Il sistema del “doppio criterio” (teste e millesimi) rappresenta uno degli aspetti più caratteristici del processo decisionale condominiale. Questa duplice verifica, infatti, è essenziale per bilanciare il principio “un uomo, un voto” con quello della proporzionalità basata sull’entità della proprietà.
Le tabelle millesimali svolgono un ruolo fondamentale in questo contesto, in quanto sono lo strumento che permette di stabilire l’entità del contributo di ciascun condomino nella ripartizione delle spese comuni e, soprattutto, di determinare il “peso” di ogni votante nelle delibere assembleari.
Queste tabelle rappresentano un documento allegato al regolamento di condominio e diventano obbligatorie quando il numero dei condomini supera i dieci. Per la loro approvazione, è necessaria la stessa maggioranza dei partecipanti all’assemblea che rappresenti almeno 500 millesimi.
Perché la legge richiede questo doppio criterio? Principalmente per evitare due situazioni estreme:
- Che un condomino proprietario di molte unità immobiliari (e quindi con molti millesimi) possa da solo prendere decisioni vincolanti per tutti
- Che tanti piccoli proprietari possano imporre decisioni a danno dei proprietari di unità immobiliari più grandi
La Corte di Cassazione ha precisato che, sebbene il verbale dell’assemblea debba contenere l’elenco nominativo dei condomini intervenuti con l’indicazione di assenti e dissenzienti, nonché il valore delle rispettive quote, la mancanza di tale indicazione non incide sulla validità della delibera, a condizione che si possa verificare la regolarità del procedimento attraverso altri mezzi.
Tuttavia, per una corretta verifica dei quorum prescritti dall’articolo 1136 c.c., il verbale dovrebbe contenere:
- L’elenco nominativo dei condomini intervenuti (di persona o per delega)
- I nomi degli assenzienti e dei dissenzienti
- I rispettivi valori millesimali
Nonostante ciò, la giurisprudenza ha stabilito che il verbale possa considerarsi valido anche senza l’indicazione nominativa dei condomini che hanno votato a favore, purché contenga l’elenco di tutti i presenti con i relativi millesimi e l’indicazione di chi si è astenuto o ha votato contro, permettendo così di calcolare per differenza chi ha espresso voto favorevole.