministratore del forum

    La sostituzione del quadro elettrico di un ascensore in un condominio di vecchia costruzione è un intervento che richiede un’attenta valutazione tecnica ed economica. Il quadro elettrico è un componente essenziale per il funzionamento dell’impianto, poiché gestisce la distribuzione dell’energia, il controllo dei comandi e la sicurezza dell’ascensore. Quando si verifica un guasto, è possibile intervenire con una riparazione o procedere con la sostituzione completa, a seconda dello stato dell’impianto e dell’entità del danno.

    Per quanto riguarda i tempi di sostituzione, la durata dell’intervento dipende da diversi fattori, tra cui la disponibilità del nuovo quadro elettrico, la complessità dell’impianto e la necessità di eventuali adattamenti tecnici. Se il nuovo quadro è disponibile e compatibile con l’ascensore esistente, l’installazione può richiedere generalmente da uno a tre giorni, comprensivi di montaggio, configurazione e test di sicurezza. Tuttavia, se il quadro deve essere progettato su misura o se l’impianto è particolarmente obsoleto, il tempo di attesa potrebbe allungarsi, arrivando anche a una o due settimane, considerando il reperimento dei materiali e le eventuali modifiche impiantistiche.

    Dal punto di vista economico, la scelta tra la sola sostituzione del quadro elettrico o la sostituzione completa dell’ascensore dipende dall’età dell’impianto, dalla frequenza dei guasti e dai costi a lungo termine. Se l’ascensore è molto datato e presenta problemi ricorrenti, la sola sostituzione del quadro elettrico potrebbe risolvere il problema nell’immediato, ma non garantirebbe una maggiore efficienza o una riduzione dei consumi energetici. Inoltre, un impianto vecchio può avere altri componenti soggetti a usura, che potrebbero richiedere ulteriori interventi in futuro, aumentando le spese di manutenzione.

    Optare per la sostituzione completa dell’impianto è un investimento più oneroso inizialmente, ma potrebbe risultare più vantaggioso nel lungo periodo. Un nuovo ascensore garantirebbe maggiore sicurezza, minori consumi energetici e minori costi di manutenzione ordinaria. Inoltre, grazie agli incentivi fiscali per la riqualificazione degli edifici e il miglioramento dell’accessibilità, potrebbe essere possibile usufruire di agevolazioni economiche per ridurre l’impatto della spesa.

    Per prendere la decisione migliore, è consigliabile richiedere un sopralluogo a una ditta specializzata, che possa valutare lo stato generale dell’ascensore e fornire un preventivo dettagliato per entrambe le soluzioni. Un’analisi tecnica approfondita permetterà di comprendere se la sostituzione del solo quadro elettrico sia una scelta sostenibile o se sia più conveniente procedere con la modernizzazione completa dell’impianto. Infine, è fondamentale coinvolgere l’assemblea condominiale per discutere i costi e trovare la soluzione più adatta alle esigenze di tutti i condomini.

    in risposta a: Piattaforma per disabili al piano terra in caso di blackout? #3786
    Forum Ascensore Admin
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    Le piattaforme elevatrici per disabili sono dispositivi essenziali per garantire l’accessibilità negli edifici e, come gli ascensori tradizionali, devono rispettare precise normative di sicurezza e funzionamento. In caso di blackout o interruzione generale dell’energia elettrica, il comportamento della piattaforma elevatrice dipende dal tipo di impianto installato e dalla presenza di sistemi di emergenza specifici.

    Secondo la normativa vigente, le piattaforme elevatrici devono garantire la sicurezza degli utenti anche in situazioni di emergenza. In molti casi, i modelli moderni sono dotati di un sistema di discesa di emergenza a batteria o di un dispositivo di soccorso manuale che consente di riportare la cabina al piano più vicino in modo da permettere l’uscita in sicurezza. Tuttavia, a differenza degli ascensori, per le piattaforme elevatrici non esiste un obbligo normativo generalizzato che imponga la discesa automatica al piano terra con apertura della porta in caso di interruzione dell’alimentazione elettrica.

    La normativa di riferimento è il D.P.R. 162/99 e la Direttiva Macchine 2006/42/CE, che disciplinano gli impianti di sollevamento e stabiliscono i requisiti di sicurezza per le piattaforme elevatrici per disabili. In particolare, tali impianti devono essere dotati di un sistema che consenta l’evacuazione dell’utente in caso di guasto o blackout, ma le modalità con cui ciò avviene possono variare a seconda del modello e delle caratteristiche tecniche del dispositivo.

    Se la piattaforma elevatrice installata è dotata di un sistema di discesa automatica con apertura della porta, allora, in caso di blackout, tornerà automaticamente al piano di emergenza (solitamente il piano terra) e consentirà l’uscita dell’utente. Tuttavia, se l’impianto non dispone di questa funzione, sarà necessario attivare manualmente il sistema di discesa di emergenza oppure attendere l’intervento del personale addetto alla manutenzione.

    Se si hanno dubbi sul funzionamento specifico della piattaforma elevatrice installata nel proprio edificio, è consigliabile contattare l’azienda produttrice o la ditta di manutenzione per ottenere informazioni dettagliate sulle caratteristiche tecniche e sulle procedure di emergenza previste.

    in risposta a: Dove si posizionano i motori? #3780
    Forum Ascensore Admin
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    L’installazione di un ascensore in un condominio di vecchia costruzione rappresenta un intervento significativo che richiede un’attenta valutazione tecnica e normativa. Il posizionamento del motore dell’ascensore è un aspetto fondamentale, poiché influisce sia sul funzionamento dell’impianto che sulla distribuzione degli spazi all’interno dell’edificio. In genere, la collocazione dei motori dipende dalle caratteristiche strutturali del palazzo, dallo spazio disponibile e dalla tipologia di ascensore scelto.

    Nei condomini privi di un vano tecnico dedicato, i motori possono essere posizionati in vari punti, tra cui il vano ascensore stesso, una sala macchine sul tetto (soluzione comune nei vecchi edifici) oppure un locale tecnico al piano terra o nel seminterrato. La scelta dipende da fattori come il tipo di impianto installato (ascensore con o senza locale macchina), le normative vigenti e le esigenze di sicurezza e manutenzione.

    Per quanto riguarda la possibilità di richiedere o imporre che i motori siano collocati al terzo piano anziché al piano terra, è necessario considerare alcuni aspetti. Se la progettazione dell’ascensore prevede una sala macchine sul tetto, questa soluzione potrebbe essere tecnicamente fattibile. Tuttavia, l’installazione del motore al terzo piano potrebbe non essere possibile se non vi è uno spazio adeguato o se ciò comporta problemi di accessibilità per la manutenzione. Inoltre, eventuali modifiche devono essere discusse e approvate in sede di assemblea condominiale, dove sarà necessario valutare sia i costi aggiuntivi che le implicazioni strutturali.

    Dal punto di vista normativo, la decisione sulla posizione del motore dell’ascensore spetta al progettista e alla ditta installatrice, che devono garantire il rispetto delle normative di sicurezza, accessibilità e prestazioni dell’impianto. Se vi sono preoccupazioni specifiche legate al rumore o ad altri disagi causati dalla presenza del motore al piano terra, è possibile sollevare la questione in assemblea condominiale e richiedere una soluzione alternativa, supportata da valutazioni tecniche che dimostrino la fattibilità dello spostamento.

    In sintesi, se la soluzione del motore al terzo piano è tecnicamente realizzabile e non comporta problemi strutturali o di sicurezza, si può proporre all’assemblea condominiale. Tuttavia, non è possibile imporre tale scelta senza il consenso della maggioranza dei condomini e senza una valutazione approfondita da parte di tecnici specializzati.

    in risposta a: Fotocellula manutenzione ordinaria o straordinaria? #3759
    Forum Ascensore Admin
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    La sostituzione della fotocellula dell’ascensore, in termini di ripartizione delle spese condominiali, può rientrare tra le spese ordinarie o straordinarie a seconda della natura dell’intervento. Generalmente, la fotocellula è un componente essenziale per il corretto funzionamento del sistema di sicurezza delle porte dell’ascensore, in quanto rileva la presenza di ostacoli e impedisce la chiusura in caso di passaggio di persone o oggetti.

    Se la sostituzione della fotocellula avviene come parte della manutenzione ordinaria dell’ascensore, ovvero a seguito di un’usura naturale o di un guasto che rientra nelle normali attività di manutenzione periodica, allora la spesa viene considerata ordinaria. In questo caso, i costi sono generalmente a carico di tutti i condomini in base alle tabelle millesimali o secondo quanto stabilito dal regolamento condominiale. Se l’immobile è in affitto, la spesa potrebbe ricadere sull’inquilino, in quanto rientrerebbe tra le normali spese di gestione dell’impianto.

    Diversamente, se la sostituzione della fotocellula è parte di un intervento più ampio, come un aggiornamento del sistema di sicurezza, l’adeguamento dell’ascensore a nuove normative o una ristrutturazione straordinaria dell’impianto, allora la spesa viene considerata straordinaria. In questo caso, l’onere ricade sui proprietari degli immobili e deve essere deliberata in assemblea condominiale, a meno che non sia un intervento urgente per motivi di sicurezza.

    Per determinare con certezza la tipologia di spesa, è sempre consigliabile consultare l’amministratore di condominio e il contratto di manutenzione dell’ascensore, in modo da verificare se l’intervento rientra nelle normali operazioni di gestione o richiede una delibera specifica. Inoltre, un confronto con il tecnico dell’ascensore o ascensporista può fornire indicazioni utili per comprendere se la sostituzione della fotocellula è dovuta a una normale usura o se fa parte di un adeguamento straordinario dell’impianto.

    in risposta a: Pagare ascensore a consumo e non a millesimi #3756
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    In un condominio, la ripartizione delle spese dell’ascensore viene generalmente regolata in base ai millesimi e dall’altezza del piano, secondo quanto stabilito dall’articolo 1124 del Codice Civile. Tuttavia, in situazioni particolari come la presenza di studi medici o cliniche che generano un utilizzo intensivo dell’ascensore, è possibile valutare un sistema di ripartizione basato sul consumo effettivo.

    Per adottare una suddivisione delle spese a consumo, è necessario innanzitutto verificare il regolamento condominiale e capire se è prevista la possibilità di una modifica dei criteri di ripartizione. In caso contrario, qualsiasi variazione dovrà essere discussa e approvata in assemblea condominiale, ottenendo la maggioranza prevista dalla legge. Se l’assemblea accetta di adottare una suddivisione basata sull’uso effettivo, sarà necessario installare un sistema di controllo, come un contatore per il consumo energetico dell’ascensore o un sistema di accesso con chiave elettronica o badge, che permetta di registrare il numero di utilizzi da parte di ogni unità immobiliare.

    Un’alternativa potrebbe essere l’introduzione di un contributo aggiuntivo per le attività che generano un traffico elevato, considerando il maggiore consumo di energia e l’usura accelerata dell’impianto. Questa soluzione potrebbe essere accettata più facilmente dagli altri condomini, poiché garantirebbe un’equa distribuzione delle spese senza dover modificare completamente il metodo di ripartizione.

    È consigliabile consultare un amministratore di condominio esperto e, se necessario, un legale specializzato in diritto condominiale per valutare la fattibilità della modifica e l’eventuale necessità di aggiornare il regolamento condominiale. L’installazione di un sistema di monitoraggio dei consumi e la modifica del criterio di ripartizione potrebbero comportare dei costi iniziali, ma a lungo termine garantirebbero una gestione più equa delle spese dell’ascensore, soprattutto in contesti con un utilizzo disomogeneo tra i vari condomini.

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