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Forum Ascensore Admin.
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Sanro della Valle
OspiteÈ legittima l’installazione di un ascensore per disabili anche se comporta la riduzione della larghezza delle scale condominiali?
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Forum Ascensore Admin
Amministratore del forumL’installazione di un ascensore per disabili in un condominio, anche se comporta una riduzione della larghezza delle scale condominiali, può essere considerata legittima, ma deve rispettare alcuni requisiti normativi fondamentali. In Italia, l’eliminazione delle barriere architettoniche è un diritto tutelato sia dalla legge nazionale, in particolare dalla Legge 13/1989, sia dalla normativa europea, con l’obiettivo di garantire l’accessibilità agli edifici per tutte le persone, incluse quelle con disabilità motorie. Tuttavia, questo diritto deve essere sempre bilanciato con il rispetto della sicurezza e della fruibilità delle parti comuni da parte degli altri condomini.
Secondo l’orientamento consolidato della giurisprudenza, e in particolare delle sentenze della Corte di Cassazione, è legittima l’installazione di un ascensore anche quando l’intervento riduce lo spazio utile delle scale condominiali, a patto che la larghezza residua consenta comunque il passaggio agevole e sicuro delle persone. Se, ad esempio, la larghezza della scala dopo l’intervento è inferiore agli 80 cm minimi previsti in molte normative tecniche per il passaggio, l’intervento potrebbe essere contestato per violazione delle norme sulla sicurezza antincendio o sull’agibilità dell’edificio. Se invece, pur con la riduzione, resta uno spazio sufficiente per il passaggio, l’installazione è generalmente ritenuta legittima.
È importante precisare che l’ascensore per disabili non è considerato un’innovazione vietata se non compromette la stabilità, la sicurezza o il decoro architettonico del fabbricato. Inoltre, la Legge 13/1989 stabilisce che i condomini con disabilità, o i familiari conviventi, possono procedere all’installazione di un impianto a proprie spese, anche senza l’approvazione dell’assemblea, purché non venga impedito l’uso delle parti comuni agli altri condomini. Pertanto, se la riduzione della scala è contenuta e l’accesso rimane garantito, l’intervento si può considerare conforme.
Inoltre, in presenza di un progetto redatto da un tecnico abilitato, che attesti la conformità dell’opera alle normative in materia di sicurezza e accessibilità (tra cui il D.M. 236/1989), l’intervento gode di maggiore tutela legale. L’ascensore deve rispettare anche le norme UNI EN 81-20 e UNI EN 81-70, che regolano gli standard di sicurezza e accessibilità degli impianti elevatori.
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