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Domande e Risposte sul mondo degli elevatori

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Un Negozio in condomino paga le spese di manutenzione ordinarie e straordinarie?

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    • #3681 Rispondi
      Francesco Baffi
      Ospite

      Buongiorno,

      Sono proprietario di un locale commerciale situato all’interno di un condominio dotato di ascensore. Il mio negozio si affaccia direttamente sulla strada e non dispone di alcun accesso né alla scala condominiale né all’ascensore. In questa situazione, sono comunque tenuto a contribuire alle spese di manutenzione, sia ordinaria che straordinaria, dell’ascensore?

      Grazie per il chiarimento.

    • #3696 Rispondi
      Forum Ascensore Admin
      Amministratore del forum

      La questione relativa alla ripartizione delle spese condominiali per l’ascensore in un contesto come il suo è regolata dal Codice Civile italiano e dalla giurisprudenza in materia di condominio. In base all’articolo 1123 del Codice Civile, le spese condominiali devono essere sostenute dai condomini in proporzione al valore della proprietà di ciascuno, salvo diversa disposizione del regolamento condominiale. Tuttavia, l’articolo 1124 e l’articolo 1126 stabiliscono criteri più specifici per la ripartizione delle spese di manutenzione e uso delle parti comuni.

      Nel suo caso, il locale commerciale si affaccia direttamente sulla strada e non ha accesso né alla scala condominiale né all’ascensore. Questo elemento è fondamentale, poiché la giurisprudenza ha più volte ribadito che i condomini che non traggono alcun beneficio dall’uso di un impianto condominiale non sono tenuti a contribuire alle relative spese. Infatti, secondo l’orientamento consolidato della Corte di Cassazione, chi non ha né diritto né possibilità di utilizzo di un ascensore condominiale non è obbligato a partecipare ai costi di manutenzione ordinaria e straordinaria.

      Un aspetto determinante è verificare cosa prevede il regolamento condominiale. Se il documento è contrattuale (ovvero accettato all’atto di acquisto dell’immobile o imposto dal costruttore), potrebbe contenere una clausola che stabilisce l’obbligo di contribuire alle spese anche per chi non utilizza direttamente l’ascensore. Tuttavia, tale disposizione potrebbe essere impugnata se risulta in contrasto con i principi generali di equità sanciti dalla Cassazione.

      In assenza di una clausola specifica nel regolamento condominiale, e considerato che il suo locale non ha accesso all’ascensore, si può ritenere che lei non sia obbligato a partecipare alle spese di gestione e manutenzione. Se l’amministratore del condominio le impone comunque il pagamento, può contestare la richiesta e, se necessario, rivolgersi a un avvocato specializzato in diritto condominiale per far valere il principio della mancanza di utilità diretta dell’impianto rispetto alla sua proprietà.

      In conclusione, se il suo locale commerciale è del tutto indipendente dall’accesso condominiale e l’ascensore non è funzionale all’attività o alla fruizione della sua unità immobiliare, è molto probabile che non sia tenuto a contribuire alle relative spese. Tuttavia, le consigliamo di esaminare attentamente il regolamento condominiale e, se necessario, di richiedere una consulenza legale per tutelare i suoi diritti in modo efficace.

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