- Questo topic ha 1 risposta, 1 partecipante ed è stato aggiornato l'ultima volta 2 mesi, 3 settimane fa da
Forum Ascensore Admin.
-
AutorePost
-
-
Ludovico senna
OspiteUn condomino disabile può installare a proprie spese un ascensore se l’assemblea condominiale si oppone?
-
Forum Ascensore Admin
Amministratore del forumSì, un condomino disabile può installare un ascensore a proprie spese anche se l’assemblea condominiale si oppone, purché l’intervento non comprometta la stabilità, la sicurezza, il decoro architettonico dell’edificio e non impedisca agli altri condomini l’uso delle parti comuni. Questo diritto è garantito dalla Legge 13/1989, che tutela l’eliminazione delle barriere architettoniche e riconosce ai disabili, o ai familiari conviventi, la possibilità di realizzare opere necessarie per garantire l’accessibilità alla propria abitazione, anche senza l’approvazione dell’assemblea condominiale.
La giurisprudenza ha più volte confermato che il diritto alla mobilità e all’inclusione sociale della persona con disabilità ha un valore superiore rispetto alla semplice contrarietà dei condomini. Pertanto, un eventuale veto assembleare non può impedire l’intervento se l’opera è tecnicamente realizzabile e rispettosa dei parametri di sicurezza e accessibilità previsti dal D.M. 236/1989 e dalle norme tecniche UNI EN 81-70.
È fondamentale, tuttavia, che il condomino agisca con trasparenza, notificando formalmente l’intenzione di procedere e allegando la documentazione tecnica necessaria. In caso di contenzioso, sarà il giudice a valutare se l’intervento è legittimo, ma le sentenze più recenti sono generalmente favorevoli al diritto del disabile, riconoscendo la prevalenza dell’interesse alla rimozione delle barriere architettoniche rispetto alle obiezioni condominiali, salvo che non vi siano evidenti e documentate violazioni tecniche.
In sintesi, la normativa italiana riconosce al condomino disabile il diritto di installare un ascensore a proprie spese anche in presenza del dissenso dell’assemblea condominiale, a condizione che l’intervento sia rispettoso della struttura e delle parti comuni, sia eseguito secondo le norme di legge e non comprometta il diritto degli altri condomini all’uso delle aree comuni. Questo principio rafforza il concetto di accessibilità e garantisce la tutela dei diritti fondamentali delle persone con disabilità all’interno degli edifici residenziali.
-
-
AutorePost