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Domande e Risposte sul mondo degli elevatori

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Il condominio può utilizzare un ascensore per disabili già pagato e montato?

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    • #3683 Rispondi
      Giovanna Grosso
      Ospite

      Un condomino residente all’ultimo piano richiede l’installazione di un ascensore per eliminare le barriere architettoniche. Il costo complessivo dell’impianto ammonta a 28.700 euro, di cui 20.600 euro sono stati ottenuti come contributo a fondo perduto.

      Inizialmente, gli altri condomini hanno rifiutato di partecipare sia alle spese di installazione che ai costi indiretti, come il tempo impiegato per contattare le aziende, richiedere preventivi e gestire le pratiche burocratiche.

      Una volta terminata l’installazione, due condomini richiedono di poter utilizzare l’ascensore.

        Quali costi devono sostenere i condomini che desiderano ora usufruire dell’ascensore?
        Le spese affrontate per la gestione della procedura di installazione (documentabili e non) possono essere richieste come rimborso dal condomino che ha promosso l’opera?
        La quota ricevuta a fondo perduto deve essere considerata ai fini di un eventuale rimborso all’avente diritto?
    • #3685 Rispondi
      Forum Ascensore Admin
      Amministratore del forum

      In questa situazione condominiale, bisogna distinguere i diversi aspetti economici e normativi legati all’installazione e all’utilizzo dell’ascensore. Ecco le risposte alle domande poste:

      Quali costi devono sostenere i condomini che desiderano ora usufruire dell’ascensore?

        I condomini che inizialmente si sono rifiutati di contribuire alle spese di installazione, ma ora vogliono utilizzare l’ascensore, devono corrispondere la loro quota parte delle spese sostenute per l’installazione.
        L’articolo 1121 del Codice Civile stabilisce che, in caso di innovazioni gravose o voluttuarie, i condomini dissenzienti non sono tenuti a contribuire alle spese iniziali, ma possono in seguito partecipare all’uso dell’opera pagando la loro quota proporzionale delle spese sostenute.
        Il calcolo della quota da versare deve essere fatto tenendo conto dell’importo complessivo sostenuto per l’installazione, ridotto dell’eventuale contributo a fondo perduto.
        Inoltre, i nuovi utenti dovranno contribuire anche alle spese di manutenzione ordinaria e straordinaria secondo la ripartizione prevista dal regolamento condominiale o, in assenza, secondo le tabelle millesimali.

      Le spese affrontate per la gestione della procedura di installazione possono essere richieste come rimborso?

        Il condomino che ha promosso l’opera può chiedere il rimborso delle spese documentabili sostenute per la gestione della procedura di installazione (es. spese per consulenze tecniche, compensi per professionisti, bolli e oneri amministrativi).
        Tuttavia, le spese non documentabili, come il tempo personale dedicato alla gestione delle pratiche, non possono essere richieste come rimborso, a meno che non ci sia stata una specifica delibera condominiale che lo preveda.

      La quota ricevuta a fondo perduto deve essere considerata ai fini di un eventuale rimborso all’avente diritto?

        Sì, la somma ottenuta come contributo a fondo perduto deve essere sottratta dal costo totale dell’opera prima di calcolare la quota di ciascun condomino.
        Il principio è che il beneficio economico ottenuto (contributo pubblico) riduce proporzionalmente l’onere a carico dei partecipanti.

        Questo significa che i condomini che ora vogliono usufruire dell’ascensore non devono rimborsare il contributo a fondo perduto all’iniziale promotore dell’opera, ma solo la parte effettivamente sostenuta da quest’ultimo.

      In conclusione, i condomini che ora desiderano utilizzare l’ascensore devono contribuire alle spese sostenute per l’installazione, versando la loro quota proporzionale della somma residua di 8.100 euro, suddivisa tra il numero totale degli utilizzatori. Per quanto riguarda le spese legate alla gestione della procedura di installazione, possono essere richiesti rimborsi solo per quelle documentabili, come consulenze tecniche o oneri amministrativi. Il contributo a fondo perduto, invece, non deve essere rimborsato, poiché ha già ridotto il costo complessivo dell’opera per tutti i partecipanti.

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